RTI: la verifica di imputabilità alle imprese proponenti richiede una ricostruzione sistematica e complessiva della documentazione dell’offerta
16 Novembre 2023
Il caso. Un operatore economico impugna l'aggiudicazione in favore di altro concorrente, che ha preso parte alla procedura nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese, censurando la sua omessa esclusione dalla gara nonostante il file contenente l'offerta economica fosse stato sottoscritto dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria e non anche dalla mandante. I contrapposti orientamenti. Il Collegio, preliminarmente, ricostruisce i due orientamenti giurisprudenziali applicabili, di cui uno tende a valorizzare la sottoscrizione quale unica fonte di vincolo per il proponente – ritenendo la sua carenza quale vizio d'invalidità e irricevibilità dell'offerta non suscettibile di soccorso istruttorio – mentre l'altro evidenzia come i vizi della sottoscrizione rilevino solo se e in quanto rechino incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell'offerta. Il TAR Piemonte, nel rigettare l'impugnazione proposta, ritiene di aderire a questo secondo indirizzo, evidenziando come l'assunzione di responsabilità deriva in capo al concorrente dalla presentazione dell'offerta - e dagli obblighi che ne conseguono - più che dalla mera sottoscrizione in sé del singolo documento. Ad essere prevalente nella verifica d'imputabilità alle imprese proponenti è dunque la ricostruzione sistematica e complessiva dell'offerta, da cui desumere l'impegno delle concorrenti alla partecipazione in gara. Conclusioni. Al fine di verificare la riferibilità dell'offerta a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, si deve aver riguardo a tutta la documentazione presentata in gara, non potendosi attribuire valore dirimente alla sola sottoscrizione dell'offerta economica. |