Processo del lavoro e giudizio di legittimità. Una comparazione fra Italia e Germania

Vincenzo Di Cerbo
22 Novembre 2023

Sia in Italia che in Germania (entrambi con ordinamenti di civil law) gli organi di vertice della giurisdizione hanno il compito di garantire l'uniforme interpretazione della legge (nella tradizione italiana si parla di funzione nomofilattica). Lo scritto si sofferma, con specifico riferimento alle controversie di lavoro, sulle analogie e differenze esistenti fra i due Paesi, sia sotto il profilo normativo (con particolare riferimento alle regole di procedura) e organizzativo, sia con riferimento all'effettività della funzione nomofilattica assegnata ai suddetti organi di vertice.

 In Italy and Germany (both with civil law systems) the highest judicial bodies have the task of ensuring the uniform interpretation of the law (in the Italian tradition this is referred to as the nomophylactic function). The paper dwells, with specific reference to labour disputes, on the similarities and differences existing between the two countries, both from a regulatory (with particular reference to procedural rules) and organisational point of view, and with reference to the effectiveness of the nomophylactic function assigned to the aforementioned apex bodies.

*Il presente scritto costituisce la versione aggiornata di un contributo pubblicato dall'autore, con lo stesso titolo, nel Volume Il diritto del lavoro nell'ordinamento complesso, a cura di R. COSIO, Milano, 2023.

Giudizio di legittimità e funzione nomofilattica nelle cause di lavoro in Germania e in Italia

A) la Corte di cassazione

Come è noto, sia l'ordinamento giuridico italiano che quello tedesco, entrambi ordinamenti di civil law, attribuiscono la funzione di garantire l'uniforme interpretazione della legge (nella tradizione giuridica italiana si parla di funzione nomofilattica) e l'unità del diritto oggettivo nazionale all'organismo giudiziario di vertice, ossia al giudice destinato a pronunciarsi per ultimo sull'esito del giudizio (1).

Coerentemente, anche per quanto concerne le controversie in materia di lavoro, sia l'Italia che la Germania hanno attribuito la suddetta funzione all'organo giurisdizionale di vertice dei loro ordinamenti, e quindi, rispettivamente, alla Corte di cassazione e al Bundesarbeitsgericht (BAG).

Per quanto riguarda la Corte di cassazione, l'attribuzione della funzione nomofilattica è stata realizzata con l'art. 65, comma 1, T.U. sull'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, tutt'ora in vigore, in virtù del quale «la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza della legge e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale». Attribuzione che è stata ribadita, in particolare, dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, intitolato «Modifiche al Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica».

È da notare che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento processuale tedesco (sul quale si tornerà fra breve), le controversie in materia di lavoro rientrano nella competenza della Corte di cassazione civile, la quale esercita così la propria funzione nomofilattica anche per questa tipologia di controversie.

Ed infatti la legge che ha istituito il processo del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533) si è limitata a prevedere, in tema di giudizio di legittimità (art. 19), che «presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti». È questa l'unica disposizione della suddetta legge che riguarda il giudizio di cassazione; questo è pertanto disciplinato dalle ordinarie norme del processo civile di legittimità (artt. 360 ss. c.p.c.) (2). 

Dopo il 1973, le uniche norme di rilievo destinate ad incidere specificamente sul giudizio di legittimità in materia di lavoro sono quelle previste dagli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 40/2006, che con l'introduzione, nel corpus del Codice di procedura civile, dell´art. 420-bis (e, nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice, dell´art. 146-bis) hanno previsto e disciplinato un istituto («Accertamento pregiudiziale sull´efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi»), finalizzato ad estendere il sindacato diretto della Corte di cassazione sull´interpretazione e sull´applicazione dei contratti collettivi di diritto comune.  Si tratta di una innovazione che si ispira alla analoga procedura già prevista dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  il quale infatti prevede, all´art. 64, un meccanismo finalizzato a consentire alla Corte di legittimità di pronunciarsi pregiudizialmente in tema di contratti collettivi.

Alla base di tale normativa è la finalità di valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, di deflazionare il carico di lavoro dei giudici di merito, di ridurre la durata delle cause e di razionalizzare la gestione delle cause seriali.   

La citata disciplina prevede la possibilità per il giudice di primo grado, nell'ipotesi in cui per decidere una controversia a lui sottoposta, sia necessaria l'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, di decidere subito sulla questione interpretativa, che ha natura pregiudiziale, con sentenza impugnabile direttamente con ricorso per Cassazione. La pronuncia della Corte di legittimità avrà efficacia vincolante nello specifico processo, per cui il giudice del merito, al quale ritornerà la causa, dovrà decidere conformandosi alla soluzione del problema interpretativo adottata dalla Corte di legittimità. Tale pronuncia, inoltre, ed è certamente questo il principale scopo perseguito dal legislatore, è destinata a riflettersi, quale autorevole precedente, pronunciato per di più tempestivamente, anche sugli altri successivi processi di merito nei quali la stessa questione venga riproposta.

Come sottolineato in dottrina (3), la disciplina suddetta (ma lo stesso vale per quella, sopra citata, di cui all´art. 64 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ha avuto ridotta applicazione, avendone fatto i giudici di merito un uso molto limitato, per cui deve ritenersi che la stessa non abbia risposto alle attese del  legislatore.

La situazione sopra descritta è rimasta sostanzialmente immutata anche all'esito della recentissima riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, emanato in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206) che non ha previsto alcuna disciplina specifica del processo di legittimità in materia di controversie di lavoro.

L'unica novità introdotta da questa riforma, che potrebbe avere rilevanza anche per il giudizio di legittimità concernente le controversie di lavoro, è costituita, a mio avviso, dall'istituto del rinvio pregiudiziale, previsto e disciplinato dal nuovo art. 363-bis c.p.c., introdotto dall´art. 3, comma 27, del citato d.lgs. n. 149/2022. La norma prevede che il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto, possa sottoporre d'ufficio direttamente la questione alla Corte di cassazione. Per esercitare il rinvio pregiudiziale il giudice deve prima avere sottoposto la questione al contraddittorio delle parti. Sono poi espressamente codificati i presupposti della questione che può essere oggetto di rinvio.

Più in dettaglio la questione deve essere:

a) esclusivamente di diritto;

b) nuova, per non essere stata ancora esaminata dalla Corte di cassazione;

c) di  particolare importanza;

d) caratterizzata da gravi difficoltà interpretative;

e) tale da essere suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi.

Qualora il rinvio sia considerato ammissibile, la Corte di cassazione si pronuncia all'esito di una pubblica udienza enunciando il principio di diritto che è ovviamente vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stato fatto il rinvio. La riforma estende il vincolo del precedente della Corte, qualora il processo si estingua, anche al  nuovo processo che sia stato instaurato, con la riproposizione della medesima domanda, nei confronti delle medesime parti.

Dato il breve tempo trascorso dalla data di entrata in vigore della nuova norma non è possibile valutare, allo stato, l'impatto che la stessa potrà avere nel giudizio civile di legittimità ed in particolare nelle controversie di lavoro.

B) il Bundesarbeitsgericht

Nella Repubblica Federale Tedesca il vertice della giurisdizione in tema di controversie di lavoro è attribuito dalla Costituzione (Grundgesetz Art. 95, comma 1) al Bundesarbeitsgericht (BAG), Corte federale del lavoro, organo giurisdizionale separato ed autonomo rispetto al Bundesgerichtshof (BGH) che è l'equivalente della nostra Corte di cassazione (4).

La giurisdizione del lavoro viene esercitata dai Tribunali del lavoro (Arbeitsgericht), dalle Corti d'appello del lavoro (Landesarbeitsgericht) e dalla Corte federale del lavoro  (Bundesarbeitsgericht).

La Costituzione tedesca prevede così una giurisdizione specifica in materia di lavoro che testimonia la particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento alla tutela dei relativi diritti.

Tale specificità vanta una lunga tradizione essendo stata introdotta fin dal 1890 con l'entrata in vigore della legge sulla magistratura del lavoro (Gewerbegerichtsgesetz). Scopo di tale speciale giurisdizione è quello di garantire, nelle controversie di lavoro, una procedura idonea rispetto alle esigenze, in particolare, dei prestatori di lavoro in termini di rapidità e di costi limitati (5).

Con riferimento al ruolo del BAG nell'ordinamento giuridico tedesco, deve in primo luogo sottolinearsi l'esistenza di evidenti analogie con quanto previsto, per la Corte di cassazione, dall'ordinamento giuridico italiano.

Ed infatti il compito ad esso affidato è quello di mantenere l'uniformità della giurisprudenza nel campo del diritto del lavoro e l'ulteriore sviluppo del diritto in quei settori in cui il legislatore non ha, inconsapevolmente, creato una disciplina ben definita o ha consapevolmente lasciato l'ulteriore sviluppo del diritto alla giurisdizione.

Compito che coincide sostanzialmente con quello affidato al Bundesgerichtshof (BGH), che consiste appunto nel garantire l'uniformità del diritto (Rechtseinheit).

In sostanza, sia nella giurisdizione italiana che in quella della Repubblica Federale Tedesca, le Corti di vertice sono chiamate a svolgere la funzione nomofilattica al fine di garantire l'uniforme interpretazione delle leggi.

Sussiste tuttavia, fra i due ordinamenti, una differenza fondamentale che merita di essere sottolineata.

Nel nostro ordinamento la Corte di cassazione (e quindi, ovviamente, anche la sezione alla quale è affidata la trattazione delle controversie in materia di lavoro) non si limita ad esercitare la funzione nomofilattica (ius constitutionis), alla quale si è fatto fin qui riferimento, atteso che l´art. 111, settimo comma, della Costituzione, nel prevedere che contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione, valorizzaulteriore funzione attribuita al giudice di legittimità e cioè quella, comune a tutti gli altri mezzi di impugnazione, di tutelare il diritto di difesa delle parti consentendo loro di ottenere la revisione del provvedimento illegittimo o ingiusto (ius litigatoris) (6).

Nell'ordinamento giuridico tedesco, invece, il BAG (nel settore del diritto del lavoro) come del resto il BGH, svolge unicamente la funzione nomofilattica, come si evince, in particolare, dall'analisi dei presupposti (di cui si darà conto successivamente) richiesti dalla legge per adire la Corte.  

Nel paragrafo che segue verranno esaminate, sia pur per grandi linee, le principali caratteristiche del procedimento dinanzi al BAG.

Il giudizio di impugnazione dinanzi al Bundesarbeitsgericht

La principale funzione attribuita al Bundesarbeitsgericht è quella di decidere sui ricorsi (Revision) proposti nei confronti delle sentenze delle Corti territoriali del lavoro (Landesarbeitsgericht).

L'impugnazione dinanzi al BAG può essere accolta unicamente nel caso in cui la decisione impugnata (emessa dalla Corte di merito) è basata sulla violazione di una norma giuridica (Verletzung einer Rechtsnorm – art. 73, comma 1, della legge sul processo del lavoro, di seguito, ArbGG).

In altre parole, la decisione del BAG nel giudizio di impugnazione è finalizzata esclusivamente a valutare se il provvedimento impugnato è viziato da errori di diritto (Rechtsfehler),  e cioè quando la noma giuridica non è stata applicata ovvero è stata applicata in modo erroneo.

Essa si basa quindi esclusivamente sull'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale. Circostanze nuove – a parte poche eccezioni – non possono essere  prese in considerazione.

Nell'ipotesi in cui l'accertamento in fatto della Corte territoriale non consenta una valutazione giuridica idonea, la sentenza viene cassata e la causa viene rinviata alla Corte territoriale.

È importante sottolineare che per l'ammissibilità del ricorso è necessario che la proposizione dello stesso dinanzi al BAG sia stata espressamente autorizzata dalla Corte territoriale che ha emesso la sentenza (art. 72, comma 1, ArbGG).

Il legislatore ha fissato i presupposti di ammissibilità del ricorso nell'ottica di garantire l'effettività dell'esercizio della funzione nomofilattica.

Il ricorso deve essere considerato ammissibile quando (art. 72, comma 2, ArbGG):

a) una questione di diritto, rilevante per la decisione, riveste una importanza fondamentale (grundsätzliche Bedeutung);

b) la decisione impugnata si pone in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht), ovvero con una sentenza delle Sezioni unite delle Corti federali supreme, o con una decisione del BAG,  ovvero, nel caso in cui sulla medesima questione giuridica il BAG non si sia ancora pronunciato, quando la decisione impugnata si ponga in contrasto con una decisione di un'altra sezione della stessa Corte territoriale ovvero di un'altra Corte territoriale;

c) sussiste una causa di revisione fondamentale (ein absoluter Revisionsgrund) ai sensi dell´art. 547, commi da 1 a 5, ZPO (7) (in particolare, una non corretta composizione dell'organo giudicante oppure un vizio di rappresentanza della parte) ovvero venga dedotta e sussista una violazione, rilevante per la decisione, del diritto al contraddittorio (rechtliches Gehör) (8).

Nell'ipotesi in cui la Corte territoriale abbia dichiarato ammissibile il ricorso (art. 72, comma 3, ArbGG), il BAG è vincolato a tale decisione sull'ammissibilità.

Ove invece la Corte territoriale del lavoro abbia negato l'ammissibilità della Revision dinanzi al BAG, tale decisione  non è  priva di controllo. È previsto, infatti dall'art. 72 a) ArbGG che, contro le decisioni delle Corti territoriali che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per Revision, la parte interessata possa proporre allo stesso BAG uno specifico ricorso (Nichtzulassungsbeschwerde) finalizzato a contestare proprio la negata ammissibilità del ricorso. 

Su tale ricorso il BAG decide, senza previa procedura orale, con ordinanza (Beschluss) succintamente motivata. La motivazione non è richiesta quando il ricorso venga accolto (Art. 72 a), comma 5, ArbGG).

In caso di accoglimento della Nichtzulassungsbeschwerde il ricorso per revisione è considerato ammissibile. In caso di rigetto della stessa la sentenza della Corte di merito passa in giudicato.

In casi eccezionali, è possibile, se le parti concordano, proporre ricorso al BAG anche avverso una sentenza del giudice di primo grado (ricorso per saltum ovvero Sprungrevision, art. 76 ArbGG). Ciò accade ad esempio nel caso di controversie concernenti accordi sindacali ovvero questioni di libertà di riunione.

Per quanto riguarda il procedimento dinanzi al BAG, si applicano, se non diversamente stabilito, le norme processuali previste per le impugnazioni dinanzi al BGH (e cioè la Corte di cassazione) dal Codice di procedura civile ZPO (Art. 72, comma 5, ArbGG).

Come si è prima accennato, al pari delle altre giurisdizioni di legittimità il BAG non si occupa, di regola, di questioni di fatto ma si limita a valutare la correttezza della decisione impugnata esclusivamente sotto il profilo della sussistenza, o meno, di un errore di diritto.

Gli esiti della decisione del BAG possono essere così schematizzati:

a) se il ricorso per revisione è infondato, esso viene rigettato e la sentenza impugnata diventa definitiva (das angefochtene Urteil wird rechtskräftig);

b) se invece il ricorso è fondato, il BAG può – se tutte le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono acquisite nella motivazione della sentenza impugnata – correggere (abändern) la sentenza stessa;

c) se mancano invece accertamenti di fatto considerati rilevanti per la decisione, la causa viene rimessa alla Corte territoriale per un nuovo procedimento.

La decisione del BAG è formalmente vincolante solo nello specifico procedimento oggetto della decisione, ma, di fatto, i giudici di merito applicano il principio di diritto da esso affermato quasi senza eccezioni. Si tratta degli effetti della funzione nomofilattica delle decisioni delle Corti di legittimità, funzione che, nell'ordinamento giuridico tedesco,  ha una particolare efficacia in quanto, di fatto, riesce ad orientare non solo i giudici di merito ma anche tutti gli altri operatori del diritto.

Profili organizzativi concernenti l'attività del Bundesarbeitsgericht

La Corte federale è composta attualmente da 38 giudici togati. Il numero delle donne giudice ammonta al momento a 17 pari a circa il 45%.

Alla Corte federale sono addetti altresì regolarmente 220 giudici onorari (ehrenamtlichen Richter), 110 dei quali espressi dalle organizzazioni dei datori di lavoro e 110 dalle organizzazioni dei lavoratori.

I giudici onorari sono nominati dal Ministero Federale del lavoro e restano in carica cinque anni. La nomina viene fatta sulla base  degli elenchi delle candidature predisposti dai sindacati, dalle associazioni  dei datori di lavoro, dalle organizzazioni territoriali nonché da enti e fondazioni di diritto pubblico (Gebietskörperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts).

I giudici onorari devono avere almeno 35 anni di anzianità e specifica competenza ed esperienza in diritto del lavoro  e nell'attività professionale. Inoltre, devono aver maturato in precedenza almeno cinque anni di esperienza quali giudici onorari in un tribunale del lavoro di prima istanza ovvero in una Corte territoriale del lavoro nonché un periodo più lungo di attività quale lavoratore dipendente o datore di lavoro.

L'attività giurisdizionale del BAG è ripartita fra le dieci sezioni (Senat) che compongono la Corte.

La decisione  su ciascun ricorso viene adottata da un collegio composto dal Presidente della Sezione, da due giudici togati e da due giudici onorari, uno dei quali espresso dalle organizzazioni dei  datori di lavoro e l'altro dalle organizzazioni dei lavoratori.

La distribuzione dei giudici togati e dei giudici onorari nell'ambito delle sezioni viene deciso sulla base di un piano annuale (Geschäftsverteilungsplan) che viene stabilito dal Präsidium della Corte (9).

È altresì previsto, come una ulteriore organo giudicante all'interno del BAG, un collegio allargato (Große Senat) che potrebbe essere paragonato alle nostre Sezioni Unite. Ne fanno parte un giudice togato per ogni sezione – fra i quali anche il Presidente della Corte federale – e sei giudici onorari, tre dei quali espressione dei lavoratori e tre dei datori di lavoro. 

Il Große Senat è competente a pronunciarsi quando una sezione ritiene di non poter applicare un principio di diritto espresso da un'altra sezione ovvero dallo stesso Große Senat. È competente altresì a decidere su questioni di diritto di fondamentale importanza (Fragen von grundsätzlicher Bedeutung), quando ciò sia necessario per realizzare l'attuazione del diritto o per garantire l'univocità dell'interpretazione giuridica (die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung).

Al BAG sono addetti altresì normalmente 11 giuristi qualificati. Questi collaboratori sono giudici del lavoro esperti, provenienti dai Länder, che vengono distaccati presso il BAG per un periodo di due anni. Ciascuno di essi viene assegnato ad una sezione. I suddetti giuristi peraltro non partecipano al processo come giudici. La loro attività principale consiste nel supportare i giudici del BAG nel lavoro preparatorio della decisione, in particolare redigendo pareri legali ovvero dettagliate proposte di decisione (c.d. Votum) ed esaminando e valutando questioni giuridiche.

Le loro relazioni preliminari costituiscono la base per la preparazione dell'udienza da parte del giudice relatore al quale è stato assegnato il processo. In alcune sezioni essi sono anche chiamati a partecipare alle camere di consiglio. È opinione comunemente condivisa quella secondo cui la collaborazione dei giuristi al BAG ha consentito di raggiungere importanti  obiettivi: in primo luogo essa alleggerisce il carico di lavoro del BAG. Consente inoltre ai giudici che lavorano come giuristi di conoscere e sperimentare le caratteristiche del lavoro dei giudici presso il BAG. Offre quindi alla magistratura la possibilità di formare nuovi giudici di legittimità  qualificati e quindi in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Brevi considerazioni finali

L'esclusività della funzione nomofilattica attribuita al BAG, che, come si è prima accennato, si contrappone alla duplice funzione attribuita alla Corte di cassazione italiana, e quindi alla Sezione lavoro della stessa Corte (ius constitutionis e ius litigatoris) alla quale si è prima fatto cenno, incide positivamente sulla qualità e sull'efficienza del servizio fornito dal BAG nell'assolvere la funzione ad esso affidata dall'ordinamento.

Per quanto riguarda la qualità delle decisioni, che si misura, nei sistemi di civil law,  nella loro autorevolezza, basterà osservare che, come avviene anche per le decisioni del BGH, i principi di diritto in esse affermati vengono di fatto osservati e rispettati dalla generalità dei giudici di merito e orientano il comportamento delle parti sociali.

Con riferimento all'efficienza della risposta che il BAG riesce a dare alla domanda di giustizia, deve rilevarsi che la durata media di un processo per Revision è stata, nell'anno 2021, ultimo dato comparabile, di sette mesi e sei giorni. Durata che trova del resto piena giustificazione nel numero delle cause decise nell'anno. Ed infatti, come emerge dall'esame del rapporto annuale relativo al 2021 pubblicato dal BAG, a fronte di complessivi 1521 nuovi casi, di cui 909 Nichtzulassungsbeschwerden, le decisioni pubblicate nel suddetto anno sono state complessivamente 1591, delle quali, però, ben 943 hanno avuto ad oggetto  ricorsi (Nichtzulassungsbeschwerde) avverso le statuizioni delle Corte di merito di negare l'ammissibilità del ricorso per Revision. Tali ordinanze sono, come in precedenza accennato, motivate sommariamente e costituiscono l'esito di una procedura semplificata.

Il confronto con la situazione del giudizio di legittimità in materia di lavoro in Italia è impietoso, anche se, a mio avviso, trova la sua giustificazione nella doppia funzione attribuita alla Corte che non solo aggrava in modo drammatico il suo carico di lavoro, ma è di ostacolo al pieno e meditato esercizio della funzione nomofilattica.

Con riferimento all'anno 2021, i ricorsi pervenuti alla Sezione lavoro della Corte di cassazione sono stati complessivamente 4212 (al netto del filtro operato dalla sesta sezione civile) e le decisioni pubblicate nell'anno sono state complessivamente 4548 (al netto delle ordinanze pubblicate dalla sesta sezione civile). La durata media del processo dinanzi alla sezione lavoro, misurata nello stesso anno, è stata di tre anni, dieci mesi e 14 giorni (10).

Note

(1) Sulla funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento giuridico italiano alla Corte di cassazione cfr., in particolare, R. RORDORF, Magistratura giustizia e società, Bari, 2020, p. 331 ss.; Idem, Giudizio di cassazione. Nomofilachia e motivazione, TRECCANI - Libro dell'anno del Diritto 2012; L. LOMBARDO, Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, Torino, 2015, p. 73 ss.; NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, Torino, 2011, p. 3 ss.;

(2) Così G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1980;

(3) Cfr., ad esempio, AMENDOLA, Commento all´art. 420-bis c.p.c., in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Il processo del lavoro, Milano, 2020, p. 358;

(4) La separazione fra le due Corti è anche geografica, atteso che il BAG ha sede in Erfurt laddove il BGH ha la propria sede in Karlsruhe;

(5) Cfr. BROX, RÜTHERS, HENSSLER, Arbeitsrecht, Stuttgart 2020, p. 410 ss.;

(6) In argomento cfr., in particolare, L. LOMBARDO, op cit., p. 77 ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012, p. 14 ss.;

(7) Zivilprozessordnung, ovvero il Codice di procedura civile;

(8) Il diritto al contraddittorio, previsto espressamente dalla Carta costituzionale della Repubblica Federale tedesca (Art. 103, comma 1, Grundgesetz), è stato oggetto di molteplici decisioni del  Bundesverfassungsgericht ovvero BVrfG (la Corte costituzionale tedesca) che ne hanno ribadito la fondamentale rilevanza. In particolare, nella decisione BVerfG 18 Januar 2011 1 BvR 2441/10 la Corte ha affermato che il diritto al contraddittorio è un portato dello Stato di diritto per i procedimenti giudiziari. Esso implica che l'individuo non deve essere un mero oggetto del procedimento, ma deve poter dire la sua prima che venga presa una decisione che incide sui suoi diritti, in modo da poter influenzare il procedimento e il suo esito;

(9) Il Präsidium è l'organo di autogoverno dei giudici all'interno del BAG. Esso è composto dal Presidente e dal vicepresidente del BAG e da otto giudici eletti. Il Präsidium è competente a decidere sull'organizzazione del lavoro all'interno della Corte e sulla distribuzione dei giudici fra le singole sezioni;

(10) Dati desunti dal Rapporto annuale elaborato dall'Ufficio Statistico della Corte di cassazione.