Corte d’appello di Brescia sul reclamo dei provvedimenti indifferibili
13 Novembre 2023
Massima I provvedimenti indifferibili pronunciati ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., a differenza dei provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., non sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello. Il caso Un padre proponeva reclamo alla Corte di Appello di Brescia nei confronti dell’ordinanza emessa dal Giudice unico del Tribunale di Cremona ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., che aveva autorizzato in via di urgenza il trasferimento della figlia minore insieme alla madre in un Comune distante 800 km dalla residenza paterna, dopo avere sentito i genitori e ascoltato la minore. La Corte di Appello, richiamata la nuova disciplina del processo di famiglia introdotta dalla riforma Cartabia e, in particolare, le norme disciplinanti l’emissione dei provvedimenti provvisori da parte del giudice delegato, ha ritenuto inammissibile il reclamo alla Corte di Appello dei provvedimenti pronunciati ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. La questione Quali rimedi sono esperibili avverso i provvedimenti indifferibili emessi ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c.? Le soluzioni giuridiche La Corte di Appello di Brescia è stata investita del reclamo nei confronti dell’ordinanza emessa dal giudice delegato del Tribunale di Cremona ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. nell’ambito di un giudizio di modifica di condizioni di separazione instaurato successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo di famiglia. La ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto al giudice delegato l’autorizzazione in via di urgenza e inaudita altera parte a trasferire la residenza della figlia minore nel Comune dove vivevano i nonni materni e dove la ricorrente stessa aveva reperito un’occupazione. Il Giudice delegato, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, aveva fissato udienza per la discussione dell’istanza nei successivi 15 giorni, assegnando al padre termine per la costituzione e, con successivo decreto, fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.14 c.p.c. a 90 giorni dal deposito del ricorso. All’esito dell’udienza fissata in via di urgenza, sentiti i genitori, il giudice aveva disposto l’audizione della minore e, terminato l’ascolto, autorizzato il trasferimento di residenza della minore. Il padre ha interposto reclamo avverso la predetta ordinanza. La Corte di Appello, ricostruita la disciplina dei provvedimenti provvisori introdotta dalla riforma Cartabia del processo di famiglia, ha rimarcato la distinzione tra provvedimenti indifferibili, provvisori e urgenti e in corso di causa. Ha quindi osservato come a norma dell’art. 473-bis.24 c.p.c. il reclamo alla Corte di Appello sia limitato ai soli provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza di cui all’art. 473-bis.21 c.p.c. ovvero a quelli pronunciati in corso di causa a modifica dei precedenti (art. 473-bis.23 c.p.c.) ove spieghino effetti incisivi rispetto all’esercizio della genitorialità. La norma in esame non contempla i provvedimenti indifferibili. Nella prima fase di applicazione del rito Cartabia sono emerse diverse interpretazioni circa i rimedi esperibili avverso i provvedimenti di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c., da quelle che escludono in radice il reclamo, a quelle che lo ritengono proponibile dinanzi alla Corte di Appello a quelle che lo ritengono proponibile al Tribunale in applicazione analogica dell’art. 669-terdecies c.p.c. La Corte di Appello di Brescia, senza prendere posizione rispetto al dibattito in attesa della decisione della Corte di Cassazione adita in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proprio riguardo al tema della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., si è attenuta al dato letterale dell’art. 473-bis.24 c.p.c. e ha escluso la reclamabilità in appello dei provvedimenti indifferibili. Osservazioni La Corte di Appello di Brescia nella pronuncia in commento ha preso posizione rispetto alla discussa questione relativa alla reclamabilità dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. in rapporto ai diversi provvedimenti temporanei adottabili dal giudice delegato nell'ambito del nuovo processo di famiglia introdotto con il d.lgs. 149/2022. Il legislatore della riforma Cartabia, in continuità con la disciplina in vigore fino al 28 marzo 2023, ha previsto la facoltà per il giudice delegato alla trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. di assumere almeno tre tipi di provvedimenti provvisori in attesa della definizione della causa nel merito: 1) provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.); 2) provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.); 3) provvedimenti emessi in corso di causa a modifica dei provvedimenti di cui precede (art. 473-bis.23 c.p.c.). I provvedimenti indifferibili costituiscono il novum della riforma: in precedenza era discusso se il Tribunale potesse assumere in via di urgenza e inaudita altera parte provvedimenti provvisori sulla falsa riga dei provvedimenti cautelari atipici di cui all'art. 700 c.p.c. (si era pronunciato favorevolmente rispetto all'assunzione di tali provvedimenti Trib. Padova 28 luglio 2016; contra Trib. Roma, 19 settembre 2014). Il legislatore della riforma ha riconosciuto tale possibilità all'art. 473-bis.15 c.p.c., che accorda al giudice delegato alla trattazione del procedimento, sia su domanda di parte che di ufficio, la facoltà di adottare provvedimenti in via di urgenza e inaudita altera parte in caso di pregiudizio grave e irreparabile ovvero ove la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. Ove provveda inaudita altera parte il giudice dovrà fissare udienza per la conferma, la revoca o la modifica della misura nei successivi 15 giorni. Senza entrare nel merito dei presupposti che giustificano l'adozione dei provvedimenti indifferibili, fin dall'entrata in vigore della riforma si è posto il problema di individuare la natura giuridica di tali provvedimenti dal momento che la norma non è esaustiva circa la disciplina applicabile. In primo luogo, la norma non chiarisce se il Tribunale, ritenuti prima facie non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, debba respingere l'istanza e fissare l'udienza per la prima comparizione delle parti ai sensi degli artt. 473-bis.14 e .22 c.p.c. ovvero possa fissare un'udienza interinale per discutere il contenuto dell'istanza, sulla falsariga del rito cautelare uniforme. Il Tribunale di Cremona, nella pronuncia appellata, ha optato, in modo condivisibile, per tale seconda interpretazione. In secondo luogo, la norma non chiarisce se i provvedimenti indifferibili siano suscettibili di reclamo e, nel caso, con quale rimedio. Il silenzio normativo ha indotto una parte dei primi commentatori a escludere la reclamabilità dei provvedimenti in esame sulla base di due argomenti. L'argomento principale è rappresentato dalla necessaria caducità di tali provvedimenti, destinati a essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. emanati all'esito dell'udienza che dovrebbe tenersi a 90 giorni dal deposito del ricorso, tenuto conto dei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. In secondo luogo, ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori lo ha fatto all'art. 473-bis.24 c.p.c. che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla Corte di Appello. Tali provvedimenti sono esclusivamente i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. e i provvedimenti emessi in corso di causa, a modifica dei precedenti (art. 473-bis.23 c.p.c.), ove limitino significativamente la genitorialità (art. 473-bis.24 c.2 c.p.c.). Non pare invece potersi escludere la reclamabilità dinanzi alla Corte di Appello di quei provvedimenti indifferibili assunti in corso di causa – la cui ammissibilità è stata espressamente riconosciuta anche dalla relazione accompagnatoria al d.lgs. 149/2022 - che contengano statuizioni de potestate. Chi ritiene reclamabili i provvedimenti indifferibili emessi si divide: alcuni ritengono che lo strumento cui fare riferimento sia il reclamo alla Corte di Appello, altri il reclamo al Tribunale in composizione collegiale. I sostenitori della prima tesi sostengono che il reclamo alla Corte di Appello sia l'unico mezzo di impugnazione divisato dal legislatore della riforma avverso in provvedimenti provvisori e che i provvedimenti indifferibili altro non facciano che anticipare gli effetti di quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c., partecipando della medesima natura. I sostenitori della seconda tesi ritengo che i provvedimenti indifferibili siano piuttosto assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione analogica dell'art. 669-terdecies c.p.c. Un indice di tale seconda opzione ermeneutica si rinviene nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che, rispetto all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevede che “(…) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.”. A tale linea interpretativa ha aderito di recente la Corte di Appello di Lecce che ha ritenuto non ammissibile il reclamo alla Corte di secondo grado e assegnato alle parti un termine per proporre reclamo al Tribunale per i Minorenni di Lecce che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il Tribunale per i Minorenni in data 12.09.2023, ritenuta non condivisibile l'opzione ermeneutica della Corte di Appello e ritenuta la questione dirimenti ai fini della decisione del procedimento, ha rimesso alla Corte di Cassazione la decisione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Occorrerà pertanto attendere la decisione della Corte di legittimità al fine di dirimere una questione interpretativa tanto rilevante, tanto più nei casi, cui merita dare rilievo, in cui il reclamo non può attendere i tempi della prima udienza di merito in quanto gli effetti prodotti sono irretrattabili (v. autorizzazione a eseguire un trattamento sanitario). |