La riforma in punto di assegnazione della casa familiare impone una rivalutazione delle disposizioni di tipo economico tra i coniugi

16 Novembre 2023

La questione esaminata dalla Corte di Appello di Milano afferisce al dovere del giudice di secondo grado di valutare, anche in assenza di appello incidentale condizionato, le ricadute della riforma della pronuncia di primo grado in tema di assegnazione della casa familiare sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.

Massima

è ragionevole affermare che l'assegnazione della casa familiare, oltre un capo di sentenza a sé, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere economico, o comunque che i due capi sono così strettamente connessi che la modifica dell'uno, se non implica necessariamente che sia modificato anche l'altro, ne richiede quantomeno una specifica e puntuale riconsiderazione, anche d'ufficio

Il caso

Il Tribunale di Milano, all’esito del procedimento di separazione giudiziale tra Tizio e Caia, disponeva l’affidamento congiunto dei tre figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e disciplina dei tempi di permanenza presso la madre non co-residente.

Il Tribunale, tuttavia, non accoglieva entrambe le contrapposte domande delle parti di assegnazione all'uno o all'altra della casa coniugale in comproprietà.

Tizio proponeva appello avverso la sentenza deducendo, tra l’altro, l’erroneità della pronuncia in ordine alla mancata assegnazione in suo favore della casa coniugale atteso il disposto collocamento dei tre minori presso di sé.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di Appello di Milano afferisce al dovere del giudice di secondo grado di valutare, anche in assenza di appello incidentale condizionato, le ricadute della riforma della pronuncia di primo grado in tema di assegnazione della casa familiare sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.

Le soluzioni giuridiche

Com'è noto nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore rispondendo l'istituto all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare.

Ne consegue che l'abitazione in cui il minore ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. civ., sez. I, 02 agosto 2023, n. 23501; Cass. civ., sez. I 11 luglio 2023, n.19602).

In applicazione di tale consolidato principio la Corte di Appello di Milano ha riformato la pronuncia di primo grado che, pur avendo collocato in via prevalente i minori presso il padre, non aveva accolto la sua domanda di assegnazione della casa familiare in comproprietà tra i genitori.

All'esito dell'accoglimento del motivo di gravame, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di doversi pronunciare di ufficio – attesa la mancata proposizione di un appello incidentale condizionato sul punto in ordine alle ricadute della riforma della pronuncia di primo grado in tema di assegnazione della casa familiare sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.

La Corte ha all'uopo richiamato il principio enucleato sul punto dalla S.C. che ha ritenuto ragionevole affermare che l'assegnazione della casa familiare, oltre un capo di sentenza a sé, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere economico, o comunque che i due capi sono così strettamente connessi che la modifica dell'uno, se non implica necessariamente che sia modificato anche l'altro, ne richiede quantomeno una specifica e puntuale riconsiderazione, anche d'ufficio (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33606).

In applicazione di tale principio e tenuto conto che nel caso di specie la casa familiare era in comproprietà tra le parti, la Corte di Appello ha riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento (di euro 300,00) quale contributo economico compensativo del mancato godimento dell'immobile, in considerazione del fatto che la stessa aveva dovuto reperire un appartamento in locazione dopo aver lasciato la casa familiare.

Osservazioni

L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.

Diretto corollario di tale inciso è che potrà procedersi all'assegnazione solamente se vi siano figli conviventi, minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, in assenza dei quali la “ratio” protettiva cui è riferita la norma non potrà dirsi configurabile, non sussistendo alcuna esigenza di speciale protezione nei confronti di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, né il Tribunale potrà procedere in tal senso a favore del coniuge economicamente più debole, quale forma di prestazione in natura, ancorché parziale, del mantenimento (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ., sez. VI, 07 febbraio 2018, n. 3015).

Ciò in quanto risulta estranea rispetto al provvedimento di assegnazione della casa familiare qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 1, secondo periodo, c.c., vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo.

In altri termini, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337-sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass. civ., sez. I, 05 aprile 2023, n. 9432; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2023, n. 8764; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2022, n. 27599; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20858).

Tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa (Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452).

Così come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, anche la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo in favore di quest'ultimo, trattandosi di un provvedimento al quale, come accade per l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452).

Riferimenti

Galluzzo, Casa familiare: assegnazione e interesse del minore, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 27 settembre 2023;

Diquattro, L’assegnazione della casa familiare tra interesse del minore alla stabilità abitativa e tutela del genitore proprietario, in Famiglia e Diritto, 2023, 3, 267;

Mascia, L’assegnazione della casa familiare rileva ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile?, in Immobili e Proprietà, 2023, 6m 380;

Merola, Determinazione dell'assegno di mantenimento: rileva anche l'assegnazione della casa familiare, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 2 novembre 2022.

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