La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche allegando al messaggio PEC un documento in formato PDF

La Redazione
03 Novembre 2023

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia un file in formato PDF (portable document format).

La vicenda esaminata riguardava l'impugnativa promossa da una società contro la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà notificata dall'Agenzia delle Entrate riscossione, emessa, tra l'altro, per la soddisfazione di un credito causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Per quanto di interesse, la società, risultata soccombente in entrambi i gradi di merito, ricorreva in cassazione lamentando la giuridica inesistenza della notificazione, avvenuta a mezzo PEC, per allegazione alla mail dell'atto in formato.pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non già come documento informatico provvisto di firma digitale (.pdf nativo digitale).

La Corte ha ritenuto il motivo – sviluppato in maniera confusa ed aspecifica – inammissibile. Solo per dovere nomofilattico e nei limiti in cui il suo contenuto è dato evincere dalle modalità di formulazione della censura ha  inoltre evidenziato la sua infondatezza. In particolare, valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. civ., 27 novembre 2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. civ., 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass. civ., 8 luglio 2020, n. 14402). Donde vizio della notifica per tale ragione non è dato – secondo i giudici – riscontrare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.