L’ambito di applicazione e la cognizione del giudice in sede di reclamo
22 Novembre 2023
Massima Il reclamo, proposto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 473-bis.24 c.p.c., avverso il provvedimento del Giudice istruttore con cui, in corso di causa, viene disposto l’affidamento esclusivo del minore, deve essere dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti dal reclamante. Il caso Il Tribunale Ordinario di Milano, adottando un provvedimento provvisorio in corso di causa, affidava la figlia minore di una coppia in via esclusiva alla madre in un regime di affidamento c.d. super esclusivo. Inoltre, il Giudice di prime cure disponeva che il padre potesse frequentare la minore in Spazio Neutro e fosse onerato di contribuire al mantenimento della figlia. Il padre proponeva reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. avverso il predetto provvedimento chiedendo che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori ovvero, in via subordinata, venisse disposto l’affidamento all’Ente territorialmente competente, evidenziando la mancanza di atteggiamenti pregiudizievoli assunti nei confronti della figlia e dichiarando di essersi preso cura della minore fin dalla nascita ed instaurando con quest’ultima un profondo e solido legale affettivo. La Corte d’Appello di Milano, premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dichiarava inammissibile il reclamo a fronte della genericità dei motivi di gravame dai quali non era possibile individuare le ragioni di pregiudizio concreto che avrebbero dovuto indurre il Giudice di seconde cure a discostarsi dalla valutazione del provvedimento impugnato. La questione L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante l’ambito di applicazione dell’art. 473-bis.24 c.p.c. e la cognizione che possiede il Giudice del reclamo. In particolare, nell’ambito dei procedimenti in materia latu sensu familiare disciplinati dal rito unitario in tema di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.), ci si chiede, in primo luogo, quali provvedimenti temporanei ed urgenti possano essere impugnati con il reclamo disciplinato dall’art. 473-bis.24 c.p.c. In secondo luogo, la quaestio iuris riguarda il tipo di cognizione che possiede il Giudice di seconde cure investito del reclamo, promosso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 473-bis.24 c.p.c., avverso un provvedimento temporaneo ed urgente. Le soluzioni giuridiche La Corte d’Appello milanese, con il provvedimento in commento, affronta, premessa una sintetica panoramica del quadro normativo e giurisprudenziale previgente, due distinte questioni interpretative: l’ambito di applicazione del reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti e la cognizione del Giudice in sede di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. Con riferimento al primo problema interpretativo, il provvedimento in commento, richiamato il testo dell’art. 473-bis.24, ricorda che la reclamabilità deve essere estesa «anche ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori». In relazione alla cognizione del Giudice in sede di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., la Corte d’Appello milanese precisa che «la possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo – per così dire – ab externo della decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie informazioni». L’apertura cognitiva offerta dal potere istruttorio, esercitabile anche ex officio, viene subito limitata nella misura in cui i Giudici di seconde cure precisano che «lo spazio per l’attività istruttoria che va, comunque, limitata alle mere informazioni, dimostra come in ultima analisi debba essere privilegiata la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni tra decisioni» e, dunque, una possibilità che deve essere utilizzata con «estrema cautela». Fatta questa premessa teorica, la Corte meneghina, però, dichiara inammissibile il reclamo «per la genericità che lo connota», anche considerando che «l’esigenza di specificità è correlata alla pluralità dei provvedimenti vigenti a protezione della famiglia e della interferenza tra gli stessi, sicché la carenza espositiva acquista una valenza dirimente». Pertanto, nel caso in esame, il reclamo proposto non supera il vaglio di ammissibilità nella misura in cui «il reclamante non è stato neppure in grado di spiegare le ragioni di pregiudizio concreto che dovrebbero indurre questa Corte a discostarsi dalle valutazioni espresse dal giudice di prime cure». Alla luce di tali argomentazioni la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del reclamo e, per l’effetto, confermava il provvedimento provvisorio impugnato. Osservazioni Il provvedimento in commento appare solo parzialmente condivisibile. Infatti, deve essere valutato positivamente la perimetrazione dell'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.24 c.p.c. operata dalla Corte d'Appello milanese che ritiene – in linea con il dettato normativo – che il reclamo possa essere proposto sia avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Giudice ad esito della prima udienza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. sia avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa laddove sospendano o introducano limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale (art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c.). Inoltre, sempre a mente di quanto dispone l'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., sono reclamabili anche i provvedimenti che, assunti in corso di causa, prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione del minore ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Tuttavia, «affidare […] l'individuazione del provvedimento reclamabile non a caratteristiche oggettive, quali l'organo emittente, o la categoria generale di appartenenza, bensì ad elementi discrezionalmente apprezzabili, quali la concreta sfera di incidenza e l'attitudine o meno ad incidere in modo durevole su determinati diritti, disvela una prospettiva di indesiderabile incertezza applicativa: è infatti un criterio assai singolare quello di affidare alla incidenza “in fatto” di un determinato provvedimento, indipendentemente dall'esame circa la sua genesi e tipologia, e dunque, ad un dato individuabile soltanto ex post, la suscettibilità d'impugnazione» (ARCERI). La precisazione relativa ai poteri istruttori riconosciuti dall'art. 473-bis.24, comma 4, c.p.c. non può che essere condivisa. Infatti, al Giudice del reclamo viene espressamente riconosciuta la possibilità di assumere sommarie informazioni, anche di propria iniziativa, ma solo nella misura in cui queste si palesino come indispensabili ai fini della decisione. Dunque, si configura un potere istruttorio limitato e che non potrà essere utilizzato al fine di porre a fondamento della decisione anche eventuali sopravvenienze che potranno essere valutate unicamente dal giudice di prime cure (cfr. art. 473-bis.24 comma 3, ultimo periodo, c.p.c. e 473-bis.23 c.p.c.). Inoltre, il riconoscimento di un potere istruttorio al Giudice del reclamo appare utile a definire l'ambito di cognizione del Giudice del reclamo che, come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro, non può essere limitato ad un mero controllo esterno sulla decisione impugnata. Tuttavia, la perimetrazione della cognizione del Giudice del reclamo operata dalla Corte d'Appello meneghina non risulta condivisibile. Infatti, il provvedimento in commento dichiara l'inammissibilità del reclamo alla luce della genericità dei motivi, richiamando un precedente giurisprudenziale (nella specie Cass., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6734) che ribadisce come l'atto di appello risulti ammissibile solo se «le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare […] con la motivazione della sentenza impugnata». In tal modo, indirettamente, la Corte d'Appello di Milano sembra affermare che il mezzo di impugnazione di cui all'art. 473-bis. 24 c.p.c. debba essere inteso, al pari dell'appello, come uno strumento di impugnazione a critica vincolata, regolato dal principio del tantum devolutum, quantum appellatum. In altre parole, nell'ambito dei procedimenti in materia latu sensu familiare disciplinati dal rito unitario in tema di persone, minorenni e famiglie, il reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti risulterebbe incanalato negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame. Tuttavia, tale ricostruzione interpretativa, almeno a parere di chi scrive, non coglie nel segno nella misura in cui il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. deve essere considerato come una revisio prioris instantiae ovvero un rimedio avente carattere integralmente devolutivo e sostitutivo. Il carattere ampiamente devolutivo, però, non esonera il reclamante dall'onere di indicare i motivi di gravame, tanto che non è possibile ipotizzare di modellare l'art. 473-bis.24 c.p.c. sul riesame delle misure cautelari personali (cfr. art. 309 c.p.c.) ove è possibile presentare istanza di riesame senza la necessità di specificare i motivi di impugnazione. Ciononostante, il motivo, rilevante ex art. 473-bis.24 c.p.c., non deve possedere le caratteristiche specifiche che assume laddove il mezzo di impugnazione fosse parzialmente devolutivo. Tale approdo normativo non contrasta con l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale il reclamo promosso avanti alla Corte d'Appello deve contenere la critica all'atto impugnato e le ragioni per le quali se ne sollecita la revisione, atteso che, nonostante la speditezza e l'informalità del rito, non può risolversi nella semplice riproposizione delle questioni già affrontante e risolte dal primo giudice (cfr. Cass., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4719). Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello milanese, sembrerebbe, pur dovendo basare tale considerazione unicamente sulla lettura della sola ordinanza in commento, che il reclamante abbia fondato il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. sulla base della ritenuta insussistenza dei presupposti di fatto per poter affidare in via esclusiva la figlia minore all'altro genitore, evidenziando l'assenza di pregiudizio e il rapporto di cura esistente tra il padre e la minore. Pertanto, il motivo di gravame era, pur volendo ammettere una sua generica formulazione, chiaramente indicato e specificamente diretto a censurare le conclusioni del Giudice istruttore in punto di affidamento della minore, dimostrando l'esistenza di circostanze fattuali contrarie alla scelta di disporre un affidamento esclusivo. Pertanto, alla luce della cognizione piena attribuita al Giudice del reclamo, la Corte d'Appello di Milano avrebbe dovuto – non dichiarare inammissibile il reclamo – ma entrare nel merito e verificare se, alla luce degli elementi di fatto a disposizione del giudice di prime cure, il provvedimento provvisorio emesso in corso di causa in tema di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale dovesse essere confermato, modificato o revocato. Da ciò deriva anche che il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non deve limitarsi a rilevare gli errores in procedendo e in iudicando del Giudice di prime cure, ma deve spingersi ad esaminare il provvedimento impugnato anche in riferimento agli elementi di fatto e di diritto già considerati – o non considerati – dal Giudice di prime cure, con esclusione – come correttamente indicato dall'ordinanza in commento – della valutazione delle sopravvenienze (art. 473-bis.24, comma 3, c.p.c.). Infatti, la presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori giustifica, non la proposizione del reclamo, ma la richiesta di modifica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 473-bis.23 c.p.c.: il reclamo valuta il provvedimento provvisorio ed urgente sulla base dei medesimi atti e fatti che il Giudice di prime cure ha avuto a disposizione; mentre la modifica e la revoca – disciplinate dall'art. 473-bis.23 c.p.c. – hanno la funzione di adeguare il provvedimento provvisorio ed urgente alla mutevolezza della situazione fattuale. In altre parole, «ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del giudice istruttore su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo avanti alla Corte d'appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica dei provvedimenti temporanei» (COSTABILE). Tuttavia, occorre comunque segnalare il rischio – tutt'altro che teorico – di sovrapposizioni di provvedimenti – del Giudice del reclamo e del Giudice di prime cure in sede di modifica – di contenuto contrastante se non addirittura incompatibile. Tale rischio deve, però, essere controbilanciato dalla necessità di impedire effetti pregiudizievoli derivanti dai provvedimenti temporanei ed urgenti e che potrebbero prodursi nelle more della modifica – o della revoca – del provvedimento da parte del Giudice di prime cure ex art. 473-bis.23 c.p.c. Riferimenti Costabile, Le impugnazioni ed i giudizi di revisione, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, 467 ss.; S. Ciardo Reclamo e impugnazione nel nuovo rito contenzioso familiare, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 119 ss.; M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 89 ss.; R. Donzelli Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in www.judicium.it, 13 aprile 2023; A. Arceri, Appello e reclami dopo la riforma Cartabia, in Fam. e dir., 2023, 959 ss.; E. Vullo, Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti, in Fam. e dir., 2023, 982 ss.; A. Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368 ss. |