I genitori possono fare causa all’ente affidatario inadempiente?
02 Novembre 2023
Il quesito si riferisce ad un affidamento di minore al servizio sociale, nell'ambito di un procedimento de potestate davanti al tribunale dei minori, ovvero di un giudizio della crisi della coppia genitoriale, davanti al tribunale ordinario. È opportuno rammentare che il d.lgs. 149/2022 ha introdotto l'art. 5-bis, l. 184/1983, ove si legge che, con il provvedimento con cui si prevede una limitazione alla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e si affida il minore al servizio sociale, il giudice deve individuare, tra l'altro, quali atti possano essere compiuti direttamente dal servizio stesso e quali siano i suoi compiti. Il servizio sociale è tenuto ad ottemperare agli incarichi ricevuti con la necessaria professionalità e competenza. In caso di comportamenti dolosi o colposi, tanto attivi quanto omissivi, che dovessero cagionare un danno al minore, il servizio sarebbe responsabile in base alle ordinarie norme sulla responsabilità civile ex art. 2043 c.c. La responsabilità farebbe capo al Comune in forza del disposto dell'art. 2059 c.c.; in questo senso aveva già avuto a pronunciarsi la Suprema Corte con sentenza n. 20928/2015, in una fattispecie di illegittimo allontanamento di un minore dal nucleo familiare ex art. 403 c.c. (norma riformulata con l. 206 del 2021). L'affidamento al servizio sociale di per sé non priva i genitori della rappresentanza legale del figlio e, dunque, non osta in linea generale a che gli stessi possano esercitare un'azione risarcitoria per dedotti danni risentiti dal minore; se diversamente fosse invece previsto nel provvedimento di affidamento, sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale. |