Assegno di mantenimento e spese straordinarie non pagate
12 Dicembre 2023
Il precetto è un atto stragiudiziale destinato al debitore per intimarlo all'adempimento degli obblighi contenuti nel titolo esecutivo, con l'avvertimento che, in mancanza di esecuzione dell'obbligazioni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, il creditore procederà ad esecuzione forzata. Tale intimazione può essere preceduta dalla trasmissione da parte del creditore di una messa in mora exart. 1219 c.c. e s.s. nel quale devono essere indicati i giustificativi delle spese straordinarie (così come previste dal provvedimento del Tribunale) di cui il creditore richiede il rimborso. Benché le spese straordinarie per le quali si richiede il rimborso possono essere debitamente giustificate nella messa in mora, nel successivo precetto che il creditore intenderà notificare, - ritengo – debbano ugualmente essere allegati i giustificativi delle spese straordinarie sostenute. Qualora le spese straordinarie precettate siano state da concordare preventivamente con l'altro genitore, in ossequio al protocollo delle spese straordinarie applicabile al caso concreto, è necessario allegare la manifestazione del consenso della controparte al sostenimento di tali spese. Infatti, se è vero che la decisione della Corte di Cassazione n. 379/2021, ammette la possibilità di eseguire direttamente un precetto sulle spese straordinarie c.d. routinarie, è anche vero che la loro natura di straordinarietà relativamente all'ammontare preciso, non le rende, a parere dello scrivente, un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile, così come lo sono l'an ed il quantum dell'assegno di mantenimento previsto nel provvedimento giudiziale. Per quanto concerne invece le spese straordinarie maturate successivamente alla notifica del precetto e non rimborsate, le stesse potranno essere richieste in sede di udienza di assegnazione delle somme, a condizione che siano spese straordinarie da non concordare. Qualora invece si trattasse di spese straordinarie per la quale è richiesto il preventivo consenso dell'altro genitore, allora si renderà necessario trasmettere allo stesso, una nuova lettera di messa in mora ed una nuova relativa notifica di un secondo atto di precetto per il recupero delle stesse. Se si intende procedere al recupero dell'importo degli assegni di mantenimento non versati a titolo di mantenimento per la prole, il creditore potrà notificare a quest'ultimo atto di precetto contenente l'attualizzazione del credito ovvero la somma esattamente dovuta, oltre che il provvedimento del Tribunale che contiene il relativo obbligo di pagamento. A seguito della notifica dell'atto di precetto, se la condotta omissiva del debitore persiste, il credito inizialmente indicato potrebbe aumentare. Con l'iscrizione a ruolo del pignoramento a cura del creditore, il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza di assegnazione delle somme. I crediti maturati nelle more della celebrazione della suddetta udienza potranno essere richiesti nella medesima sede insieme, in aggiunta all'importo già oggetto di precetto, senza la necessità che il creditore debba notificare ulteriore atto di precetto. Questa domanda potrebbe essere accolta in quanto, il titolo esecutivo su cui si basa la richiesta di pagamento delle somme maturate nelle more del procedimento esecutivo è equivalente a quello del precetto e successivo pignoramento. |