Deposito telematico delle memorie: il termine è ordinatorio

La Redazione
11 Dicembre 2023

Ha errato il giudice dell’appello a dichiarare l’estinzione del processo per il tardivo deposito delle note scritte. Nell’ambito della disciplina emergenziale (dunque ante-Riforma Cartabia), il termine di 5 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie deve considerarsi ordinatorio.

Nell'ambito di una controversia in tema di servitù, la Corte d'Appello dichiarava la cancellazione della causa dal ruolo per estinzione del processo per il tardivo deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020).

Era infatti emerso che l'udienza a trattazione scritta del 5 ottobre 2021 – in pieno periodo COVID - era stata disertata dalle parti, avendo gli appellanti trasmesso note scritte solo in pari data, mentre nel decreto presidenziale era prevista la celebrazione cartolare dell'udienza mediante invio telematico di note scritte nel termine di 5 giorni prima dell'udienza.

La questione è approdata dinanzi alla Cassazione.

Secondo la norma ratione temporis applicabile «[i]l giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.». In tale contesto, il deposito delle note scritte, così come la comparizione in presenza alle udienze, è stato quindi «inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera di tutti i contendenti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo».

Il termine di 5 giorni della data fissata per l'udienza deve però essere considerato come ordinatorio, posto che il tardivo deposito non determina la nullità, purché sia comunque intervenuto entro la data di udienza, e non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata effettuazione del deposito stesso.

Il Collegio afferma infatti il principio di diritto secondo cui «ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte».

Il ricorso trova in conclusione accoglimento e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello.

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