La Cassazione ribadisce il primato delle tabelle milanesi su quelle romane

07 Novembre 2023

Le Cassazione ha chiarito che le Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica sono un valido criterio di riferimento per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Massima

Le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" del tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto .

Il caso

A seguito di un sinistro stradale, il conducente di un motociclo conveniva in giudizio il conducente del mezzo con cui si era scontrato e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado dichiarava il concorso di colpa nella causazione del sinistro, applicando ai fini del risarcimento dei danni lamentati alla salute dall’attore, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in luogo di quelle milanesi.

L’attore proponeva appello lamentando – tra gli altri motivi - l’errata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano, più favorevoli ed usualmente applicate sull’intero territorio nazionale.

La Corte di Appello di Ancona respingeva l'appello principale, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

L’appellante ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, in luogo di quelle predisposte dal Tribunale di Milano, sul presupposto che queste ultime non erano state depositate.

I giudici di legittimità – premessa l’assenza dell’obbligo di deposito in giudizio delle tabelle milanesi, potendo “facilmente reperibili sulle riviste specializzate, nella trattatistica o sul web” – hanno accolto il ricorso sul rilievo che il giudice di merito è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle "Tabelle" del Tribunale di Milano, salvo motivato dissenso.

La questione

In tema di risarcimento del danno alla salute quali sono le tabelle che il giudice deve applicare per la liquidazione del danno?

Le soluzioni giuridiche

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne, sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari), la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (Cass. n. 7740/2007).

Si è posto altresì in rilievo che l'equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di "garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie", a tale stregua venendo ad assumere il significato di "adeguatezza" e di "proporzione" (Cass. n. 12408/2011).

Essendo dunque l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa è insindacabile in sede di legittimità a condizione che risulti congruamente motivata, dovendo pertanto di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" Cass. n. 12408/2011).

Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, la Corte di Cassazione è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione (Cass. n. 5243/2014), fermo restandone il carattere solo paranormativo e non vincolante per il giudice di merito (come recentemente ribadito da Cass. n. 22859/2020).

Secondo la Corte di Cassazione il sistema tabellare fondato sul punto variabile, come quello sempre adottato dall’Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, assicura una maggior uniformità e prevedibilità delle decisioni a presidio del principio di uguaglianza dei parametri affidati a forbici di valori, salvo che l'eccezionalità del caso imponga una stima del danno senza far ricorso alla tabella (Cass. n. 10579/2021).

Al contrario, il sistema precedentemente proposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, essendo costruito su fasce di valori di considerevole ampiezza, frusterebbe tali obiettivi, ragion per cui la Corte di Cassazione auspica l'adozione di un modello calibrato sul punto variabile con la possibilità di modificare il valore finale al fine di adattarlo alle particolarità del caso (per la Cass. n. 10579/2021, in particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti:

1) adozione del criterio “a punto variabile”;

2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;

3) modularità;

4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi). Per questo motivo l’Osservatorio di Milano, nell’anno 2022, ha modificato anche la tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per renderla coerente con i menzionati dicta della Cassazione.

Osservazioni

La pronuncia in commento rafforza l’orientamento a mente del quale per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione.

La Cassazione avverte la necessità di “ribadire che in via generale non vi è alcun obbligo di deposito in giudizio delle tabelle milanesi, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 8508/2020):

a) nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute il principio di equità, di cui all’art. 1226 c.c., è garantito dall’adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano;

b) la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 12408/2011);

c) i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire” (cfr. Cass. sent. n. 10579/2021).

Pertanto, la mancata applicazione delle tabelle milanesi può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

Le tabelle di Milano sono attualmente elaborate mediante previsione dell'aumento del valore del "punto" tabellare relativo alla componente di danno biologico permanente aggiungendovi la componente già qualificata in termini di "danno morale", o da dolore – “sofferenza soggettiva media presumibile”, potendo reputarsi normali secondo l'id quod plerumque accidit i profili soggettivi di ansia e turbamento collegati alla menomazione fisica, trattandosi di pregiudizio che chiunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.

Da tempo viene indicata come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino criteri indicati dalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e periodicamente da esso aggiornate. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha anche chiarito, nel tempo, che in sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola (Cass. n. 8884/2020).

L'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi cioè non è in sé precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione.

In presenza di contrasto giurisprudenziale (di merito, occorre precisare) deve precisarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano forniscono ogni elemento utile ai fini della determinazione del danno secondo le caratteristiche del caso specifico, aggiungendo che in assenza di correzione e/o integrazione delle Tabelle Milanesi, deve confermarsi l'adesione all'orientamento finora consolidato che prevede come la liquidazione in via equitativa del danno sia effettuata dal giudice previa individuazione dei parametri minimo e massimo indicati nelle citate tabelle.

Non sono mancate pronunce che hanno evidenziato come non comporta la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, la sentenze d'appello che abbia liquidato il danno in base a diverse tabelle, per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non è infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano (Cass. n. 9134/2015).

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