Circolazione stradale: se il tasso alcolemico supera i 1,5 g/l la patente è sempre revocata
02 Novembre 2023
«La revoca della patente di guida» osserva la Corte «non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo». Persegue «una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione». Nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, infatti, la disposizione censurata contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi più grave, ovverosia l'aver provocato un incidente stradale a causa dello stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato c'è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'auto provocando un incidente e questo costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. *Fonte: DirittoeGiustizia |