Il coniuge non ha diritto di ripetere dall’altro le rate versate a titolo di mutuo per l’acquisto della casa famigliare

La Redazione
16 Novembre 2023

Non è ripetibile il pagamento per intero delle rate di mutuo da parte di uno dei coniugi in quanto eseguito in adempimento allo specifico obbligo di prestare assistenza materiale e morale alla famiglia.  

Posto che ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, in caso di separazione un coniuge non può vantare nei confronti dell’altro il diritto alla restituzione delle spese sostenute in costanza di matrimonio. In particolare, nel caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi e contratto per l’acquisto della casa famigliare, il pagamento per intero delle rate da parte di uno solo dei coniugi deve ritenersi eseguito in adempimento dello specifico obbligo di prestare assistenza morale e materiale alla famiglia e pertanto tale pagamento non è ripetibile.

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