Ricorso in appello: possibili effetti processuali per il superamento dei limiti massimi dimensionali
09 Novembre 2023
Nell'ambito di una controversia relativa all'attuazione del piano di lottizzazione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello per il superamento dei limiti massimi dimensionali. In particolare, la Camera di Consiglio aveva evidenziato al difensore degli appellanti il superamento del limite massimo di caratteri consentiti del ricorso in appello, esteso in 87 pagine, e la possibile violazione degli artt. 3 c.p.a. e 13-ter, comma 2, dell'allegato II al c.p.a. Successivamente, alla udienza pubblica, il Collegio, in mancanza di scritti difensivi sulla questione rilevata, ha invitato un'altra volta le parti appellanti a trattare l'argomento. L'udienza di discussione è stata differita per termini a difesa, a richiesta di parte appellante, per essere nuovamente fissata per la decisione. Il Collegio ha chiarito che in applicazione dei principi di sinteticità e chiarezza previsti dall'articolo 3, comma 2, del c.p.a., al fine di consentire lo svolgimento spedito del giudizio, le parti limitano l'esposizione del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Perciò, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 per i ricorsi ordinari il limite massimo è di 70.000 caratteri, esclusa l'epigrafe, le conclusioni, la premessa riassuntiva, gli spazi e le ulteriori parti indicate al successivo art. 4. I limiti dimensionali possono essere superati, previa apposita istanza di autorizzazione che nel caso di specie non risulta, né in via preventiva, né successiva, in sanatoria. Dunque, il Collegio, dopo aver evidenziato che è stato “utilizzato ed esaurito a p. 52 del ricorso” il numero massimo di 70.000 caratteri, segnatamente prima dell'articolazione dei motivi di appello, ha posto in rilievo che ai sensi dell' art. 13-ter, comma 5, allegato II al c.p.a., non è tenuto all'esame della parte dell'appello eccedente i limiti prescritti, posto che “L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”, quale sanzione prevista del legislatore per la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali di cui all'art. 3 c.p.a. Pertanto, ad avviso del Collegio, a causa dei motivi di appello che non è tenuto ad esaminare in quanto sono contenuti nelle pagine eccedenti il limite massimo dimensionale prescritto, il ricorso è inammissibile, tenuto conto che “in relazione ad una parte essenziale per la identificazione della domanda”, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) c.p.a., è venuto meno l'obbligo di provvedere e la possibilità di scrutinio della domanda. Quindi, rinvia ad un proprio pronunciamento di cui alla sentenza, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, che ha chiarito che la disciplina sulla sinteticità dei ricorsi “non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine”. In proposito il Collegio richiama, inoltre, quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, che in generale ha chiarito che “il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità”. Per tutto ciò, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello. |