Legittimo impedimento del difensore comunicato mediante PEC

La Redazione
13 Dicembre 2023

Nel caso di deposito di un atto a mezzo PEC (diverso da una impugnazione), se il difensore utilizza l’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario assegnato per il deposito degli atti a tale ufficio nel provvedimento di DGSIA del 9 novembre 2020 e se l’istanza non è presa in considerazione dal giudice, basta provare, in sede di impugnazione, l’inoltro della PEC allegando la ricevuta dell’inoltro. Se invece il difensore invia l’istanza ad un indirizzo PEC diverso da quello dell’elenco DGSIA, ma comunque appartenente all’ufficio giudiziario destinatario, nel caso di mancato esame dell’istanza, deve provare che la PEC sia stata conosciuta dall’Ufficio giudiziario e sottoposta al giudice, non bastando la prova del mero inoltro all’ufficio.

La vicenda esaminata nella sentenza 4 luglio 2023, n. 28757 riguardava un ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza emessa dal  Tribunale di Roma per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1 e 180 c.p.p. In particolare, l'imputato lamentava che il giudice dell'esecuzione aveva svolto l'udienza di trattazione definendo il procedimento, nonostante il difensore di fiducia ne avesse tempestivamente richiesto rinvio per legittimo impedimento, tramite e-mail, inviata via PEC.

I giudici della prima sezione penale hanno ritenuto il motivo di ricorso infondato, osservando che nel caso di specie risultava documentato l'invio e la ricezione, tramite PEC, della comunicazione dell'impedimento per ragioni di salute documentate all'indirizzo sez9.penale.tribunale.roma©giustiziacertit. L'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio, tuttavia, non rientrava tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento DGSIA del  9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020 (norma variamente prorogata, da ultimo, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”, che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico).  

Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 c.p.p., non risultava neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato, sotto il vigore della disciplina emergenziale, che «in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario».

Da questo punto di vista, secondo il Collegio, è sufficiente sottolineare in relazione al caso di specie nel fascicolo processuale non risultava l'annotazione di cancelleria relativa all'arrivo del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non aveva dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia anastatica (id est: una copia cartacea anziché l'originale informatico) del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista.

I principi citati sono stati ribaditi dalla Corte anche nella pronuncia 21 luglio 2023, n. 31802, relativa a fattispecie in cui il difensore dell'imputato aveva presentato istanza di traduzione ad indirizzo non rispondente a quelli indicati dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020,  nel fascicolo processuale non risultava l'annotazione di cancelleria relativa al pervenimento del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, ed il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia cartacea, anziché l'originale informatico del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista.

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