Libertà di espressione: violata se negata ad un giornale la pubblicazione di un video di un poliziotto nell’esercizio delle funzioni poiché d’interesse pubblico

La Redazione
24 Novembre 2023

Con sentenza del 31 ottobre 2023 (n. 9602/18), la Corte EDU si espressa su un caso inerente alla scelta di un quotidiano d'informazione di pubblicare un video di un'operazione di polizia senza pixelare il volto dell'agente coinvolto nella retata effettuata in Germania. Diversamente dalle autorità tedesche, le quali avevano imposto al giornale di rimuovere il video a meno che non venisse oscurato il volto dell'agente ai fini della tutela della privacy, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'art. 10 CEDU. Per la Corte, il divieto assoluto imposto dai tribunali tedeschi sulla futura pubblicazione del video ha fortemente limitato la libertà di stampa, non riguardando solo l'accaduto in questione ma ogni altro video non editato o futuro che avesse ripreso forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni. Il divieto generale in questione risultava eccessivo e non bilanciato con gli interessi in gioco, a motivo del fatto che non aveva tenuto in considerazione la necessità di informare la società su questioni di pubblico interesse come le attività di polizia.

La sentenza in questione ha ad oggetto bilanciamento tra il diritto dei giornali di poter diffondere informazioni d'interesse pubblico e il diritto alla protezione della vita privata dei soggetti coinvolti.

Nel caso di specie, un tribunale tedesco aveva emesso una decisione che ordinava ad un importante sito web di notizie online, di rimuovere dei video che ritraevano una retata effettuata dalla polizia in un locale notturno di Brema, a meno che il sito web non avesse oscurato il volto di uno degli agenti di polizia coinvolti.

In casi come questo, la Corte EDU ha il compito di bilanciare il diritto alla libertà di espressione con il diritto della persona al rispetto della vita privata, basandosi su criteri consolidati.

La Corte concorda con il parere del tribunale tedesco secondo cui le azioni della polizia, in quanto istituzione, presentavano un interesse pubblico legittimo. È tuttavia importante riconoscere che, in determinate circostanze, la pubblicazione dell'immagine di un poliziotto può avere conseguenze negative sulla sua vita privata, di cui le autorità nazionali dovrebbero tenere conto. Quanto alla forma in cui è stato presentato il video, la Corte ritiene che il semplice fatto che l'uso della forza da parte della polizia non sia stato descritto in modo negativo non significava che la sua copertura mediatica dovesse cessare di beneficiare di ogni protezione.

La Corte evidenzia che l'ingiunzione di rimozione dei video di sorveglianza dal giornale non si applicava solo alle immagini già pubblicate, ma a tutti i video futuri. Ciò avrebbe prodotto un effetto dissuasivo di cui i giudici tedeschi avrebbero dovuto tener conto nella loro motivazione, cosa che non hanno fatto.

Alla luce delle considerazioni effettuate, per la Corte, il giornale era legittimato a pubblicare il video in questione in quanto documentava un accadimento d' interesse pubblico. Criticando la decisione dei tribunali tedeschi di imporre un divieto sulla futura pubblicazione del video senza pixelare il volto dell'agente di polizia, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che non vi era stata alcuna accusa di uso eccessivo della forza all'agente di polizia da parte della testata giornalistica.

Pertanto, l'ingiunzione in questione, che non era necessaria in una società democratica, ha violato l'articolo 10 della Convenzione EDU, avendo fortemente limitato la libertà di stampa non riguardando solo l'accaduto in questione ma ogni altro video non editato o futuro che avesse ripreso forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni. Per la Corte, il divieto generale in questione risultava eccessivo e non bilanciato con gli interessi in gioco, a motivo del fatto che non aveva tenuto in considerazione la necessità di informare la società su questioni di pubblico interesse, come le attività di polizia.