La rinuncia all’azione di riduzione può costituire una donazione indiretta?

06 Dicembre 2023

Dopo l’apertura del testamento del padre, due fratelli vengono a conoscenza che questi ha prestato acquiescenza al testamento della moglie morta l’anno prima, confermando di lasciare il poco che resta alla sola figlia perché il figlio in vita aveva ottenuto di più. L'acquiescenza al testamento della moglie costituisca una donazione indiretta e sia quindi nulla?

La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.

Questo è il principio di diritto affermato dalla recentissima sentenza della Cassazione (Cass. 28 luglio 2023 n. 23036).

Con il contratto tipico di donazione (art. 769 c.c.) per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; invece, le donazioni indirette (art. 809 c.c.) sono liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, le quali hanno in comune con quest'ultima l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma distinguendosene perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un'obbligazione da parte del disponente, ma in modo diverso.

In particolare, la giurisprudenza ha ricondotto all'ambito delle donazioni indirette anche la rinuncia ad un diritto (Cass., sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725): essa, se fatta al fine di avvantaggiare un terzo, può comportare donazione indiretta purché sussista fra donazione e arricchimento un nesso di causalità diretta, ossia se l'arricchimento rientri nella normale sequenza causale originata dalla rinuncia (Cass. 11 giugno 2019, n. 15666).

Non va tuttavia dimenticato che la forma solenne dell'atto pubblico redatto da notaio alla presenza irrinunciabile di due testimoni è richiesta a pena di nullità solo per la donazione tipica (art. 782 c.c.) e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Fa eccezione la donazione di modico valore di beni mobili, per la quale la forma è sostituita dalla traditio (art. 783 c.c.).

Al contrario, per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (il c.d. negozio-mezzo), dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c.

Nel caso deciso con la sentenza Cass. n. 23036/2023 – analogo a quello oggetto del quesito - Tizio, pretermesso dalla successione della propria moglie, che aveva nominato erede universale la figlia, aveva espressamente rinunciato all'esperimento dell'azione di riduzione per reintegra della propria quota ereditaria. Egli non aveva quindi esercitato un diritto potestativo liberamente disponibile, che ha per effetto quello di verificare l'effettiva lesione della quota di legittima e, quindi, in caso di mancato esercizio, di rendere definitive le attribuzioni patrimoniali compiute dal de cuius.

Questa diversità si ripercuote, simmetricamente, sull'elemento dell'impoverimento. Per la configurazione di una donazione indiretta, con la quale si perviene al medesimo effetto di una donazione formale ma, per l'appunto, "indirettamente", l'impoverimento non può essere inteso nella specie come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio di Tizio dalla sua sfera patrimoniale a quella della di lui figlia, ma va considerato quale mancato consapevole esercizio - sorretto da intento liberale - della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita.

Tornando al quesito posto, la rinuncia all'azione di riduzione, se sorretta dallo spirito di liberalità, può certamente costituire una donazione indiretta.

Dal quesito non emerge alcun motivo per il quale tale rinuncia da parte del marito debba essere considerata nulla, non essendo contra legem in quanto intervenuta dopo l'apertura della successione della moglie e rivestendo una forma idonea per la sua validità.

Infine, a nostro avviso, ai fini di una corretta definizione dei rapporti fra i coeredi deve essere opportunamente considerato che nella fattispecie proposta soggetti beneficiari della donazione indiretta in parola sono entrambi i figli in quanto la quota di eredità attribuita dalla moglie a ciascun figlio è maggiore della quota di legittima spettantegli; pertanto ogni figlio, grazie alla rinuncia all'azione di riduzione da parte del padre, ha potuto conseguire una quota più ampia di eredità.

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