Inammissibile l’impugnazione se inviata ad un indirizzo PEC del Tribunale errato
08 Novembre 2023
La vicenda esaminata trae origine dall'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Campobasso dichiarava improponibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da un indagato, in quanto inviata ad un indirizzo PEC errato (in particolare il Magistrato rilevava che il reclamo era stato trasmesso in data 15 marzo 2023 all'indirizzo e-mail uffsorv.campobasso@giustiziacert.it dell'Ufficio di sorveglianza di Campobasso anziché all'indirizzo e-mail depositoattipenali. uffsorv.campobasso@giustizia.it dello stesso Ufficio di sorveglianza). Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 87-bis, commi 3, 4 e 6 d.lgs. n. 150/2022, evidenziando che il reclamo era stato spedito ad indirizzo PEC del medesimo Ufficio di sorveglianza, risultante dalla pagina web di tale Ufficio e che l'indirizzo PEC individuato dal Magistrato di sorveglianza non era previsto in nessun pubblico elenco né ricompreso nell'elenco ufficiale del registro generale degli indirizzi elettronici. Il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile. Preliminarmente viene descritto l'attuale quadro normativo emergente dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa dell'integrale entrata in vigore della riforma cd. Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) dal d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 199/2022. In particolare, l'art. 94 d.lgs. n. 150/2022, come modificato dal d.l. n. 162/2022 (conv. in l. n. 199/2022), dispone che per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 – come nel caso di specie – continuano ad applicarsi alcune disposizioni introdotte dalla normativa Covid con gli artt. 23 e 23-bis d.l. n. 137/2020. In ordine alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. Il comma 1 della norma prevede che, fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico, il deposito dell'atto deve essere effettuato a mezzo PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA pubblicato nel portale PST. Alla luce di quanto esposto, i magistrati ritengono corrette le valutazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine all'erroneità dell'indirizzo del destinatario utilizzato dalla difesa per la proposizione dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio. Deve evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenali.tribsorv.campobasso@giustiziacert.it , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. |