Individuazione dei veicoli: è compatibile al GDPR l’obbligo dei produttori di garantire agli operatori un facile accesso elettronico al numero identificativo

La Redazione
24 Novembre 2023

La CGUE, con sentenza del 9 novembre 2023 (C-319/22), ha affermato l'obbligo giuridico per i costruttori di veicoli di fornire agli operatori indipendenti le informazioni tecniche e i numeri di identificazione dei veicoli, ma in un formato facilmente utilizzabile ai fini dell'attività di riparazione, stabilendo che i numeri di identificazione debbano configurare nella banca dati. L'obbligo di fornire tale numero, che in quanto tale è privo di carattere personale, quando consente di identificare il detentore di un veicolo, costituendo, quindi, un dato personale, è compatibile con il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati.

Il diritto dell'Unione (1) impone ai costruttori di automobili di rendere accessibili agli operatori indipendenti, compresi i riparatori, i distributori di pezzi di ricambio e gli editori di informazioni tecniche, le informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione dei veicoli da essi fabbricati.

Un'associazione di categoria tedesca rappresentativa del commercio indipendente di componenti per automobili ritiene che né la forma né il contenuto delle informazioni fornite ai suoi membri da un produttore di autocarri soddisfi tale obbligo. Per porre rimedio a tale situazione, detta associazione ha adito un giudice tedesco. Incerto sulla portata degli obblighi incombenti al produttore di autocarri, tale giudice si è rivolto, a sua volta, alla Corte di giustizia. Esso vuole sapere, tra l'altro, se il numero di identificazione dei veicoli debba essere considerato un dato personale che i costruttori sono tenuti a comunicare.

In risposta, la Corte dichiara che i costruttori di automobili sono tenuti a fornire l'accesso a tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Tali informazioni non devono necessariamente essere rese accessibili utilizzando un'interfaccia con una banca dati che consenta un'interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati.

Tuttavia, il loro formato deve consentire un trattamento elettronico diretto. In tal senso, esso deve permettere di estrarre i dati rilevanti e di conservarli immediatamente dopo la loro raccolta.

La Corte dichiara, inoltre, che i costruttori di veicoli sono obbligati a costituire una banca dati che deve contenere le informazioni relative alle parti che possono essere sostituite da pezzi di ricambio. La ricerca di informazioni in tale banca dati deve essere possibile in funzione dei numeri di identificazione dei veicoli e di altri criteri, come la potenza del motore o il tipo di rifinitura del veicolo.

La Corte sottolinea che i numeri di identificazione dei veicoli devono figurare nella banca dati. Tale numero, in quanto tale, è privo di carattere personale. Tuttavia, diventa un dato personale quando qualcuno che ha accesso a tale numero dispone dei mezzi che gli permettono di identificare il detentore del veicolo, a condizione che si tratti di una persona fisica.

La Corte rileva a tale proposito che il detentore, come il numero di identificazione, è indicato nella carta di circolazione. Anche nei casi in cui i numeri di identificazione dei veicoli devono essere qualificati come dati personali, il regolamento generale sulla protezione dei dati (2) non osta a che i costruttori di automobili siano tenuti a metterli a disposizione degli operatori indipendenti.

(1) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati