Protezione dei dati personali: ai sensi del GDPR, il paziente ha diritto ad ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica

La Redazione
02 Novembre 2023

La CGUE, con sentenza del 26 ottobre 2023 (C-307/22), ha affermato, in tema di trattamento dei dati personali, che il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella medica senza doverne motivare la richiesta. Il GDPR, infatti, stabilisce che il professionista sanitario, in quanto titolare del trattamento dei dati personali del paziente, può esigere un pagamento soltanto se questi ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se necessario per la comprensione dei dati personali ivi contenuti, incluse le informazioni quali diagnosi, esiti degli esami, pareri dei medici curanti nonché eventuali terapie o interventi praticati. 

Un paziente ha chiesto alla sua dentista una copia della propria cartella medica al fine di far valere la responsabilità della dentista per errori che essa avrebbe commesso nel prestargli le cure dentistiche. La dentista ha preteso tuttavia che egli si facesse carico delle spese connesse alla fornitura della copia della cartella medica, come previsto dal diritto tedesco.

Ritenendo di avere diritto a una copia gratuita, il paziente si è rivolto ai giudici tedeschi. È in questo contesto che la Corte federale di giustizia tedesca sottopone alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Infatti, il giudice tedesco ritiene che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, vale a dire il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) [1].

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che il GDPR sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento soltanto se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta.

La dentista in questione deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente. In quanto tale, è tenuta a fornirgli gratuitamente una prima copia dei suoi dati. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. 

Le norme nazionali non possono porre a carico di un paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, e ciò nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari

Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, qualora ciò sia necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti nonché eventuali terapie o interventi praticati.

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR).