Procedura d’asilo: gli Stati devono fornire le informazioni, anche in caso di una seconda domanda; ma il secondo Stato non valuta il rischio di respingimento

La Redazione
04 Dicembre 2023

Con sentenza del 30 novembre 2023 (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), la CGUE ha affermato che, relativamente alle procedure d'asilo, vige l'obbligo in capo a tutti gli Stati membri di consegna dell'opuscolo comune informativo e lo svolgimento di un colloquio personale. Per la Corte, infatti, anche in occasione di una seconda domanda di protezione internazionale, le informazioni sulla procedura di asilo devono essere fornite al richiedente e, qualora venga loro sottoposta una contestazione del trasferimento verso lo Stato membro in cui è stata presentata la prima domanda, i giudici del secondo Stato membro non possono, in linea di principio, esaminare il rischio di respingimento verso il paese di origine del richiedente.

Diverse persone originarie, in particolare, dell'Afghanistan, dell'Irak e del Pakistan, hanno chiesto asilo in Italia. In precedenza, avevano presentato domande simili in altri Stati membri (Slovenia, Svezia, Germania e Finlandia). Poiché tali altri Stati membri hanno accettato, conformemente al regolamento Dublino III (1), di riprendere in carico detti richiedenti, l'Italia ha adottato decisioni di trasferimento nei loro confronti. Infatti, spetta in linea di principio al primo Stato in cui è stata presentata la domanda esaminare se occorra concedere la protezione internazionale.

I richiedenti si sono opposti al trasferimento. I giudici italiani investiti di tali controversie si chiedono se un richiedente che ha presentato una seconda domanda di asilo debba, come in occasione della sua prima domanda, ricevere l'«opuscolo comune» (ossia uniforme in tutta l'Unione) d'informazione sulla procedura e sui suoi diritti e obblighi, e beneficiare altresì di un colloquio personale. Inoltre, essi nutrono dubbi sulla possibilità di prendere in considerazione, nell'ambito dell'esame della decisione di trasferimento, il rischio legato al respingimento del richiedente verso il suo paese di origine. Tali giudici si sono quindi rivolti alla Corte di giustizia per ottenere chiarimenti (2).

La Corte dichiara che la consegna dell'opuscolo comune e lo svolgimento di un colloquio personale s'impongono tanto nell'ambito di una prima domanda di asilo quanto nell'ambito di una domanda successiva. Il richiedente è così posto in condizione di comunicare alle autorità del secondo Stato membro eventuali informazioni tali da evitare il suo trasferimento e da giustificare che quest'ultimo Stato membro diventi responsabile dell'esame della sua domanda di asilo. Una violazione di tali obblighi può giustificare, a determinate condizioni, l'annullamento della decisione di trasferimento. Invece, il giudice del secondo Stato membro non può esaminare se il richiedente rischi, dopo il trasferimento verso il primo Stato membro, di essere respinto verso il suo paese di origine.

Tale conclusione può essere diversa solo se detto giudice constati carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nel primo Stato membro. Divergenze di opinioni tra gli Stati membri in relazione all'interpretazione dei presupposti della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. Ogni Stato membro deve ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e in particolare i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto.

(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

(2) Sia rispetto al regolamento Dublino III, si veda la nota 1), sia rispetto al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento Dublino III] e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.