Non è indispensabile ascoltare il minore per riconoscere il risarcimento al padre

La Redazione
13 Dicembre 2023

A seguito della riforma sulla filiazione, l’istituto dell’ascolto del minore non è tanto processuale, quanto uno strumento indispensabile per tutelare gli interessi del minore.

Fatti di causa

La vicenda che ha permesso ai Giudici di legittimità di effettuare un excursuss sull'istituto dell'audizione del minore, prende le mosse da una causa avente a oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal padre del minore nei confronti della madre poiché quest'ultima lo aveva privato dei diritto a intrattenere una relazione genitoriale con il figlio.

In sede di appello, la Corte, confermando la statuizione del giudice di prime cure, ravvisa il corretto non espletamento dell'audizione del minore poiché «del tutto superflua […] trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquilana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti».

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso la madre del ragazzo con un unico motivo nel quale ravvisa la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n.4, in relazione all'art.12 della Convenzione di New York e all'art.3 della Convenzione di Strasburgo, nonché agli artt. 315-bis336-bis e 337-octies c.c. Omesso ascolto del minore. Violazione delle norme internazionali in materia di ascolto del minore. Violazione del giusto processo exart. 111 Cost. e 6 CEDU».

Secondo la ricorrente il comportamento stesso del minore è fonte del procedimento di risarcimento danni poiché era il minore stesso a non voler intrattenere rapporti con il padre, da qui la necessità di ascoltare il minore mediante lo strumento dell'audizione. Spiega, infatti la ricorrente, che l'istituto dell'audizione del minore deve essere esperito in tutte quelle procedure i cui esiti giudiziari andranno a incidere sulla vita del minore stesso.

Alla luce della normativa interna, continua parte ricorrente, che prevede il diritto del minore ultra-dodicenne a essere ascoltato exart 336-bis c.c. nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, la Corte di Appello ha erroneamente negato l'audizione del minore nel relativo procedimento.

L'istituto dell'audizione del minore

Il diritto dei minori capaci di discernimento a essere ascoltati è previsto sia dalla Convenzione di New York, art. 12, sia dalla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, art. 6 e adesso anche a livello Comunitario dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019.

Per quanto concerne la disciplina interna, l'ascolto del minore, originariamente previsto in tema di dichiarazione di adottabilità, era stato esteso anche alla procedura di affido familiare nonché alle procedure riguardanti i provvedimenti concernenti i figli in caso di separazione dei coniugi; dal 2012 con la l. n. 219, è diventato un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell'art. 315-bis c.c. e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c.

 A seguito della novella del 2022, entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (d. lgs. n. 149 del 2022), sono stati abrogati gli artt. 336-bise 337-octies c.c. ma il precetto secondo cui il minore ultra-dodicenne debba essere ascoltato nelle procedure che prevedono l'adozione di provvedimenti su di lui impattanti, ha trovato continuità normativa negli artt.473-bis 4 e 473-bis 5 c.p.c.

Analizzando l'impianto normativo in materia, quindi, è possibile capire la natura giuridica dell'istituto dell'ascolto del minore.

Sebbene la maggior parte delle norme che lo prevedono siano contenute all'interno del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione sottolinea come l'istituto dell'ascolto del minore «costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento» (cfr. Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6129).

L'ascolto del minore, quindi, a seguito della riforma della filiazione del 2012 è entrato a far parte dei diritti del figlio assieme ai diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, al diritto a mantenere i rapporti con i genitori e al diritto di crescere in famiglia. È un diritto fondamentale del minore indispensabile per tutelarne l'interesse al che le decisioni prese nei suoi confronti abbiano riguardo al suo volere e ai suoi sentimenti.

Poiché è un diritto fondamentale del minore, l'audizione deve essere esperita in tutti quei procedimenti nei quali pur non essendo il minore parte in senso formale, rivesta «quella di parte in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n.1 del 2002, in quanto soggetto portatore, nell'ambito del procedimento, di interessi comunque diversi da (quando non addirittura contrapposti a) quelli dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tali interessi» (cfr. Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16410).

Il minore deve essere, quindi, ascoltato in tutti quei procedimenti che comportino l'adozione di provvedimenti su di lui incidenti (a titolo esemplificativo si ricordano i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, procedimenti in tema di mantenimento, procedimenti intentati dai genitori riguardanti l'indirizzo della vita familiare e/o della residenza, i procedimenti civili in tema di violenza domestica e di genere ex artt. 473-bis 40 e seguenti c.p.c.).

L'ascolto del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto tanto quale parte formale che sostanziale, integra il diritto al contradditorio per cui nel caso in cui il minore non venga ascoltato, è integrata la violazione di tale principio a meno che «l'ascolto non risulti, nel caso specifico, in contrasto con il suo interesse o sia manifestamente superfluo e sempre che di tali circostanze il giudice renda specifica motivazione».

Su quest'ultimo punto l'art. 473-bis 4 c.p.c. ha aggiunto, accanto all'impossibilità psichica o fisica del minore, anche la sua volontà di non essere ascoltato. È ancor più è evidente che l'ascolto del minore non è tanto un istituto processuale, ma uno strumento indispensabile per tutelare gli interessi del minore e che sul piano processuale serve per tutelarne il contraddittorio.

La decisione della Corte

Sui rilievi sin qui evidenziati la Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato.

Sottolineano i Giudici di legittimità che la Corte di Appello ha per un verso correttamente non ascoltato il minore poiché alla luce delle prove raccolte la lesione del diritto al rapporto genitoriale del padre era stato compiutamente accertato e ai fini della domanda risarcitoria l'audizione del figlio risultava superflua; per altro verso il minore non era parte sostanziale in un procedimento risarcitorio tra gli ex-coniugi che si sarebbe concluso con un provvedimento assolutamente non incidente sulla sfera degli interessi del minore stesso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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