Depositi telematici penali: la Cassazione conferma la disciplina transitoria del triplo binario

13 Novembre 2023

Al di là della soluzione del caso pratico, la sentenza in esame è particolarmente interessante per l’accurata ricostruzione normativa che contiene e che coinvolge anche i decreti ministeriali succedutisi nel luglio 2023, vale a dire il c.d. “decreto dei 103 atti”, del 4 luglio, e quello successivo del 18 luglio, con il quale si statuiva, in termini peraltro non felicissimi e men che meno chiari, il regime di non esclusività dei depositi a mezzo PDP (Portale Depositi Telematici).

Massima

«Nella fase transitoria, prevista dall'art. 87 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, e fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento previsto dal comma 1° di tale norma, è consentita la presentazione dell'atto di impugnazione in forma analogica, personalmente ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, c.p.p., vecchia formulazione, ovvero  davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, 1° comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Dal 1° gennaio 2023 e fino e fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento previsto dal citato art. 87, comma 1°, del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 è altresì consentito il deposito in modalità telematica delle impugnazioni, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022.

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del più volte citato art. 87 d.lgs 150/2022, è possibile, tuttavia, “in via sperimentale”, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati all'art. 1 del DM 4/7/2023 anche mediante il portale del processo telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia».

Il caso

G.C. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 3/10/2022 con la quale, ritenuto responsabile del reato di cui al comma 5 dell’art. 73, DPR 309/1990, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Tralasciando il merito della vicenda, il caso giurisprudenziale suscita interesse per l’accurata disamina che la Corte di Cassazione compie relativamente a due profili del processo penale telematico: il primo attiene alla verifica dell’esistenza o meno di una firma digitale apposta all’atto di impugnazione; il secondo alle modalità del deposito dell’impugnazione medesima.

La questione

Le questioni di interesse affrontate nella pronuncia in commento sono essenzialmente due:

a) In data 27/01/2023, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, trasmettendolo alla cancelleria della Corte d’Appello come documento informatico e per il tramite della posta elettronica certificata. Il PG presso la Corte di cassazione, cui il ricorso era stato inoltrato verosimilmente in formato cartaceo, sollecitava la Corte affinché verificasse la presenza della firma digitale sull’atto di impugnazione e, in caso di verifica negativa, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

b) La Corte Suprema ha dovuto anche verificare l’ammissibilità della trasmissione dell’impugnazione a mezzo PEC in uno specifico momento storico (come detto, gennaio 2023), vale a dire allorquando era cessato il vigore della normativa emergenziale, che tale forma di deposito consentiva, ed era entrata in vigore la disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 199/2022, all’indomani della c.d. riforma “Cartabia”.

Le soluzioni giuridiche

La Corte Suprema giudica ammissibile il ricorso, dopo aver accertato che il documento informatico contenente la dichiarazione di impugnazione era effettivamente sottoscritto digitalmente in formato CAdES (caratterizzato dall'estensione “.p7m”) e, come tale, non recante alcuna “coccarda” riproducibile su carta (rectius: privo dell'appearance, vale a dire del campo firma visibile). Osserva, inoltre, che alla data del 27 gennaio 2023, nonostante l'intervenuta cessazione della normativa emergenziale, era certamente possibile il deposito telematico degli atti del processo penale a mezzo PEC, e tanto in virtù delle regole di diritto intertemporale entrate in vigore il 31 dicembre 2022 con la l. n. 199/2022, di conversione del d.l. n. 162/2022.

Al di là della soluzione del caso pratico, la sentenza in esame è, come detto, particolarmente interessante per l'accurata ricostruzione normativa che contiene e che coinvolge anche i decreti ministeriali succedutisi nel luglio 2023, vale a dire il c.d. “decreto dei 103 atti”, del 4 luglio, e quello successivo del 18 luglio, con il quale si statuiva, in termini peraltro non felicissimi e men che meno chiari, il regime di non esclusività dei depositi a mezzo PDP (Portale Depositi Telematici).

Si evidenzia, a valle di tale ricostruzione, che le parti sono sostanzialmente abilitate ad un triplo regime di depositi (cartaceo, PEC e tramite PDP “sperimentale”), e tanto sino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 87, d.lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, diversi da quelli indicati nell'art. 87, commi 6-bis e 6-ter).

Resta l'obbligo di deposito telematico tramite Portale esclusivamente per le memorie, i documenti, le richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., per l'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p., per la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., per la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali.

Osservazioni

Il provvedimento in commento chiarisce, una volta per tutte, che le firme digitali sono suscettibili di verifica esclusivamente attraverso l’esame del documento elettronico, restando irrilevante la presenza (così come la mancanza) di qualsivoglia segno grafico (“coccarda”) ivi riprodotto. Al riguardo, la Suprema Corte evidenzia come la firma apposta nella fattispecie all’atto di impugnazione avesse estensione .p7m, vale a dire del formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signature). Apponendo una firma siffatta ad un documento, su quest’ultimo non compare alcun segno grafico in fase di lettura o di stampa, diversamente da quanto accade, invece, per la firma PAdES, che può essere apposta solo a documenti in formato PDF e che può presentare all’interno del documento un “campo firma” (detto appearance). Quest’ultimo, oltre alla “coccarda” o altro segno grafico prescelto dal produttore o dall’utente, può includere varie informazioni visive come il nome del firmatario, la data di firma ed il logo dell'organizzazione. Tuttavia, un documento può essere firmato in PAdES anche senza appearance alcuna e, quindi, senza che sul documento stampato compaia alcunché. Ciò significa, conformemente a quanto correttamente affermato dalla Corte Suprema, che ogni tentativo di verificare la presenza e la validità di una firma elettronica apposta ad un documento informatico sulla corrispondente copia cartacea è del tutto inutile, dovendo ogni verifica al riguardo essere necessariamente compiuta sul documento elettronico e con gli appositi software verificatori.

Il secondo tema di interesse, come già evidenziato, riguarda l’applicazione in concreto della disciplina transitoria sui depositi telematici penali. Fortissimi dubbi erano sorti, infatti, all’indomani dell’emanazione del decreto ministeriale del 18 luglio 2023 in ordine alla possibilità di depositare gli atti, oltre che nella tradizionale modalità cartacea e sul PDP, anche via PEC. La sentenza in commento offre una tranquillizzante ricostruzione alla luce della quale resta confermata la disciplina transitoria del c.d. “triplo binario” per i depositi penali. Soluzione, questa, che ben volentieri gli Avvocati accolgono per l’autorevolezza della pronuncia, ma che non dipana, tuttavia, i severi dubbi che nascono in ordine alla possibilità di continuare ad effettuare depositi avvalendosi della PEC alla luce della perentoria disposizione contenuta nel comma 6-quinquies dell’art. 87, d.lgs. n. 150/2022, secondo cui «Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». E’ stata, infine, sprecata l’occasione di evidenziare la iato determinatasi tra la locuzione “in via sperimentale” adoperata nel d.m. del 18 luglio 2023 e la norma primaria, contenuta nel più volte ricordato art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150/2022, che consente i depositi degli atti indicati nel dm del 4 luglio 2023 con pieni valore ed efficacia giuridica.

Riferimenti 

Roberto Arcella e Giovanni Rocchi, “Il D.M. del 18 luglio 2023 sul rinvio dell’obbligatorietà del deposito dei 103 atti via PDP”, News del 20 luglio 2023, su IUS Processo telematico (ius.giuffrefl.it). 

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