Tutela dell’acquirente nelle c.d. vendite a catena

La Redazione
07 Dicembre 2023

Il Tribunale di Bergamo decide una controversia instaurata, al fine di ottenere il risarcimento del danno, dal proprietario di un’autovettura contro il gestore di un distributore di benzina, il quale indicava quale reale legittimato passivo il produttore del carburante.

Nelle c.d. vendite a catena, l'acquirente di un bene difettoso ha una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti dell'intermediario sia nei confronti del produttore. In particolare, a costui spettano, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo), l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto a causa dei vizi che rendono la cosa pericolosa.

È quanto affermato dal Tribunale di Bergamo, che, richiamando Cass. 27 luglio 2017 n. 18610, ha definito una controversia sorta tra il proprietario di un'autovettura, in qualità di attore, e la società che gestisce un distributore di benzina, convenuta. L'attore lamentava di aver subito danni all'autovettura a causa del carburante difettoso fornito dalla società distributrice e citava quest'ultima in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Veniva eccepita dalla convenuta la questione preliminare del difetto di sua legittimazione passiva, dovendo a suo dire l'azione essere promossa nei confronti del produttore.

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, il Tribunale ritiene invece che l'attore, pur potendo agire nei confronti del produttore, non sia assolutamente tenuto a farlo, conservando l'azione nei confronti del venditore/intermediario. È quest'ultimo, se mai, a dover chiamare in causa il proprio rifornitore (intermediario o produttore) al fine di essere manlevato e tenuto indenne.

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