Concessioni di beni e servizi: l’accertamento della proprietà dei beni rientra nella giurisdizione ordinaria

07 Dicembre 2023

La cognizione del giudice ordinario si estende a tutte le questioni inerenti all'esecuzione e l'adempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi

Il caso

Il TAR Toscana è chiamato a valutare se sussista o meno il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario nell'ipotesi di accertamento, all'interno di un rapporto concessorio cessato, della proprietà dei beni oggetto del contratto.

In particolare, il giudice di prime si interroga se la fattispecie concessoria rientri o meno in sede giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b) e c) c.p.a. o se, il contenuto meramente patrimoniale della lite conduca alla cognizione del giudice ordinario.

La soluzione

Il TAR dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, osserva che l'art. 133, comma 1 c.p.a., alle lettere b) e c), devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni, rispettivamente, di beni e servizi pubblici. Nell'uno e nell'altro caso, osserva il Tribunale, la norma prevede che alla giurisdizione esclusiva sono estranee le controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, le quali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, continua il TAR, è orientata, peraltro, nel senso che la cognizione del giudice ordinario si estenda a tutte le questioni inerenti all'esecuzione e l'adempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi. Il superamento dell'indirizzo tradizionale, che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del G.A. anche le controversie inerenti l'esecuzione della concessione, si fonda su dichiarate ragioni di simmetria rispetto alla materia dei contratti pubblici, nella quale è pacifico che la stipulazione del contratto rappresenti lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo e quella del giudice ordinario che investe l'esecuzione del rapporto; nonché sul principio, di derivazione costituzionale, secondo cui per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, ma occorre che la lite abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.

Pertanto, osserva il giudice di prime cure, pur ammettendosi che anche nella fase esecutiva delle concessioni possano residuare poteri pubblici dell'autorità concedente, in relazione ai quali la giurisdizione esclusiva continua effettivamente a giustificarsi, appartengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie nelle quali il petitum sostanziale è costituito dall'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, dal momento che le stesse non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull'esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimentale (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2023, n. 25427).

In conclusione

Il Collegio, in applicazione dei su esposti principi, ritiene dunque che la controversia – ivi inclusa la domanda di accertamento della proprietà in capo alla società ricorrente dei beni rivendicati dalla Stazione Appaltante– non può dunque farsi ricadere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e va devoluta al giudice ordinario.

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