La data di iscrizione del procedimento penale si ricava dalle annotazioni nel SICP

La Redazione
23 Novembre 2023

La decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 c.p.p. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima.

La vicenda esaminata riguardava un procedimento promosso a carico dell'imputato per truffa aggravata in concorso, nell'ambito del quale il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del denaro rinvenuto nella disponibilità del prevenuto. L'istanza di revoca della misura cautelare veniva rigettata dal Tribunale in funzione di giudice del riesame.

Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che era stata erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla decorrenza del termine semestrale dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza dell'atto da cui computare il dies a quo (inserimento nel SICP, quale formale iscrizione ex art. 335 c.p.p., non potendosi considerare a tal fine la semplice indicazione da parte del magistrato inquirente), se non successivamente alla proposizione del riesame, giusta l'integrazione documentale del PM. Dall'altro, l'inutilizzabilità dettata dall'art. 407, comma 3, c.p.p. sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del precedente art. 191 in tema di prove illegittimamente acquisite.

I giudici della seconda sezione penale hanno ritenuto inammissibile il ricorso, perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti.

In primo luogo, il Collegio ha ribadito l'orientamento costante secondo il quale il decorso del termine, ordinario o prorogato, stabilito per la conclusione delle indagini preliminari non comporta l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, eliminandolo in via preventiva, ma soltanto l'inutilizzabilità dell'atto nel momento in cui sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori. L'inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, c.p.p. differisce inoltre dall'inutilizzabilità comminata dall'art. 191 c.p.c. per le prove vietate, di cui non può essere fatto alcun utilizzo processuale. Infatti, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, secondo un regime di deducibilità assimilabile a quello previsto per le nullità a regime intermedio previsto dall'art. 182 c.p.p..; in conseguenza, l'eccezione va proposta, se la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima del suo compimento, e se ciò non sia possibile, immediatamente dopo o nella prima occasione utile (Nel caso di specie, la "prima occasione utile" deve essere individuata nel riesame).

In secondo luogo, non vi è dubbio che la decorrenza del termine delle indagini preliminari vada calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registroex art. 335 c.p.p. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima (cfr. Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2020, n. 12423, secondo cui il Sistema informativo della cognizione penale - S.I.C.P. assolve ad una funzione interamente sostitutiva dei registri cartacei, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare le relative iscrizioni). D'altronde, la piena conoscenza della scansione cronologica dell'attività inquirente era indubitabilmente raggiunta, ovvero raggiungibile con la dovuta diligenza, al momento della possibilità di consultazione per le parti di tutti gli atti di indagine riversati sul sistema di Trattamento Informatico Atti Processuali - T.I.A.P. (tramite il quale poteva facilmente verificarsi l'esatta data dell'iscrizione da cui poi computare la scadenza dei termini e verificare la tempestività degli esiti investigativi; ciò che, per inciso, hanno fatto altri coindagati).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.