Etichettatura dei vini: un viticoltore può indicare la propria azienda anche se la pressatura avviene altrove purché ne assuma il controllo stretto e permanente

La Redazione
04 Dicembre 2023

La CGUE (23 novembre 2023, C-354/22) ha affermato che un viticoltore può indicare la propria azienda viticola anche se la pressatura avviene nei locali di un altro viticoltore, purché solo il viticoltore eponimo usi il torchio dato in locazione, diriga la pressatura e la controlli strettamente e in permanenza. Nel caso in esame, un viticoltore tedesco utilizzava uve provenienti da vigneti in affitto e un impianto di pressatura dato in locazione, per poi trasportare nella propria azienda il vino ottenuto. La Corte amministrativa federale tedesca chiede alla CGUE se i termini come “tenuta viticola” e “imbottigliamento nella tenuta”, che si riferiscono a un'azienda viticola eponima, possano essere utilizzati. La Corte osserva che, per il diritto UE, tali termini sono riservati ai prodotti DOP o IGP: spetta dunque alla Corte amministrativa federale verificare se i vigneti affittati siano coperti dalla DOP o dall'IGP dell'azienda viticola eponima. L'uso di tali termini può estendersi a vigneti presi in affitto, purché, per il tempo necessario, solo il viticoltore eponimo utilizzi il torchio dato in locazione e diriga la pressatura e la controlli strettamente e in permanenza. Se queste condizioni sono soddisfatte, la vinificazione può essere considerata interamente effettuata in quest'ultima azienda. 

Un viticoltore della regione tedesca della Mosella utilizza i termini «Weingut» (tenuta viticola) e «Gutsabfüllung» (imbottigliamento nella tenuta) per vino che produce con uve provenienti da vigneti presi in affitto a circa 70 km dalla propria azienda. Per contratto, i vigneti affittati sono coltivati dal loro proprietario secondo le istruzioni del viticoltore eponimo. Al termine delle vendemmie, un impianto di pressatura dato in locazione è disponibile in esclusiva, per 24 ore, per la trasformazione delle uve provenienti dai vigneti presi in affitto, secondo le pratiche enologiche del viticoltore eponimo.  Quest'ultimo trasporta poi nella propria azienda il vino ottenuto.

Il Land Renania – Palatinato considera che il viticoltore eponimo non può utilizzare i termini in questione per il vino vinificato nei locali dell'altro viticoltore. Perché determinati termini che si riferiscono a un'azienda viticola eponima, come «Weingut», possano essere utilizzati, il diritto dell'Unione [1] dispone infatti che il prodotto vitivinicolo sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e che la vinificazione sia interamente effettuata nell'azienda [2]. 

Investita della controversia, la Corte amministrativa federale tedesca ha interpellato la Corte di giustizia in merito a quest'ultima condizione. 

La Corte osserva in primis che, secondo il diritto dell'Unione, i termini in questione, che mirano a garantire una qualità superiore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP). Spetta alla Corte amministrativa federale verificare se i vigneti affittati a 70 km dall'azienda viticola eponima siano coperti dalla DOP o dall'IGP di quest'ultima.

Dopodiché, la Corte constata che la nozione di «azienda» e quindi l'uso dei termini di cui trattasi non sono limitati ai soli terreni di proprietà del viticoltore eponimo o situati in loro prossimità. Essi possono estendersi a vigneti presi in affitto e ubicati altrove, purché il viticoltore eponimo assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità dei lavori di coltivazione e di raccolta delle uve.

Se queste stesse condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda la pressatura in un torchio preso in locazione per un breve periodo presso un'altra azienda e purché tale torchio sia messo a disposizione esclusiva dell'azienda viticola eponima per il tempo necessario, la vinificazione può essere considerata interamente effettuata in quest'ultima azienda. 

Le stesse condizioni si applicano, peraltro, quando sono i collaboratori dell'azienda viticola che dà in locazione il torchio a effettuare la pressatura. Tale operazione deve essere effettuata conformemente alle proprie prescrizioni dell'azienda viticola eponima, la quale non può limitarsi a rinviare ad eventuali istruzioni impartite dall'azienda viticola che loca l'impianto di pressatura. 

[1] Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021. Il regolamento delegato 2019/33 comporta per ciascuno Stato membro un elenco dei termini ammessi. Per la Germania, si tratta dei termini «Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer».

[2] Tali condizioni non valgono per l'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore.