Sulla necessità di instaurare il contraddittorio a fini istruttori tra ANAC e la Stazione Appaltante

06 Dicembre 2023

Il TAR Lazio si è pronunciato sulla possibilità di estromettere la S.A. dal giudizio vertente su ll'annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.

In un giudizio in cui era stato domandato l'annullamento dell'annotazione effettuata da ANAC ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, la S.A. aveva chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio, pur riconoscendo che la notificazione nei confronti della S.A. non è richiesta ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto la segnalazione effettuata da quest'ultima non ha valore provvedimentale ma di mero impulso procedimentale, ha nondimeno ritenuto necessaria l'instaurazione di un contraddittorio pieno ed effettivo anche con la S.A. a fini istruttori, a fronte di motivi di ricorso inerenti all'infondatezza dell'inadempimento oggetto dell'annotazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.