Prevenzione e contrasto della violenza di genere: nuovi termini e modi per le richieste di misure cautelari

Cesare Parodi
21 Novembre 2023

Le nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica contengono alcune indicazioni fortemente innovative in relazione alla tempistica per la richiesta delle misure cautelari destinate, ad avere un rilevante impatto sul sistema organizzativo delle procure e conseguentemente anche degli uffici per il G.i.p. Disposizioni destinate, altresì, a modificare potenzialmente il rapporto tra P.M. e P.G. e a incidere sull'interlocuzione tra l'ufficio di Procura e i difensori delle persone offese.

Premessa

Potrebbe essere in dirittura di arrivo, con il nuovo passaggio al Senato, il disegno di legge 923 avente ad oggetto le «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica». Un testo indubbiamente di straordinario rilievo, che ha suscitato e susciterà numerose valutazioni, di varia natura, ma destinato ad incidere in termini significativi su un settore – il c.d. codice rosso – che ormai da alcuni anni è al centro delle attenzioni non solo del legislatore, quanto anche della pubblica opinione e dei media in generale. Appare allora evidente come le “aspettative” dell'impatto del nuovo articolato in funzione della tutela degli interessi in oggetto sono direttamente correlate ad alcune nuove e – per molti aspetti, dirompenti – indicazioni che il legislatore ha inteso fornire. 

Tra queste – indubbiamente, anche se non solo – le disposizioni in tema di valutazione e tempistica sulle misure cautelari per una serie di reati, nonché quelle in tema di arresto differito. Partiamo dalla prime, fermo restando che anche l'analisi delle seconde (che sarà oggetto di un prossimo articolo) completano un quadro operativo fortemente rinnovato, destinato a riflettersi – lo vedremo – anche su compiti e organizzazione del lavoro per gli uffici giudicanti.

In base all'art. 7 del testo trasmesso dalla Camera al Senato (rubricato «Termini per la valutazione delle esigenze cautelari» al codice di procedura penale, dopo l'articolo 362, è inserito il seguente:

«Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa)

  1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro  trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
  2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
  3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1, con ordinanza da adottarsi entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria».

Si tratta, come abbiamo detto, di una delle novità di maggiore impatto sul sistema. Impatto in linea teorica positivo, ma che in concreto potrebbe determinare non poche – e non semplici da gestire – criticità.

Una misura innovativa, indubbiamente, in quanto si tratta del primo caso nel quale viene posto un termine – non correlato al deposito di una sentenza – per l'organo giudicante, ma soprattutto per la previsione che impone al P.M. un massimo di trenta giorni dall'iscrizione della persona indagata nell'apposito registro per valutare se richiedere l'applicazione delle misure cautelari. Previsione, poi, integrata dalla – forse superflua – indicazione del dovere di proseguire le indagini preliminari anche laddove non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari.

Sino alla presente modifica, sul tema generale delle misure cautelari personali, poche – anche se di grande rilievo – sono le considerazioni specifiche per il settore di specie. Come già visto, rispetto alle esigenze descritte nell'art. 274 c.p.p., risulta certamente limitata l'esigenza del pericolo di fuga (spesso il problema è quello opposto, ossia di eccesso di “presenza” dell'autore delle condotte), significativa ma statisticamente non prevalente quella relativa a «situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova», mentre di assoluto rilevo quella che riguarda il pericolo di reiterazione criminosa.

Sul punto, la S.C. ha precisato, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive; in questo senso sono stati ritenuti dalla stessa specie i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori, in quanto connotati da condotte omogenee e tipologia di lesioni analoghe e posti a presidio dei medesimi beni giuridici, salvaguardando entrambi anche l'incolumità personale delle vittime (Cass. pen., n. 47887/2019).

Il pericolo di reiterazione, nondimeno, non rileva solo con riguardo alle esigenze di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., quanto anche in relazione alla tipologia di misura che può essere applicata. La S.C. ha chiarito, con riguardo al delitto di cui all'art. 612-bis c.p., che la reiterazione delle condotte nei confronti della persona offesa legittima, in virtù dell'art. 299, comma 4, c.p.p., la sostituzione della misura applicata con altra più grave, con riferimento all'aggravarsi delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti sintomatici di un più elevato grado di pericolosità. Un principio certamente trasponibile al caso dei maltrattamenti. È stata, così, ritenuta legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa (Cass. pen., n. 34520/2011).

La valutazione del rischio

L‘obbligo di valutare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione per la misura non è stato introdotto in via generalizzata ma per una serie tassativa di ipotesi:

  • il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato,
  • per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma,
  • 583-bis, 583-quinquies, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati

La persona offesa deve essere individuata:

  • nel coniuge, anche separato o divorziato,
  • nella parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva
  • nei prossimi congiunti,

Evidente il fine di disporre una tutela “allargata” in ambito familiare o di situazione assimilabili.

Nello specifico, come abbiamo visto al punto precedente, il legislatore non ha in alcun modo modificato i presupposti per la applicazione della misura, ferma restando la graduazione dell'intensità della stessa in funzione del concreto pericolo di reiterazione, da valutarsi non solo in termini probabilistici, quanto anche considerando quelle che potranno essere le specifiche modalità di ipotetiche future aggressioni. Una graduazione che parte dalla custodia in carcere ma che può essere modulata nelle forme degli arresti domiciliari, dell'allontanamento dalla casa coniugale, del divieto di avvicinamento e comunicazione e all'obbligo di presentazione alla P.G.

In questo senso, a prescindere dall'arresto (atto ontologicamente destinato a intervenire per risolvere un'emergenza, identificabile con la flagranza del reato) le misura cautelari sono strutturate in modo tale da potere essere richieste ed emesse – volendo e soprattutto potendo – in un tempo breve, senza che ciò pregiudichi la completezza dell'atto. E il sistema prevede, a fronte dell'inefficacia di una misura, la possibilità, con altrettanta rapidità, di chiedere un aggravamento idoneo a rispondere a maggiori esigenze di tutela.

È, in sostanza, il tema, ben noto agli operatori del settore, della valutazione del rischio. Rischio per la persona offesa e – sia consentita l'affermazione – anche per i soggetti che tale valutazione devono formulare in termini tempestivi, attendibili e completi.

Il magistrato requirente (come, in un secondo momento, quello giudicante) deve prestare un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino. Come precisato nella delibera C.S.M. 9 maggio 2018 «La reiterazione e l'escalation costituiscono, purtroppo, sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall'esito infausto. Un'adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per l'individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l'utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri (es. nelle ore immediatamente successive all'intervento/soccorso delle forze di polizia o alla presentazione della denuncia; in prossimità o nelle ore successive ad un'udienza giudiziaria di un procedimento civile di separazione o divorzio o di un procedimento penale; in prossimità della cessazione di misure cautelari o dell'esecuzione della pena), al fine di supportare l'iniziativa del P.M. e la decisione del giudice in ordine all'adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri provvedimenti di protezione (es. gli ordini di protezione del giudice civile, l'allocazione della vittima presso case rifugio) ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell'adozione delle misure pre-cautelari di sua competenza».

La menzionata delibera affronta, altresì, il tema della valutazione precauzionale e richiama metodiche di valutazione ormai affermatesi nel panorama internazionale: «In generale è stata rilevata l'opportunità di agire in ottica precauzionale e, nell'incertezza, di assumere iniziative e decisioni che, anche quando non vi siano le condizioni di fatto e di diritto per adottare misure cautelari nei confronti della persona violenta, si indirizzino alla protezione della vittima, ad esempio attraverso il suo trasferimento in luoghi protetti o l'attivazione di altre reti di supporto. A questo proposito, merita di essere segnalata l'esistenza ormai consolidata di protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere, la cui conoscenza si è diffusa nell'ultimo decennio anche presso le forze di polizia attraverso programmi di formazione ad hoc. Il più accreditato di tali strumenti, il c.d. protocollo SARA (Spousal Assault Risk Assessment – Valutazione del rischio di violenza domestica) è espressamente contemplato, insieme alle sue più recenti versioni SARA-PLUS e SURPLUS, dal Piano nazionale antiviolenza 2015-2017 che lo considera uno strumento (orientativo e non vincolante) adatto alla sperimentazione da parte di tutti i soggetti destinatari delle linee guida sulla valutazione del rischio che il Piano stesso reca al proprio allegato “D”.

Tra i destinatari di tali linee guida è inclusa anche l'autorità giudiziaria, nella cui attività, sia in sede di indagini preliminari che in sede di esecuzione, le indicazioni dei protocolli potranno assumere il valore di un contributo ulteriore, necessariamente non vincolante, per la lettura del quadro probatorio a disposizione.

Così, in particolare, deve dirsi anche con riguardo alle specifiche raccomandazioni per la valutazione del rischio di recidiva del detenuto rivolte alla magistratura di sorveglianza e all'amministrazione penitenziaria. Il predetto protocollo va, invece, maggiormente valorizzato, quale idoneo strumento per una efficace tutela preventiva delle vittime, così come ampiamente argomentato dalla Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio nella sua recente relazione finale (pp. 291-293), ove si rammenta la rilevanza di tale strategia preventiva ai sensi dell'art. 51 della Convenzione di Istanbul».

Elementi fondanti la richiesta

Il problema deve essere affrontato ancora una volta in termini concreti. Sono moltissimi i casi nei quali può essere possibile in un arco temporale relativamente breve – quindi coincidente con i trenta giorni indicati dal legislatore – svolgere gli accertamenti necessari per una valutazione corretta ed esaustiva. A ciò, però, si deve aggiungere un aspetto: il numero delle notizie di reato qualificate per i reati di cui ci stiamo occupando, che evidentemente interagiscono fra di loro limitando la possibilità di valutazione non soltanto del pubblico ministero, ma anche della polizia giudiziaria che è chiamata a collaborare con lo stesso per completare gli elementi di valutazione.

Ancora una volta, come spesso accade nelle valutazioni di un sistema giudiziario, bisogna comprendere, pertanto, se il tempo di trenta giorni e l'eventuale ritardo del pubblico ministero nel provvedere devono essere valutati in relazione al singolo caso o se si debba tenere conto anche dell'impatto complessivo del carico di lavoro sull'edificio del pubblico ministero.

È evidente che in questo secondo caso, l'osservanza del termine posto dal legislatore verrebbe in parte vanificato, ma è altrettanto evidente che il numero degli introitati assegnati a un singolo pubblico ministero costituisce un dato oggettivo difficilmente contestabile.

Con riguardo la decorrenza del termine, non dovrebbero porsi particolari difficoltà in quanto la tipologia di reati e la natura dei rapporti tra le parti fa sì che ben difficilmente l'iscrizione non debba coincidere con la notizia di reato, in quanto l'autore del fatto è indubbiamente persona più che nota alla persona offesa.

Il principale elemento da porsi a fondamento della richiesta di misura, si identifica, evidentemente, nelle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa in occasione della querela o della denuncia e integrate, confermate nell'ambito del verbale da effettuarsi, ove possibile, nei tre giorni dalla presentazione della corriera della denuncia stessa.

Fondamentale, inoltre – visto l'ambito nel quale i delitto in oggetto sono soliti manifestarsi e considerato che non sempre necessariamente è possibile reperire, per via documentale o con riscontri testimoniali, riscontri alla dichiarazioni delle persone offese – il fatto che in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie di queste ultime possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Cass. pen., n. 5609/2013; Cass. pen., n. 27774/2010).

La S.C. ha più volte ribadito che la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., dovendo, peraltro, il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale è portatrice (oltremodo evidente nel caso sia anche costituita parte civile), essere più rigoroso (Cass. pen., n. 43303/2001).

A base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima (Cass. pen., n. 12486/1990); in particolare la deposizione della persona offesa del reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass. pen., n. 11186/1995) non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass. pen., n. 4946/1997).

A tal fine, la deposizione deve essere sottoposta a una indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (attraverso, ad esempio, la valutazione della complessiva logicità della narrazione, della sua chiarezza, della mancanza di acrimonia nei confronti dell'imputato, dell'assenza di un atteggiamento tendente alla fantasticheria o alla esagerazione). Non solo: proprio con specifico riferimento alla materia cautelare la S.C. ha statuito che «Ai fini dell'adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, non occorrendo la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita» (Cass. pen., n. 17205/2010).

Indubbiamente tali elementi dovranno essere integrati con ulteriori fonti di prova: tra queste, certamente da documentazione medica attestante episodi di violenza subiti dalla persona offesa, relazione dei servizi sociali che avevano in osservazione i nuclei familiari nei quali la violenza si è manifestata, dichiarazioni testimoniali di persone informate sui fatti, siano essi congiunti, vicini di casa, colleghi di lavoro o comunque soggetti informati. Tutto chiaro, tutto semplice, pertanto, fermo restando la criticità già indicate legata al dato “quantitativo” dei procedimenti? Verosimilmente no.

Il rapporto con la P.G. e con le difese

Il primo aspetto che deve essere valutato riguarda l'impulso alle indagini, o meglio all'integrazione delle dichiarazioni della persona offesa che inevitabilmente costituiscono il primo tassello del quadro probatorio. Si tratta di un atto che deve essere disposto dal pubblico ministero o si deve prevedere, soprattutto alla luce della riforma, che tutta una serie di attività certamente indispensabili e indubbiamente integrative di quanto denunciato dalla persona offesa dovrebbero essere disposte di iniziativa della polizia giudiziaria che ha ricevuto la notizia di reato?

Se prima del decreto legislativo avrebbero potuto sussistere dubbi sotto questo profilo, allo stato proprio il termine particolarmente stringente imposto dal legislatore suggerisce l'opportunità che la polizia giudiziaria provveda immediatamente a integrare le dichiarazioni della persona offesa assumendo a s.i.t. i soggetti della stessa indicati, eventualmente trasmettendo in prima battuta la notizia di reato e quindi immediatamente a seguire, le dichiarazioni integrative, procedendo altresì ad acquisire la documentazione sanitaria, le relazioni dei servizi sociali o pregresse annotazioni di P.G. che in qualche modo possono completare la ricostruzione dei fatti come del rapporto tra le parti.

A questo riguardo si deve rilevare come i termini disposti dal legislatore rendano non semplice l'acquisizione – ove si renda necessario – di tabulati telefonici in tempi rapidi, considerando come gli stessi non possono essere più acquisiti direttamente dal pubblico ministero, ma devono essere oggetto di una richiesta all'ufficio G.i.p. Attività che potrà comunque essere disposta nell'ambito delle indagini dopo la richiesta di misura.

In termini parzialmente differenti si pone il problema dell'acquisizione probatoria nei casi nei quali la denuncia o la querela della persona offesa siano state predisposte da un difensore direttamente presso la Procura della Repubblica. Si tratta di situazioni nelle quali generalmente la ricostruzione dei fatti e del rapporto è estremamente dettagliata e frequentemente corredata dall'indicazione di persone informate sui fatti che devono essere poi sentite della polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. In questi casi, evidentemente, manca un ufficio di P.G. incaricato in prima battuta dell'indagine e quindi di nuovo si porrà un problema di distribuzione delle forze all'interno della procura, dovendo il pubblico ministero decidere se delegare l'atto alla polizia giudiziaria della sezione oppure avvalersi di un ufficio esterno, verosimilmente competente territorialmente. Situazione nella quale potrebbe presentarsi una difficoltà per ottenere una risposta esaustiva nei termini indicati dal legislatore, fermo restando che, comunque, la persona offesa dovrà essere di nuovo sentita a conferme chiarimento delle dichiarazioni contenute nella denuncia presentata.

Con estrema frequenza, in questi casi, la denuncia viene accompagnata da un'espressa richiesta di applicazione di una misura cautelare. Il dato non è di per sé negativo, ma è indubbio che si viene a creare un'aspettativa particolarmente forte di tutela della persona offesa che deve trovare una puntuale ed efficace conferma attraverso gli atti di indagine disposti.

Provvedimenti interlocutori e la prosecuzione delle indagini

Come direbbe Voltaire, del migliore dei mondi possibili, il pubblico ministero, grazie alla polizia giudiziaria, completa entro il termine indicato dal legislatore l'accertamento che consente una richiesta fondata di applicazione di misura. Purtroppo, sappiamo che questo non potrà avvenire in tutti i casi e che anzi spesso si potranno verificare ritardi negli adempimenti funzionali a tale valutazione. Il maggior problema si pone proprio nel rapporto tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero si sentirà, a maggior ragione e ancor più di prima, nella condizione di dovere procedere a una valutazione in termini estremamente stringenti e che quindi ogni eventuale ritardo nella polizia giudiziaria, sia essa interna, sia esterna, nella risposta alla procura nello svolgimento degli accertamenti integrativi potrà riflettersi sulla valutazione del lavoro del pubblico ministero stesso.

A sua volta la polizia giudiziaria si troverà rapidamente gravata da un numero di richieste che renderà molto difficile una risposta puntuale ed esaustiva alla Procura della Repubblica. Si tratta di una situazione destinata a delineare un contenzioso fra tali uffici che certamente non gioverà alla funzionalità globale del sistema giudiziario. Questo, non per cattiva volontà delle parti, quanto perché, verosimilmente, entrambi gli organi si troveranno nella impossibilità di provvedere nei termini indicati dal legislatore, alle richieste di misure cautelari che saranno inoltrate.

Fondamentale, per dare una risposta a questa tematica, sarà la capacità della Procura della Repubblica di interagire preventivamente con gli uffici di polizia giudiziaria al fine di determinare uno sviluppo di competenze e un modello organizzativo che siano in grado, quantomeno in parte, di fronteggiare, le istanze che saranno inoltrate a tali organi.

A fronte di risposte tardive o comunque incomplete da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero potrà trovarsi nella necessità di lasciare traccia nel procedimento del fatto che la valutazione effettiva sulla possibilità di richiesta, non è stata effettuata per ragioni indipendenti dalla propria attivazione. Un provvedimento, dunque, interlocutorio che in termini di chiarezza e trasparenza preciserà anche a futura memoria le ragioni del ritardo.

Ovviamente, in tali casi, non essendo prevista una forma di decadenza per la richiesta di misura a fronte dello spirare del termine, la stessa potrà e dovrà essere inoltrata non appena gli elementi necessari saranno stati raccolti, trasmessi e valutati. Al proposito, quindi, l'indicazione del legislatore sulle necessità del pubblico ministero di proseguire le indagini, comunque, anche dopo il decorso del termine per la presentazione della misura, pare francamente superflua, atteso che nessun elemento del sistema avrebbe consentito al pubblico ministero, comunque, di interrompere le indagini sui fatti portati alla sua attenzione.

Il controllo sul rispetto dei termini

La tematica in oggetto deve essere completata considerando il disposto dell'art. 8 (Rilevazione dei termini) del d.l., il quale dopo l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-bis «Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

In sostanza, il legislatore ha ritenuto di integrare la nuova disposizione in tema di valutazione delle esigenze cautelari, attribuendo al procuratore generale il potere-dovere di accertare il rispetto dei termini relativi ai procedimenti di quell'articolo 362-bis c.p.p. e di inviare una relazione semestrale al Procuratore generale presso la Cassazione.

Si tratta di una indicazione oggettivamente comprensibile e condivisibile, sulla quale le uniche perplessità possono nascere dal fatto che l'ufficio della Procura generale, già gravato di onerosissimi oneri di controllo rispetto alle ordinarie attività delle Procure in base alle disposizioni della c.d. riforma Cartabia si troverà ulteriormente gravato dagli incombenti relativi alla disposizione di cui all'articolo 7 menzionato. Non è ovviamente in discussione il fatto che un controllo su tali aspetti possa assumere un significato particolare, indubbiamente. Di certo, tale previsione rappresenta un monito, semmai ce ne fosse stato bisogno, rispetto ai singoli sostituti e ai procuratori della Repubblica, sull'importanza di tenere presente le scadenze temporali che la riforma ha inteso introdurre nel sistema.

Resta da capire se e come il P.M. titolare delle indagini per procedimenti per i reati contemplati dall'art. 362-bis c.p.p. per i quali non riterrà sussistenti le esigenze che giustificano una richiesta di misura dovrà “attestare”, la valutazione negativa operata sul punto, ovvero se si potrà ritenere nella mancata richiesta una valutazione implicita e inequivoca sull'insussistenza – a vario titolo – delle esigenze cautelari.

In conclusione

  • In base alle nuove indicazioni per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, per i reati di cui all'art. 362-bis c.p.p. il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Richiesta che deve essere valutata dal G.i.p. entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare in cancelleria.
  • Nel caso in cui il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari sopra indicato, prosegue nelle indagini preliminari.
  • Le indicazioni sopra riportate impongono una nuova valutazione dei modelli organizzativi degli uffici requirenti con riguardo ai rapporti con la P.G. e in relazione all'ufficio G.i.p.

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