Eccesso di potere giurisdizionale e legittimazione ad intervenire in giudizio degli enti associativi

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Novembre 2023

Le associazioni agiscono a tutela di interessi collettivi collegati e convergenti che non devono essere confusi con l'interesse specifico individuale fatto valere da chi è parte principale nel processo. Vi è vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile in Corte di cassazione, quando si condiziona l'ammissibilità dell'intervento delle figure associative, esponenziali, come tali, di interessi collettivi, alla verifica di un loro interesse specifico, identico a quello fatto valere da chi è parte principale nel processo, negando, in astratto, la titolarità in capo agli stessi enti associativi di posizioni soggettive differenziate, qualificabili come interessi legittimi.

Sussiste un eccesso di potere, sub specie di diniego o rifiuto di giurisdizione, quando si condiziona l'ammissibilità dell'intervento delle figure associative, esponenziali, come tali, di interessi collettivi, alla verifica di un loro interesse specifico, identico a quello fatto valere da chi è parte principale nel processo, negando, in astratto, la titolarità in capo agli stessi enti associativi di posizioni soggettive differenziate, qualificabili come interessi legittimi.

La legittimazione ad agire è, per definizione, l'effettiva titolarità della posizione azionata, qualificabile alla stregua di un interesse legittimo e ciò vale anche quando vengano in rilievo interessi legittimi collettivi, facenti capo a determinate categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati, perciò solo, ad agire nonché ad intervenire in giudizio.

Le associazioni agiscono, infatti, a tutela di interessi collettivi collegati e convergenti, ma non confondibili con l'interesse specifico individuale fatto valere da chi è parte principale nel processo.

Il collegamento, anche indiretto e mediato, è necessario unicamente per giustificare l'intervento delle associazioni in una determinata causa e non in altre, ma l'interesse legittimo azionato è quello collettivo, attinente in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione.

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