27 Novembre 2023

La Riforma Cartabia ha disposto a carico di ciascun genitore l’obbligatorietà del deposito del cd Piano Genitoriale, contenente la fotografia della vita e dell’organizzazione dei minori. Ma che funzione ha questo documento? In questo focus le autrici delineano le possibili funzioni anche in un’ottica prospettica offrendo pratici suggerimenti per la sua compilazione.

Il quadro normativo

L'emendamento governativo alla Legge di bilancio 2023, 29 dicembre 2022, n. 197 ha anticipato alla fine del mese di febbraio 2023 l'entrata in vigore della Riforma Cartabia che ha inciso in modo rivoluzionario nei procedimenti in materia di famiglia. L'art. 3, comma 33, d. lgs 149/2022 ha infatti introdotto nel codice di procedura civile, nel Libro II, il nuovo Titolo IV bis che regola un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie che ha quale obbiettivo primario l'effettività della tutela dei bambini, nelle crisi familiari siano esse famiglie matrimoniali o di fatto.

Una delle novità del nuovo rito unico nei procedimenti conseguenti la crisi familiare, è l'obbligatorietà per ciascun genitore di figli minori, di depositare oltre alla “disclosure” sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, un documento chiamato “piano genitoriale” la cui vera funzione ha sollevato un interessante dibattito.

La previsione normativa di tale nuovo adempimento è contenuta all'interno del nuovo Titolo IV bis c.p.c. dal titolo “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” e precisamente nell'art. 473-bis.12 c.p.c. che all'ultimo comma specifica che il piano genitoriale “indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”; nell'art. 473-bis.18 c.p.c. che richiama i genitori al dovere di leale collaborazione nel rappresentare la situazione economica; nell'art. 473-bis.50 c.p.c. che prevede il potere del Giudice - in caso di mancata conciliazione - di formulare una proposta di piano genitoriale nell'interesse dei minori, tenendo conto dei piani genitoriali depositati da ciascun genitore; nell'art. 473-bis.39 c.p.c. che prevede il potere del giudice di sanzionare i comportamenti dei genitori in violazione degli obblighi assunti con il piano genitoriale condiviso ovvero accolto ai sensi dell'art. 473-bis.50 c.p.c.

Quanto invece alla compilazione del piano genitoriale, essa dovrà avvenire nel rispetto dei principi sull'affidamento condiviso di cui all'art. 316 c.c. sulla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, all'art. 316-bis c.c. sul concorso dei genitori al mantenimento dei figli e all'art. 337-ter c.c. che sancisce il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori tenendo altresì conto del diritto dei minori a mantenere un rapporto con le rispettive famiglie di origine sancito dall'art. 317-bis c.c.

La funzione rappresentativa del piano genitoriale

Molto si è discusso sulla reale finalità del legislatore allorquando ha reso obbligatoria la compilazione di tale documento: vi era chi lo interpretava come un vero e proprio programma educativo dei genitori, una sorta di guida e di riferimento in occasione di qualsiasi problema o contrasto che si dovesse in seguito presentare e chi invece attribuiva a tale documento una finalità puramente rappresentativa, paragonandolo ad una fotografia del tenore di vita familiare goduto dai minori sino alla crisi familiare.

Tale ultima interpretazione dopotutto era ed è coerente con uno degli obbiettivi della Riforma Cartabia: quello di “giocare a carte scoperte”, riducendo il più possibile gli accordi raggiunti “al buio”, vale a dire senza che le parti abbiano un'effettiva conoscenza della reciproca situazione reddituale e patrimoniale. Ed infatti, i primi commi dell'art. 473-bis.12 prevedono che in occasione del deposito del primo atto, qualora si svolgano domande di contributo economico (siano esse per un coniuge, per un congiunto civilmente, per un convivente ovvero per i figli), le parti debbano depositare oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi anche gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi in essere ovvero chiusi negli ultimi tre anni nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali comprensive della documentazione relativa al titolo di acquisto.

Chiaramente ispirato alla funzione di “guida del genitore separato”, il primo Modello di piano genitoriale vede la luce pochi giorni dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia: il Tribunale di Civitavecchia con le sue ventidue pagine da compilare, pubblica il “Piano Genitoriale Altamente Strutturato” suddiviso su 20 punti (Piano Genitoriale Civitavecchia). Dopo il richiamo ai principi generali della genitorialità e ai diritti dei figli, il documento chiede ai genitori uno sforzo non indifferente; essi dovranno codificare con minuzia ogni aspetto organizzativo dei figli negli ambiti più importanti. Partendo dalle scelte educative, religiose, sanitarie e assistenziali, i genitori dovranno darsi anche le regole di gestione della separazione: dalla comunicazione con i figli e tra genitori per arrivare alla redazione del calendario settimanale, festivo ed estivo e finanche alla condivisione di regole che riguardano i nuovi compagni, le foto dei figli sui social, le famiglie allargate e gli eventi speciali.

A soccorrere i genitori spaesati e spaventati dalla complessità di tale primo Piano genitoriale “troppo strutturato” interviene alla fine del mese di maggio us, il Consiglio Nazionale Forese con un modello molto più snello di sole sei pagine e due sezioni (la prima con scopo rappresentativo  e la seconda con scopo proiettivo) che - come si legge nel Comunicato del 23 maggio 2023 sottoscritto dal Presidente Avv Francesco Greco – si propone di fornire una “fotografia” della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi, con un occhio alle modalità utilizzate dai genitori per la gestione dei figli minori (Piano Genitoriale CNF). Ecco allora che i genitori devono dare qualche informazione relativa alle auto e alle moto in uso, alla presenza dei nonni e/o di baby-sitter, all'organizzazione scolastica, agli sport, alle vacanze per poi passare ad immaginare sinteticamente la “Routine settimanale”, estiva e festiva. 

Partendo da tali indicazioni il Tribunale di Pescara (Piano Genitoriale Pescara) e quello di Varese (Piano Genitoriale Varese) adottano modelli ancora più sintetici sia nella parte dedicata ad un prospetto di sintesi che nella parte dedicata all'organizzazione dei figli ove di fatto manca la parte educativa e progettuale, limitandosi a fotografare il “presente”, l'organizzazione effettivamente vigente al momento dell'instaurazione del giudizio. 

La sinteticità di tali modelli però ed il rischio connesso di svuotare di senso educativo una delle novità più importanti della Riforma, viene colta dall'Unione Nazionale Camere Minorili (Piano Genitoriale UNCM) e da alcuni Tribunali italiani che sentono l'esigenza di arrivare a delineare un modello che tenga insieme entrambe le esigenze: quello della completezza delle informazioni rappresentative e quello educativo proiettato al futuro della famiglia separata.

Ecco allora nascere i Modelli adottati dal Tribunale di Milano (Piano Genitoriale Milano) e dal Tribunale di Firenze (Piano Genitoriale Firenze) che chiedono ai genitori di indicare dove e con chi vive il minore al momento in cui è depositato il ricorso nel procedimento e se ci sono altre persone conviventi e quali rapporti hanno con lui, ad esempio altri figli di uno solo dei suoi genitori; la scuola frequentata, con l'indicazione dell'ammontare di rette e spese accessorie in caso d'iscrizione a istituti o Università privati, i costi preventivati per eventuali corsi all'estero, l'esigenza di assistenza o sostegno durante le lezioni, ad esempio per disturbi dell'apprendimento.

Sul fronte della salute chiedono la specifica delle patologie sofferte, della percezione di indennità, della disponibilità di polizze sanitarie. Ma anche gli sport praticati, a partire da quando e con i relativi esborsi. Affinché possa decidere con più consapevolezza, il Giudice deve conoscere la giornata-tipo: chi si occupa del minore attualmente, se entrambi i genitori lavorano, con quali orari, e se ci sono nonni, altri congiunti o una baby-sitter che se ne prendono cura quando mamma e papà sono impegnati fuori casa o durante le vacanze scolastiche e le festività. Avranno importanza le frequentazioni e la permanenza presso altri parenti, come zii e cugini, e altre figure di riferimento perché quando “la coppia scoppia”, il giudice deve conoscere quali sono le persone che possono essere di supporto ai genitori nella gestione dei minori.

Inoltre anche nel piano genitoriale occorrerà dare specifiche sulle case che il minore ha avuto a disposizione - sia in relazione alla casa familiare sia in relazione alle case vacanza in Italia o all'estero - specificando se gli immobili sono di proprietà, in locazione (con indicazione dei canoni, data di stipula e durata), comodato o detenuta ad altro titolo, la superficie e il numero di vani; se ciascun genitore dispone di un'autonoma soluzione abitativa, le informazioni devono riguardare entrambi gli immobili, in modo da individuare sistemazioni adeguate. A completare l'istantanea sul tenore di vita del minore, le altre attività familiari: la consuetudine di viaggi, l'abbonamento a teatro o allo stadio, l'iscrizione a circoli ricreativi, culturali o sportivi con relativa quota.

Ma è nella compilazione della seconda parte che il “piano genitoriale” di questi due Tribunali assolve alla funzione per cui è stato pensato dalla Riforma Cartabia, vale a dire alla sua funzione “evolutiva e tutelante” per i minori. Nella seconda parte viene chiesto ai genitori di progettare la nuova organizzazione dei figli successivamente alla cessazione della loro convivenza, la cui finalità è quella di aiutare il Giudice ad adottare in sede di prima udienza i provvedimenti provvisori a tutela dei minori che oltre alla sofferenza emotiva che provano per non avere più una famiglia unita, potrebbero correre il rischio di una sofferenza psichica, se i loro bisogni di sviluppo non venissero rispettati.

Il Piano Genitoriale può avere anche una funzione protettiva per il minore poiché nel momento in cui si andrà a redigerne la versione futura, più questo sarà centrato sulle esigenze evolutive del minore e maggiore sarà la percentuale di successo rispetto al possibile danno che si realizzerebbe nella crescita del minore, grazie al rispetto delle sue esigenze di sviluppo.

In sintesi, un Piano Genitoriale ben strutturato e calibrato sulle necessità del minore ha la funzione di evitare o contenere i possibili danni evolutivi che si potrebbero creare al minore, se il Piano Genitoriale avesse al centro le richieste genitoriali.

Prospettiva psicologica del piano genitoriale

Quando una famiglia si separa, il pregiudizio che i figli possono subire è direttamente proporzionale al mancato rispetto dei loro bisogni di sviluppo e il range entro il quale si colloca il possibile danno evolutivo patito dal minore, va dall’instaurarsi di una sofferenza psichica che, in certi casi, ne rallenta l’evoluzione e che, nei casi più gravi, comporta addirittura una regressione dello sviluppo, fino allo strutturarsi di una psicopatologia.

Per sofferenza psichica non si intende tanto il dolore che il minore prova per la perdita della famiglia unita, quanto quell’indicatore emotivo che evidenzia una disfunzionalità nel sistema psico-relazionale del minore: bambini che non vogliono incontrare un genitore, bambini o ragazzi che adottano comportamenti auto e/o etero lesivi, bambini che faticano a separarsi dalla madre, ragazzi oppositivi, ragazzi che si rifiutano di andare a scuola, etc…

Se tali segnali si presentano in relazione alla separazione dei genitori o in seguito ad essa è evidente che il sistema genitoriale non ha saputo funzionare e che è necessario un intervento a supporto dei genitori e a tutela del minore.

Se a questo si aggiunge che molto spesso la separazione si trasforma in un’accesa conflittualità tra i coniugi, dove i bisogni dei figli sono oscurati dal prevalere delle istanze genitoriali, fino al punto che i minori scompaiono dalla mente degli adulti di riferimento, si comprende quanto possa diventare serio il pericolo di un pregiudizio per la prole.

Suddette situazioni si registrano maggiormente in quelle famiglie in cui uno o entrambi i genitori sono portatori di una disfunzionalità che inficia, limita o addirittura annulla totalmente la capacità genitoriale dell’adulto di riferimento (non sono rari i genitori a cui è sospesa o revocata la responsabilità genitoriale). Si tratta, in sostanza, di tutte quelle configurazioni familiari ad alta complessità (genitore/i che presentano una psicopatologia, una tossicodipendenza, una condotta che ha portato a conseguenze di natura penale, etc…) in cui la sofferenza dell’adulto non permette a quest’ultimo di assolvere alla propria funzione di cura e di protezione nei confronti del figlio e il bambino è di fatto abbandonato nella sua crescita.

Prendersi cura di un minore significa invece rispettarne i bisogni di sviluppo, intendendo con questa espressione il favorire, prevedere, comprendere e rispondere a tutte le necessità, età dipendenti, di natura fisiologica e relazionale di cui il minore necessita per crescere. Esigenze di crescita quindi che, se soddisfatte, permettono al minore una sana evoluzione psichica e relazionale e lo aiutano ad accrescere le sue risorse per affrontare le tappe successive dello sviluppo in corso.

L’uso del Piano Genitoriale, soprattutto in queste situazioni ad alta complessità, può avere una funzione evolutiva e tutelante tutte le volte che il professionista, consapevole dei bisogni evolutivi dei minori, riuscirà a sostenere il genitore a pensare in termini evolutivi e strutturerà con lui un Piano Genitoriale (anche molto dettagliato se necessario) che avrà la funzione di rispondere alle esigenze di crescita del minore e non a quelle dell’adulto di riferimento.

La stesura di un Piano Genitoriale che abbia al centro il minore avrà la funzione di evitare e/o di contenere il danno evolutivo che le separazioni conflittuali possono arrecare ai figli, puntando prima di tutto l’attenzione sulla responsabilità genitoriale, per questo hanno un’importanza notevole, soprattutto nei contesti giudiziari.

Di seguito una breve sintesi degli aspetti da tenere in considerazione nella stesura del PG affinché siano rispettati i bisogni di sviluppo del minore, in base alla fascia di età di appartenenza:

1. Prima infanzia (0-3 ANNI)

La primissima infanzia è il momento più delicato per la vita di un bambino, perché in questi anni si pongono le basi per la strutturazione della sua personalità futura attraverso l’instaurarsi di uno stile di attaccamento che può essere funzionale alla sua crescita (attaccamento sicuro) oppure che può rappresentarne un grande limite (attaccamento disorganizzato). I bisogni che il minore presenta in quest’epoca non sono solo quelli primari (nutrimento), ma sono soprattutto bisogni di natura relazionale: il modo in cui i genitori interagiscono con il figlio, nei suoi primi anni di vita, darà forma a dei modelli operativi interni per mezzo dei quali il bambino penserà a sé stesso e alla relazione con l’altro (stile di attaccamento). Ad esempio, se i bisogni relazionali di cura, protezione, sicurezza e contenimento saranno sufficientemente soddisfatti, il bambino avrà la percezione di essere amato e di essere importante, ma avrà anche la percezione di essere in una relazione dove l’altro è degno di fiducia, è affidabile ed è un punto di riferimento per lui e per la sua crescita. Grazie a queste esperienze, ripetute nel tempo, il minore svilupperà un senso di fiducia in sé e nell’altro (attaccamento sicuro) e crescerà sano, viceversa si andranno o si struttureranno degli stili di attaccamento disfunzionali che ricadranno negativamente sia sul modo in cui il minore pensa a se stesso, in termini di valore e di autostima, sia sul modo in cui il minore pensa al valore della relazione con l’altro.

Altro aspetto da tenere seriamente in considerazione, è relativo alla velocità con la quale il bambino muta i suoi bisogni fisiologici e le sue abilità relazionali, in questi primi tre anni di vita, passando dalla totale dipendenza dall’adulto di riferimento, alla sua prima autonomia. Se i genitori si separano nei primi tre anni di vita del figlio, sarà necessario tenere in considerazione gli aspetti che seguono, affinché il PG possa garantire la costruzione di un contesto che dia stabilità e continuità al minore, in quanto si tratta di elementi indispensabili al suo benessere.

  1. Bambini 0-10 mesi:
  • sono raccomandati contatti ripetuti e frequenti con ciascun genitore affinché entrambi acquisiscano le competenze necessarie ad un buon caregiving (se i nonni/zii sono figure presenti e disponibili nella vita del nipote tale raccomandazione va estesa anche a loro, tenuto conto che non devono sostituire il genitore);
  • i contatti dovrebbero prevedere un tempo sufficiente per i pasti, il gioco, il bagnetto, le coccole, il pisolino (i nonni possono coadiuvare i genitori in tali attività). I contatti devono tenere presente prima di tutto le esigenze di allattamento del minore e il suo bisogno di riposo;
  • il bambino non dovrebbe stare lontano da ciascun genitore per più di pochi giorni (è consigliabile non superare le 24 ore), poiché il minore non è ancora in grado di mantenere la traccia mnesica delle figure di riferimento, se non le frequenta regolarmente e perché il bambino riconosce già chi si prende cura di lui;
  • i genitori dovrebbero poter condividere le abitudini e le attività del bambino, nonché quanto avviene durante il giorno sia per favorire la reciproca conoscenza del figlio, le cui abitudini mutano velocemente a questa età, sia per garantire al bambino coerenza e stabilità nei due ambienti di vita.
  1. Bambini 10-24 mesi:
  • Ciascun genitore dovrebbe partecipare alla routine quotidiana, che comprende pasti, bagnetto, mettere il bambino a letto e svegliarlo dopo il sonnellino. Questo aiuterà il bambino a sviluppare una relazione sicura e consentirà ad entrambi i genitori di padroneggiare le competenze per la gestione del figlio e rappresenterà una base di fiducia tra i genitori che dovranno iniziare a suddividersi le notti;                 
  • periodi di separazione superiori ai 2/3 giorni possono interferire con il senso di sicurezza e di stabilità del bambino. Gli impegni lavorativi dovranno essere bilanciati con i bisogni del bambino affinché vi sia un regolare coinvolgimento con ciascuno dei due genitori durante la settimana e nei fine settimana. Nel caso non sia possibile rispettare la regolarità di cui necessita il minore è raccomandabile introdurre il pernotto quando gli impegni lavorativi non saranno un ostacolo alla frequentazione o quando il bambino sarà più grande (ogni situazione deve comunque tenere conto delle caratteristiche del minore poiché ci sono bambini che hanno maggiore facilità a separarsi).
  • in ciascuna abitazione dovranno essere seguiti modelli e routine simili di cura del bambino, per garantire una continuità;
  • si possono introdurre le videochiamate (ricordarsi che il bambino di due anni non ama lunghe conversazioni telefoniche e pochi minuti sono un tempo sufficiente per mantenere il contatto genitore/figlio).
  1. Bambini 25-36 mesi:
  • Le transizioni possono essere difficili poiché il bambino ha acquisito delle abitudini e necessita di avere un contesto strutturato e familiare in entrambi i contesti di vita che gli garantisca il rispetto della sua routine;
  • la genitorialità deve adattarsi per soddisfare i bisogni del bambino. Modi simili di gestire gli eventi produrranno un senso di benessere nel bambino (orario di frequentazione nido, abitudini relative agli orari dei pasti e del sonno, nonché gli eventi maggiori);
  • telefonate ad orari regolari possono essere un buon modo per mettersi in contatto, per il genitore e per il figlio. Questo mantiene le relazioni nel presente, ma non si dovrebbero superare i pochi minuti;
  • è meglio che i pernotti siano distribuiti lungo la settimana (e non solo nel fine settimana), per evitare che la fisiologica separazione sia vissuta come un distacco;
  • i nonni possono aumentare la loro presenza a sostegno del genitore, ma non sostituirlo.

2. Infanzia (3-6 ANNI)

Quanto appena detto per la primissima infanzia può essere ripreso anche per l’infanzia, ma in questo caso se la separazione avviene in questa fase e se la fase precedente è stata sufficientemente serena, il bambino avrà sperimentato un tempo in cui le interazioni sono state positive e avranno permesso la costruzione di un primo equilibrio relazionale con le figure di riferimento.

Questo è il periodo in cui il bambino deve acquisire autonomia e deve iniziare necessariamente a separarsi dalla figura materna. Chiaramente, la separazione emotiva dalla madre deve avvenire in maniera graduale e nello strutturare nuove abitudini relazionali si deve tenere conto di quelle che il minore ha maturato fino a questo momento.

Si raccomanda quindi di seguire le indicazioni che seguono, tenendo conto delle abitudini del bambino e di introdurre i cambiamenti in maniera graduale.

  • entrambi i genitori dovranno diventare competenti ed essere a proprio agio nell’aiutare il figlio a mantenere una routine quotidiana e a sviluppare autonomia, in modo da preparare il figlio alle esigenze del futuro contesto scolastico e relazionale;
  • è importante considerare la quota di tempo che ciascun genitore ha dedicato alla cura del figlio prima della separazione, affinché non si strutturi un PG troppo distante dalla realtà del bambino, ma allo stesso tempo si dovrebbe prevedere, con la dovuta gradualità, l’apertura a nuove abitudini, compresi i pernotti dal padre e il tempo che può aumentare insieme alla figura paterna;
  • al fine di una maggiore presenza paterna nella vita dei figli, si deve inserire la partecipazione del padre nella routine quotidiana del bambino, come i pasti, il gioco, il bagnetto, la lettura, lo sport, le visite, la scuola, gli amici, etc;
  • se entrambi i genitori sono stati coinvolti in tutti gli aspetti della cura del figlio, prima della separazione, il bambino potrà essere capace di stare lontano da ciascun genitore per 2 o 3 giorni. (Ricordarsi che molto dipende anche dalla personalità del bambino). 

3. Fanciullezza ( 6-10 anni)

In questi anni, il bambino fa il suo ingresso nella scuola e si apre una fase completamente nuova per lui: l’esterno diventa richiedente e la performance del minore si traduce nella misura delle sue debolezze e/o capacità, motivo per cui diventa sensibile ai giudizi e può sviluppare un senso di vergogna o di autostima.

Sempre in questa fase, il bambino è maggiormente esposto all’esterno del mondo familiare poiché si confronta con altri modelli di riferimento e con i pari. È quindi un momento che richiede un grande impegno cognitivo ed emotivo, per questo, se la separazione avviene in questa fase, si corre il rischio che il minore regredisca o che non sia libero di investire le sue energie all’esterno poiché i problemi familiari lo allontanano dal manifestare i suoi bisogni.

La famiglia che si separa in questa fase è un cambiamento che si inserisce in un periodo di transizione del minore: il bambino deve costruire un nuovo equilibrio (soprattutto se la separazione avviene al passaggio alle elementari o nel primo anno di elementari) oppure quando lo ha già costruito, ma le sue energie sono tutte fisiologicamente rivolte all’esterno e da qui verranno sottratte, se sarà eccessivamente coinvolto nella separazione dei genitori.

In questa fase, padre e madre hanno esattamente lo stesso “peso emotivo” nella vita del figlio, se entrambi vi si dedicano (e vi si sono dedicati in passato fino ad oggi) e svolgono la loro funzione in maniera adeguata. Entrambi possono seguire il figlio nei compiti e nelle attività extrascolastiche, se desiderosi di farlo.

Se la separazione avviene in questa fase, è bene valutare le reali disponibilità dei genitori nei confronti dei figli e le abitudini fino a quel momento maturate, prima di introdurre i cambiamenti ritenuti necessari, secondo lo schema che segue:

  • la programmazione della routine del bambino deve tenere conto dell’impegno scolastico e ricreativo del minore e i genitori dovrebbero bilanciare la loro presenza nei vari contesti di vita del figlio;
  • è necessario definire una routine per lo studio a casa e per le comunicazioni con gli insegnanti. Per un bambino è importante strutturare il tempo dedicato allo studio e questo dovrebbe rimanere inalterato in entrambe le abitazioni. È importante anche che entrambi i genitori conoscano la scuola, le insegnanti, le attività del figlio e la situazione sanitaria del bambino pertanto il PG dovrebbe indicare che i colloqui, le visite, gli accompagnamenti a scuola e agli allenamenti etc. siano bilanciate tra i genitori;
  • un numero minore di transizioni durante la settimana è correlato positivamente con una migliore riuscita nei progetti scolastici. Questo significa che il bambino può aumentare i giorni di frequentazione anche durante la settimana, ma è sempre bene evitare di fare troppi passaggi.

4. Preadolescenza (10-13 ANNI)

Questo periodo della vita è segnato dai cambiamenti fisici, psichici e sociali del ragazzo/a, ma anche dalla sua appartenenza al gruppo dei pari con il quale il minore si identifica e al quale si aggrappa per effettuare la prima separazione psichica dalla famiglia.

Le competenze cognitive a carattere riflessivo e autocritico accrescono e favoriscono un tipo di pensiero più soggettivo e differenziato rispetto a quello della famiglia di origine. I ragazzi con uno sviluppo nella norma iniziano ad esplorare il mondo e le relazioni esterne alla famiglia. Questa è anche l’epoca del conflitto che sostiene la differenziazione e favorisce la costruzione dell’identità psichica e corporea del futuro giovane adulto.

Se la separazione avviene in quest’epoca è più facile che il ragazzo perda il contenimento familiare e velocizzi il suo svincolo, ma è possibile anche il contrario ovvero che il ragazzo regredisca o ancora peggio che si schieri con un genitore contro l’altro. Per questi motivi è sempre bene considerare le seguenti necessità e contenere i possibili danni di una separazione disfunzionale in questa fase della vita del minore:

  • i contatti con entrambi i genitori dovrebbero essere frequenti e significativi e questo è possibile se i contatti con entrambi i genitori sono strutturati in maniera flessibile e consistenti;
  • le programmazioni della frequentazione possono prevedere tempi più lunghi di lontananza da uno o dall’altro genitore o da entrambi (vacanze studio ad esempio);
  • è una fase della vita in cui le telefonate devono avvenire in autonomia tra il genitore e il figlio;
  • le regole e le routine nelle due abitazioni dovrebbero avere coerenza e continuità (orari di rientro, paghetta, amici a dormire, etc…);
  • è importante che i genitori abbiano uno spazio per parlare del loro figlio e delle sue necessità non in sua presenza (mail, telefonate, incontri con un professionista) al fine di condividere informazioni e regole genitoriali;
  • è importante che i genitori coinvolgano il figlio insieme quando devono assumere delle decisioni importanti, anche se la valutazione definitiva spetta a loro.

5.Adolescenza (14-18 ANNI)

Il compito di sviluppo principale dell’adolescente è quello di intraprendere la strada verso la costruzione della propria identità sociale, sessuale, intellettuale e relazionale. È un compito che richiede molte energie psichiche e il problema dei ragazzi di questa età è proprio quello di non riuscire a convogliare le risorse che possiedono verso i loro bisogni perché coinvolti in relazioni disfunzionali, quando i genitori si separano e non rispettano i bisogni evolutivi dei figli. Le problematiche a cui vanno incontro sono simili a quelle precedenti, per questo motivo si suggerisce di definire bene i confini tra il sottosistema genitoriale e quello filiale e rispettare le seguenti indicazioni:

  • più di ogni altra fascia di età, gli impegni, i programmi e le inclinazioni del figlio hanno una priorità poiché sono rappresentativi della costruzione in corso della sua identità soggettiva;
  • la frequentazione può diventare “flessibile” e “creativa” poiché va ad inserirsi in spazi nuovi o con nuove modalità, ma non deve perdere del tutto la struttura poiché essa è sinonimo di contenimento;
  • aumenta la tolleranza del figlio nello stare lontano dei genitori, mentre aumenta la necessità di comunicazione tra i genitori, al fine di regolare e pensare alle necessità scolastiche, sanitarie, sportive, relazionali del figlio.

Conclusioni

All’esito della disaina dei vari Piani Genitoriali analizzati, possiamo affermare che un Piano Genitoriale ben dettagliato può essere un efficace strumento di tutela del minore assolvendo a più funzioni: rappresentanza oggettiva del tenore di vita, contenimento del conflitto, ma soprattutto valenza evolutiva per il figlio e tutelarlo dal coinvolgimento nella separazione dei genitori affinché esso possa progredire lungo il suo cammino di crescita e i suoi bisogni di sviluppo siano rispettati.

Riferimenti

Camerini, G.B., Pingitore, M. (2023), Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia. Novità, prospettive e sfide, Milano;

Carter, D.K. (2014), Coordinazione Genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia. Milano;

Roberta Tiscini, La riforma Cartabia del Processo Civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pisa;

Carlo Rimini. Claudia Balzarini, Separazione e divorzio 2023 Aggiornato al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (“Riforma Cartabia”), Milano.

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