L'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust
Viene poi da altro relatore affrontato il tema dell'applicabilità al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Già prima della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ad opera del DL 262/2006 conv. in L. 286/2006, si dibatteva sulla tassabilità o meno del trust.
L'art. 2 c. 47 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006, fra gli atti che costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, menziona i vincoli di destinazione.
Il primo dubbio interpretativo che genera la suddetta norma è dunque se il trust possa rientrare nella dicitura “vincoli di destinazione”.
Il secondo dubbio, che presuppone una risposta affermativa alla prima questione, riguarda il momento impositivo del trust, ossia: quale sarebbe il momento in cui va applicata l'imposta? Quello istitutivo del trust, a prescindere da qualsiasi trasferimento di diritti, oppure quello in cui se ne realizza il programma, cioè quello del trasferimento di beni ai beneficiari?
Si sono susseguite nel tempo entrambe le suddette interpretazioni.
Le prime circolari dell'Agenzia delle Entrate, emanate fra il 2007 e il 2008, individuavano il momento impositivo del trust in quello della sua istituzione, in particolare sulla base del disposto dell'art 73 TUIR, che include il trust fra i soggetti tenuti alle imposte dirette, e che quindi, secondo queste circolari, riconosce al trust un'autonomia soggettiva.
Si sono poi susseguite una serie di pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 18 marzo 2015 n. 5322, Cass. 25 febbraio 2015 n. 3886, Cass. 24 febbraio 2015 n. 3735 e n. 3737), cui ha fatto seguito una sentenza della sezione tributaria (Cass. 7 marzo 2016 n. 4482) le quali, in linea con le suddette circolari, hanno rinvenuto nel momento istitutivo del trust quello cui fare riferimento per l'applicazione dell'imposta e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di un trasferimento.
Viene infatti rilevato che il citato art. 2 c. 47 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006, menzionando i vincoli di destinazione, ha introdotto una nuova autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, svincolata da un effettivo trasferimento di beni che già sarebbe tassabile di per sé, il cui presupposto si manifesta quindi per il semplice fatto dell'istituzione del trust.
Alle suddette pronunce, quando sembrava consolidata l'interpretazione dalle stesse veicolata, ne segue un'altra (Cass. 26 ottobre 2016 n. 21614), riguardante un trust “autodichiarato”, che rinviene il presupposto impositivo nel trasferimento di beni ai beneficiari e che quindi riconnette a quel momento finale, in cui si realizza la liberalità indiretta, la pretesa impositiva. Viene quindi affermato che la dicitura “vincoli di destinazione” di cui all'art. 2 c. 47 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006 non va riferita a qualsivoglia trust, per il solo fatto della sua istituzione, bensì solo ai trust che realizzano un trasferimento e quindi ai soli trust liberali, escludendo quindi dal campo applicativo della norma quelli che non comportino arricchimento.
Seguono altre pronunce (Cass. 13 giugno 2018 n. 15468 e Cass. 30 maggio 2018 n. 13626) che distinguono i trust traslativi dai trust non traslativi: i primi realizzano un immediato trasferimento di diritti e dunque sono tassabili, i secondi no, non essendo immediatamente traslativi.
Anche le sentenze emanate nel corso del 2019 hanno confermato come principio di diritto la necessità di un effetto traslativo, per aversi il presupposto della tassazione del trust. Queste pronunce si dividono in due gruppi:
- quelle che ribadiscono il principio suesposto, rilevando che l'atto segregativo del trust non esprime di per sé, ai sensi dell'art. 53 Cost., la capacità contributiva né del disponente né tantomeno del trustee, cui è semplicemente affidata la gestione dei beni (Cass. 7 giugno 2019 n. 15453, n. 15455 e n. 15456);
- quelle che si fanno carico di dettare il principio di diritto secondo cui l'imposizione può avvenire solo al momento finale ossia quello del trasferimento al beneficiario.
Per finire con la disamina giurisprudenziale, l'ultima sentenza di Cassazione ad oggi massimata (Cass. 28 febbraio 2023 n. 6080), ribadisce i principi suddetti, identificando il momento impositivo in quello traslativo e riconducendo a detto momento anche l'applicazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro.
La Circ. AE 20 ottobre 2022 n. 34/E ha preso atto dei principi giurisprudenziali appena esposti e li ha recepiti, anche in riferimento al momento di applicazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro.
La giurisprudenza, dunque, a detta del relatore, può dirsi sul punto granitica.
Naturalmente, si specifica che non rientrano nel campo appena esaminato i trust onerosi come quelli liquidatori o di garanzia, dove non si rinviene alcun arricchimento né spirito di liberalità.