Privacy: per la CGUE le decisioni dell’autorità di controllo sono vincolanti
17 Novembre 2023
Il parere della Corte di Giustizia scaturisce dalla vicenda di un cittadino belga che aveva richiesto all'autorità di sicurezza del suo Paese che gli fosse rilasciato, ai soli fini processuali, un nulla osta di sicurezza. L'autorità di sicurezza belga procedeva a negare il nullaosta processuale adducendo come motivazione l'aver partecipato a delle manifestazioni da parte del richiedente. Il richiedente, quindi procedeva a richiedere l'accesso ai propri dati, ma l'Organo di controllo delle informazioni di polizia ha negava tale accesso sul presupposto che lo stesso disponeva solo di un accesso indiretto e che quindi sarebbe stato lo stesso Organo a procedere con la verifica del corretto utilizzo dei suoi dati. Al termine del procedimento, l'Organo rispondeva di aver concluso la verifica senza comunicarne l'esito. Il richiedente procedeva ad adire il giudice di primo grado che si dichiarava incompetente per materia. La Corte di Appello di Bruxelles interpellata sull'incompetenza, sollevava questione avanti la Corte di Giustizia se «il diritto dell'Unione Europea imponga agli Stati membri di prevede che la persona interessata dal trattamento dei suoi dati possa impugnare la decisione dell'autorità di controllo qualora quest'ultima eserciti i diritti di detta persona con riguardo al trattamento di cui trattasi». La Corte di Giustizia non risolve la querelle tra Stato e cittadino, ma dispone il principio di diritto al quale gli Stati membri devono attenersi nel risolvere la causa. Sulla questione la Corte di Giustizia afferma che l'autorità di controllo adotta una decisione giuridicamente vincolante e come tale ricorribile, nel momento in cui informa l'interessato dell'esito delle verifiche. Poiché tale decisione è vincolante, deve essere riconosciuto all'interessato il diritto di proporre ricorso e contestare la valutazione compiuta dall'autorità di controllo. Sottolinea la Corte come il diritto dell'UE imponga all'autorità di controllo di informare l'interessato «perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame» nonché il «diritto di proporre ricorso giurisdizionale». Se però non ci sono motivi ostativi di carattere oggettivo, gli Stati membri devono prevedere un'informazione dell'interessato più ampia, sì da assicurare un'idonea difesa dei propri diritti nonché decidere compiutamente se adire o meno l'autorità giudiziaria. La Corte argomenta inoltre che nel caso in cui l'informazione fornita sia particolarmente stringente, gli Stati membri devono comunque garantire che il giudice competente possa «effettuare un bilanciamento tra gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti […] e la necessità di garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti procedurali». Per questo motivo le norme interne devono consentire al giudice di conoscere non solo gli elementi di prova posti alla base della decisione dell'autorità di controllo, ma anche le motivazioni della decisione. (Fonte: Diritto e Giustizia) |