È ancora necessaria la prova dei rapporti sessuali nell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità?
04 Dicembre 2023
Massima In materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Il caso La vicenda ruota intorno a una presunta paternità. Una donna conveniva in giudizio l’uomo che a suo dire l’aveva generata senza mai riconoscerla al fine dell’accertamento della genitorialità. Nel corso del giudizio veniva disposta la consulenza tecnica ma il presunto padre si rifiutava di sottoporsi al test per l’esame del DNA, stante l’assenza di prove di una relazione tra lo stesso e la madre dell’attrice. Di fronte a tale comportamento il tribunale dichiarava accertata la paternità. Tale sentenza veniva successivamente impugnata. La Corte d’appello in particolare, respingendo il ricorso, sottolineava che l’ammissione di una consulenza tecnica genetica non può essere subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o comunque di un rapporto sessuale tra la madre e il presunto padre. Pertanto, secondo la Corte territoriale, il rifiuto di sottoporsi al test genetico non poteva essere considerato giustificato. Anche tale provvedimento viene impugnato e il giudizio prosegue di fronte alla Corte di Cassazione. La questione Torna alla ribalta, con la sentenza in esame, l’annosa questione del valore delle prove in materia di accertamento della filiazione. A lungo la giurisprudenza si è interrogata sulla necessità di provare una relazione tra la madre e il presunto padre prima di esperire la prova ematologica e genetica e di conseguenza sul valore da dare al rifiuto del presunto genitore di sottoporsi alla consulenza tecnica. Le soluzioni giuridiche Accogliendo un orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidato la Cassazione, con il provvedimento in commento, respinge il ricorso. Va premesso che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ha subito nel tempo molti cambiamenti. Fino al 2006 era infatti subordinata all'esito positivo di un preventivo giudizio di ammissibilità, successivamente dichiarato incostituzionale, volto ad accertare la sussistenza delle circostanze che rendono giustificata l'azione (Corte cost 50/2006). La funzione di tale fase preliminare non era quella di accertare la paternità o maternità naturale, ma solo quella di riscontrare un fumus bonis iuris circa la sua esistenza con riferimento alle circostanze dedotte. A ciò si aggiunga che l'alta attendibilità raggiunta dalla consulenza tecnica ematologica e genetica ha portato a un graduale cambio di prospettiva nella valutazione degli elementi probatori al punto che le prove scientifiche sono nel tempo divenute decisamente prevalenti sulle altre. Vige inoltre in materia il principio generale di libertà di prova indicato nel secondo comma dell'art. 269 c.c. in base al quale “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. A lungo problematica in giurisprudenza è stata peraltro la questione se l'esame del DNA potesse essere ammesso solo dopo aver raggiunto la prova della relazione tra il presunto padre e la madre. La situazione portava a risultati distorti per cui, pur in presenza di test incontrovertibili, tali riscontri non potevano essere accolti in mancanza di una prova della relazione tra la madre e il convenuto. Attualmente costante giurisprudenza afferma che l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre. Il principio della libertà di prova, sancito, in materia, si sostiene in tal senso non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione. Tutti i mezzi di prova hanno pari valore per espressa disposizione di legge, e una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (Cass. 28330/2020; Cass. 5491/2018). Tale orientamento viene fatto proprio dalla sentenza in esame secondo la quale va escluso che nei giudizi per l'accertamento della paternità o maternità il figlio debba fornire alcuna prova o principio di prova in ordine all'esistenza di una relazione tra la propria madre ed il presunto padre antecedentemente all'ammissione della C.T.U. avente ad oggetto l'esame del D.N.A. Conseguenza di tale assunto, prosegue la Cassazione è che non può ritenersi giustificato il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematologiche disposte dal giudice di primo grado. In altre parole se non è necessario provare in giudizio la sussistenza di una qualche relazione tra la madre e il presunto genitore prima di disporre la prova ematologica e genetica questi non può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi a tale esame sostenendo che manca una prova preliminare (Cass. 7092/2022; Cass.3479/2016). Si evidenzia peraltro in proposito autorevole dottrina secondo la quale il rifiuto del presunto padre sarebbe legittimo in omaggio al principio costituzionale dell'inviolabilità della persona ma immotivato (Sesta, manuale di diritto di famiglia, 2021). Lo stesso rifiuto pertanto, conclude il provvedimento in commento, costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti. Evidenziano in tal senso i giudici che è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Va rilevato infatti come sia molto difficile, senza una prova genetica dimostrare una circostanza così particolare e privata come quella del concepimento. Già in precedenza la Cassazione, nello stessa linea interpretativa aveva affermato che la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti (Cass. 4221/2021; 7092/2022). Tale impostazione ha precisato la giurisprudenza non presenta profili di incostituzionalità, in quanto non vi è né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Cass. 3479/2016). In conclusione, sottolinea la sentenza in esame, rigettando il ricorso, il rifiuto del convenuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art 116 c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Osservazioni Alla luce della giurisprudenza esaminata va la pena di soffermarsi sull'evoluzione dell'accertamento della genitorialità. L'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità in origine era subordinata a un preventivo giudizio per la valutazione della sussistenza di un fumus e la prova della genitorialità era alquanto difficile e complessa in quanto richiedeva di accertare la sussistenza di una relazione intima tra i presunti genitori avvenuta magari molti anni addietro. Il tutto era finalizzato a proteggere il presunto padre da azioni temerarie che potevano creare pregiudizio alla sua reputazione. In nome del favor veritatis che negli anni è prevalso sul favor legitimitatis l'azione si è evoluta. Si è anzi in proposito affermato che l'autenticità (cioè la verità) del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore (Corte cost. 112/1997). La prova ematologica, divenuta pienamente affidabile può così attualmente essere richiesta senza alcuna prova preliminare. Di fronte a ciò il rifiuto del presunto padre, che potrebbe anche essere nel dubbio sulla realtà della situazione, assume esso stesso valore di prova. L'uomo potrebbe pertanto essere dichiarato padre senza averne esso stesso la certezza. A ciò si aggiunga che, come specificato dalla giurisprudenza, il comportamento di colui che non ha riconosciuto il figlio può dare adito a un risarcimento. Il danno da privazione della figura genitoriale si realizza infatti nell'ipotesi di mancanza di uno dei due genitori e pertanto di lesione del diritto alla bigenitorialità, ossia nella privazione del diritto di ogni figlio ad avere un padre ed una madre e a poter contare sul loro aiuto non solo economico ma anche affettivo. In questo contesto la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha riscontrato ipotesi di danni nel caso del genitore che, pur consapevole del rapporto di filiazione, non aveva mai voluto riconoscere il figlio, come anche nel caso dell'uomo che, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità, rifiutava di sottoporsi alle prove ematologiche . |