Diritti dei passeggeri aerei: in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, il risarcimento è dovuto senza l’obbligo di presentarsi all’accettazione

La Redazione
06 Novembre 2023

La CGUE, con la sentenza C-238/22 del 26 ottobre 2023, afferma che in caso di negato imbarco comunicato in anticipo, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero non si è presentato all'accettazione. Quando, infatti, il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che non lo farà imbarcare su un volo per cui il passeggero dispone di una prenotazione confermata, l'obbligo di presentarsi all'accettazione costituisce una inutile formalità. La Corte statuisce inoltre che il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.

Non riuscendo a effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, che aveva prenotato per il giorno successivo, una passeggera ha contattato la compagnia aerea. Quest'ultima l'ha allora informata di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente. L'ha anche informata del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata in quanto non aveva preso il volo di andata. Tale passeggera chiede alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria di € 250 a causa del negato imbarco sul volo di ritorno.

Il giudice tedesco adito dalla passeggera chiede alla Corte di giustizia se una simile compensazione pecuniaria presupponga, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei [1], che il passeggero si sia presentato all'accettazione nonostante il fatto che la compagnia aerea l'abbia informato in anticipo che non sarebbe stato autorizzato a imbarcarsi. Tale giudice chiede altresì se la compagnia aerea possa, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria qualora essa informi il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.

Nella sua sentenza del 26 ottobre 2023, la Corte constata che, in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria per negato imbarco è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all'accettazione. Infatti, quando il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l'obbligo di presentarsi all'accettazione sarebbe una formalità inutile.

La Corte statuisce inoltre che il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo. Infatti, non vi è motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.

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[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Tale regolamento è applicabile, in linea di principio, a tutti i voli in partenza dall'Unione europea, nonché a tutti i voli verso l'Unione se questi ultimi sono effettuati da una compagnia aerea dell'Unione. La compensazione pecuniaria forfettaria da esso prevista in particolare per i casi di cancellazione o di negato imbarco è, a seconda della distanza del volo, pari a € 250, 400 o 600.