Le pene sostitutive e la questione della sovrapponibilità ai “liberi sospesi”

La Redazione
11 Dicembre 2023

La norma speciale dell'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.Igs. n. 150 del 2022, dispone che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, può presentare istanza per l'applicazione di pena sostitutiva e il riferimento è alla pena inflitta non a quella da espiare.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, sottolinea la stessa come già la giurisprudenza di legittimità si sia pronunciata in ipotesi interpretative di specie, ritenendo che l'ambito di applicazione dell'istituto dell'art. 95 non sia sovrapponibile a quello dei c.d. “liberi sospesi” secondo cui «non v'è allora, ai fini della regolazione dei confini applicativi della disciplina ora in esame, una omogeneità tra i condannati con sentenza ancora irrevocabile e i cd liberi sospesi - cioè i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione che siano in attesa di una pronuncia della magistratura di sorveglianza in punto di concedibilità di una misura» (Cass. pen., sez. I, n. 36379/2023, Tediosi).

Venendo ai fatti, la Corte d'Appello ha respinto l'istanza del condannato di sostituzione della pena di 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione, per effetto di condanna irrevocabile, con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha interpretato la norma in modo letterale quando invece doveva essere oggetto di interpretazione in bonam partem alla luce della ratio della norma il cui obiettivo è «deflazionare il carico dei tribunali di sorveglianza rispetto alla situazione dei liberi sospesi, ovvero di coloro che hanno da espiare una condanna inferiore a quattro anni di reclusione».

I Giudici di Cassazione sottolineano la consapevolezza del ricorso in ordine alla mancanza di fondamento della pretesa, sostenendo – nell'attaccare l'ordinanza impugnata – che della norma andava data una interpretazione «costituzionalmente orientata per rendere l'ambito di applicazione dell'istituto sovrapponibile a quello dei liberi sospesi». Sulla questione di costituzionalità dell'art. 95 sollevata dal ricorrente, la Corte nel ritenerla manifestamente infondata, sottolinea che «la perimentazione normativa dell'istituto sulla pena inflitta e non su quella sa espiare, risponde all'esigenza razionale di individuare una soglia massima di carattere oggettivo […] laddove il riferimento alla pena da espiare consentirebbe di attribuire rilievo a situazioni puramente casuali derivanti dall'esistenza di un più o meno lungo periodo di presofferto, permettendo in questo modo di valicare ciò che la Relazione illustrativa che accompagna il d.Igs. n. 150, ha definito il “limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva ‘breve' - [che] non potrà in ogni caso essere superato”».

*Fonte: DirittoeGiustizia

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