La componente risarcitoria dell’assegno divorzile
11 Dicembre 2023
Massima Nel valutare la sussistenza del diritto all’assegno divorzile del coniuge la cui condizione reddituale sia significativamente sperequata rispetto a quella dell’altro coniuge, il Tribunale deve avere riguardo non solo, in chiave perequativa, al ruolo assunto dai coniugi all’interno del matrimonio ma anche, in chiave risarcitoria, alle ragioni che hanno condotto alla dissoluzione del vincolo. Il caso Caio adiva il Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Tizia che non fosse riconosciuta alla moglie alcuna somma a titolo di assegno divorzile, ovvero che la stessa fosse determinata in misura non superiore a € 400,00 mensili, deducendo il peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo della separazione, allorquando il Tribunale aveva stabilito in € 700,00 mensili l’importo dell’assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie. Caia, nel costituirsi in giudizio, evidenziava di avere subito violenze da parte del marito durante il matrimonio e di non percepire alcun reddito oltre all’assegno di mantenimento e chiedeva, di conseguenza, il riconoscimento a suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile quantificata in € 900,00 mensili. Precisava di avere introdotto separato giudizio civile volto a ottenere il risarcimento del danno causato dalle condotte violente del marito, liquidato dal Tribunale in € 32.000,00. Il Tribunale adito svolgeva istruttoria al fine di indagare la capacità reddituale e patrimoniale delle parti e le ragioni che avevano condotto alla dissoluzione del vincolo. La questione Quale rilievo spiegano le ragioni che hanno condotto alla dissoluzione del vincolo coniugale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile? Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Terni nella pronuncia in commento, inserendosi nel solco della giurisprudenza di merito e di legittimità successiva alla pronuncia delle Sez. Un. 18287/2018, ha ribadito la natura composita dell'assegno divorzile, non solo compensativa dei sacrifici patiti dal coniuge in costanza di matrimonio e assistenziale, ove il coniuge sia privo di mezzi sufficienti per il suo sostentamento, ma anche risarcitoria, avuto riguardo alle ragioni della separazione. Dopo avere ricostruito la condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi e rilevato l'esistenza di un evidente squilibrio reddituale, ancorché non patrimoniale, il Tribunale ha induttivamente accertato la dipendenza causale di tale sperequazione dall'organizzazione familiare, necessariamente condivisa per via della lunga durata del matrimonio (36 anni), e l'impossibilità per la moglie di recuperarla per via della sua età (69 anni). Il Tribunale si è quindi soffermato sulle cause della separazione dei coniugi, pronunciata con addebito al marito a causa delle reiterate condotte violente nei confronti della moglie. Le ragioni della decisione dei coniugi di separarsi sono state accertate mediante acquisizione sia degli atti del procedimento di separazione sia della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di Caio per il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni di Tizia. Tenuto conto della durata del matrimonio alla data della separazione, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, della componente perequativa dell'assegno e valorizzatane la funzione risarcitoria, il Tribunale ha riconosciuto a favore di Tizia una somma a titolo di assegno divorzile pari a quella a lei riconosciuta a titolo di assegno di mantenimento, rivalutata alla data della pronuncia, compensando le spese tra le parti. Osservazioni Come noto le Sez. Un. 18287/2018, prendendo le distanze dagli orientamenti precedenti, hanno attribuito all'assegno divorzile una funzione composita - compensativa, assistenziale e risarcitoria -, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970 e invitando i giudici di merito a considerare la coesistenza di queste componenti tanto nel valutare il diritto di un coniuge di percepire un assegno divorzile a carico dell'altro quanto nel quantificare l'assegno. La giurisprudenza successiva, tanto di merito quanto di legittimità, si è uniformata alle indicazioni delle Sezioni Unite, salvo poi valorizzare ora una ora l'altra delle componenti dell'assegno (valorizzano la componente compensativa ex multiisCass. 11787/2021, 15774/2020 nonché App. Milano 878/2020; valorizzano la componente assistenziale Cass. 22537/2021, 21234/2019; Trib. Roma 15674/2020). Unico comune denominatore a tutte le pronunce in oggetto è rappresentato dalla disamina delle condizioni economiche delle parti ai cui fini, come ricordato dal Tribunale di Terni nella pronuncia in commento, non può essere dato rilievo alle trattenute subite per mancato pagamento di somme dovute all'altro coniuge a titolo di risarcimento per condotte subite nel corso della vita coniugale. Ove non vi sia un evidente squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, non sussiste il diritto del coniuge richiedente l'assegno di percepirlo, in disparte la valutazione delle ulteriori componenti dell'assegno. Ove, invece, il Tribunale accerti che un coniuge versa in condizioni economiche significativamente deteriori all'altro e sia impossibilitato per ragioni obiettive a procurarsi redditi adeguati (Cass. 11178/2019), dovrà verificare, prima di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, la sussistenza delle ulteriori componenti declinate dalle Sezioni Unite. Poche pronunce hanno posto l'accento sulla componente risarcitoria, pure richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata. La pronuncia in commento offre pertanto l'occasione per analizzare tre aspetti legati alla funzione risarcitoria dell'assegno: 1) come debbano essere accertate le ragioni che hanno condotto alla dissoluzione del vincolo e quale rilievo vada attribuito alla pronuncia di addebito della separazione; 2) se l'accertata componente risarcitoria possa sostituirsi, integrandola, alla componente compensativa; 3) quale rilievo vada attribuito al risarcimento del danno già riconosciuto in altra sede in relazione alle medesime condotte. Quanto al primo aspetto, la prevalente giurisprudenza successiva al 2018 ha dato rilievo alla componente risarcitoria dell'assegno solo a fronte dell'avvenuta pronuncia di addebito della separazione a uno dei coniugi (Cass. 16796/2019). Parte della giurisprudenza di merito, invece, si è fatta carico di accertare, proprio nel giudizio di divorzio, quali ragioni in concreto abbiano condotto alla separazione dei coniugi, dandovi rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che ha subito la separazione (Trib. Cremona 423/2022). La pronuncia in commento, sebbene abbia dato rilievo all'addebito della separazione al marito, si è fatta carico di accertare le ragioni della decisione della separazione mediante acquisizione non solo degli atti del giudizio di separazione – valorizzando sia la pronuncia di addebito che le dichiarazioni rese in quella sede dai figli della coppia – ma anche degli atti del procedimento penale nel cui ambito è stata irrogata al marito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e che si è concluso con sentenza di applicazione della pena per il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 444 c.p.p.. Quanto al secondo aspetto, se è vero che le Sezioni Unite nella pronuncia del 2018 hanno indicato come le tre funzioni dell'assegno dovrebbero coesistere, vi è da chiedersi se, come alcune delle pronunce sopra richiamate hanno valorizzato la funzione assistenziale a fronte della mancanza di mezzi in capo al coniuge, richiedente nonostante il mancato accertamento della componente perequativa, la componente risarcitoria possa sostituire quella compensativa in tutti quei casi in cui sia dimostrato che un coniuge abbia subito violenze da parte dell'altro. In questo senso sembra muoversi la Corte App. Salerno del 27 aprile 2022 (che ha riformato sul punto la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della moglie di percepire una somma a titolo di assegno divorzile a fronte del mancato accertamento dell'impossibilità per la moglie di sostenersi) che ha attribuito rilievo alla componente risarcitoria, dovuta al fatto che la moglie durante il matrimonio aveva subito maltrattamenti da parte del marito, per dimostrare il sacrificio subito dalla moglie e il ruolo dalla stessa assunto nel mènage familiare. Nello stesso solco si colloca la pronuncia del Trib. Cremona 423/2022 cit. che, tuttavia, ha attribuito rilievo alla funzione risarcitoria in chiave rafforzativa della stessa componente perequativa. Il Tribunale di Terni nella pronuncia in esame ha valutato la componente risarcitoria dell'assegno in aggiunta alla previamente accertata componente perequativa, sicché non può dirsi che l'accertamento delle ragioni della decisione abbia avuto un'efficacia causale prevalente nella determinazione del diritto della moglie di percepire un assegno divorzile. Venendo al terzo aspetto, il Tribunale di Terni in modo condivisibile ha dato espresso rilievo alla componente risarcitoria dell'assegno divorzile nonostante la moglie fosse stata risarcita del danno subito per via delle condotte maltrattanti del marito in separato giudizio civile. Di tale risarcimento, inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto nella ricostruzione della capacità patrimoniale della resistente. Vi è da chiedersi se tale aspetto possa incidere sulla seconda questione sopra esaminata: ove il Tribunale non accerti i presupposti che giustifichino il riconoscimento dell'assegno divorzile in chiave perequativa, la componente risarcitoria potrebbe non essere di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, potendo il coniuge trovare soddisfazione in separato giudizio civile. Potrebbe residuare un ulteriore strumento per valorizzare l'accertata funzione risarcitoria dell'assegno, ossia la condanna (almeno parziale) alle spese di lite a favore dell'avente diritto all'assegno, strada che tuttavia il Tribunale di Terni nella pronuncia in commento non ha percorso, avendo interamente compensato le spese di lite tra le parti. Il rilievo dedicato dal legislatore della riforma Cartabia alla violenza di genere dovrà fare rimeditare, rafforzandola, la funzione risarcitoria dell'assegno divorzile. |