Casella piena del destinatario: quando si perfeziona la notifica a mezzo PEC?
18 Dicembre 2023
Massima Occorre rimettere al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite, la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per «casella piena» del destinatario, trattandosi di una questione di massima di particolare importanza, involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale. Il caso La vicenda trae origine dalla notifica a mezzo PEC di una sentenza di appello (ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c.) restituita al mittente con la dicitura «è stato rilevato un errore … casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema». E, così, proposto ricorso per cassazione entro il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., il Procuratore Generale, dovendosi pregiudizialmente valutare l'ammissibilità del ricorso stesso, chiedeva la rimessione della trattazione della causa alle Sezioni Unite, o in subordine che ne fosse dichiarata la tardività. La questione L’ordinanza interlocutoria in commento trasmessa, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al Primo Presidente (rectius: alla «Prima Presidente») pone un problema di fondo relativamente al perfezionamento di una notifica a mezzo PEC. In particolare, il messaggio con cui il sistema attesta di aver rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena», deve ritenersi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna? E, in tale contesto, quale ruolo gioca l’elezione di «domicilio fisico» unitamente a quello digitale? Le soluzioni giuridiche La pronuncia in rassegna, nelle venti pagine di motivazione, ripercorre ed analizza in modo completo ed analitico le complesse questioni problematiche che si agitano intorno alla materia trattata, evidenziando contemporaneamente i limiti intrinseci di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali che si affacciano nel panorama ermeneutico. Ed invero, secondo un primo indirizzo interpretativo, la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario piena, è da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna (Cass., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164). Il ragionamento su cui si basa tale impostazione (espresso inizialmente con riferimento alle comunicazioni di cancelleria) consiste, in buona sostanza, in ciò, che l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi è evento imputabile al destinatario, il quale non potrebbe che essere onerato di provvedere al controllo periodico della propria casella PEC. Il principale riferimento normativo viene identificato, per tale via, nell'applicazione analogica dell'art. 149 bis, comma 3, c.p.c. alla fattispecie delle notifiche in proprio (art. 3 bis, l. n. 53/1994). A differenza dell'art art. 3-bis, comma 6, legge 21 gennaio 1994, n. 53 (secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna), si sostiene infatti che la norma codicistica (art. 149-bis, comma 3, c.p.c.) – nel prevedere che la notifica eseguita dell'ufficiale giudiziario «si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario» – concerne «un'azione dell'operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario» (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164; Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2023, n. 25586; Cass., sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810; Cass., sez. III, 7 settembre 2021, n. 24110; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2018, n. 12451). Le esigenze ed i principi di auto-responsabilità e affidamento sottesi a questa ricostruzione si apprezzano particolarmente, in quanto il rischio di escludere ogni valenza alla notifica non consegnata al destinatario per «casella piena» può effettivamente disincentivare gli operatori dalla necessaria cura del proprio indirizzo (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2023, n. 32287). E, tuttavia, una simile ricostruzione se, da un lato, postula una lacuna normativa di cui è lecito dubitare (in ragione dell'insuperabile dato normativo, che cristallizza il momento di perfezionamento della notifica nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna), dall'altro lato, ed almeno con riferimento all'ipotesi in cui, a fianco del domicilio digitale (I. Fedele, Domicilio digitale, in Ius Processo Civile, 2019), vi sia stata una specifica elezione di domicilio fisico (posto che tale prerogativa non è stata eliminata: A. Lestini, Il forense e il domicilio digitale, in La nuova proc. civ., 3/2022), non appare comunque l'unica prospettiva possibile. Si è così sostenuto come la notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine imponga al notificante il più composito onere di riprendere idoneamente (ed in un tempo adeguatamente contenuto) il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto (Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758), secondo le regole generali di cui agli artt. 137 c.p.c. ss. (Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29851), non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico (Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758; Cass. civ., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2193). La soluzione prescelta che, come detto, trova fondamento nella perdurante rilevanza da attribuire alla facoltà di elezione di un domicilio tradizionalmente inteso, ciononostante rivela una non risolvibile aporia, sul piano logico, ove elezione di domicilio fisico non vi sia stata: in tal caso, infatti, non solo nessuna altra condotta è esigibile da parte del notificante (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2023, n. 32287) ma non si individua neppure una regola generale, idonea a risolvere la questione del perfezionamento della notifica a prescindere dall'elezione di domicilio fisico. Eppure l'ordinanza sembrerebbe prediligere ed indirizzare la scelta interpretativa, ritenuta più aderente al dato normativo, nel senso che l'ordinamento non considererebbe mai perfezionata una notifica di messaggio a mezzo PEC (effettuata da un avvocato ai sensi della l. n. 53/1994) qualora essa non sia andata a buon fine, benché per causa imputabile al destinatario. A tale precipuo fine, onde instaurare un più compiuto dialogo, per un verso vengono richiamate talune disposizioni che, specificamente dettate per le procedure concorsuali (art 15, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267; art. 40, commi 6, 7, 8, d.lgs. n. 14/2019), suffragherebbero ulteriormente (proprio in quanto non relegabili, investendo direttamente il diritto di difesa e al contraddittorio, al predetto ambito) la tesi sostenuta; e per altro verso, si fonda il ragionamento sull'art. 3 ter, comma 2, l. n. 53/1994 (così come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, attuativo della Delega conferita al legislatore con la l. n. 206/2021, c.d. «riforma Cartabia»). Infatti «quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo», laddove «il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC … l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata …»; viceversa, «se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale … l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie» (art. 3 ter, comma 2, l. n. 53/1994). Osservazioni Lo spessore contenutistico dei temi trattati, efficacemente evidenziato nelle compiute argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza interlocutoria, consente (e consentirà ulteriormente) di riflettere su tematiche quanto mai attuali nello svolgimento della professione forense e con cui, sempre più frequentemente, l'interprete deve confrontarsi. Del resto, in passato, con riferimento a questioni limitrofe, si è riconosciuta, quanto ai giudizi di merito (art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) la possibilità di procedere ad una notificazione presso la cancelleria nel caso in cui il destinatario avesse omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, e ricorresse altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non fosse accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass. civ. 12 febbraio 2021, n. 3685). Inoltre, si è evidenziata la diversità di disciplina (art. 16, comma 6 e comma 8, d.l. n. 179/2012) «a seconda della causa della mancata consegna» (Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3965): invero, solo laddove la stessa sia imputabile al destinatario le notificazioni e le comunicazioni potrebbero essere legittimamente eseguite mediante deposito in Cancelleria, a differenza dell'ipotesi in cui, all'opposto, la causa non sia imputabile al destinatario, perché in tal caso la notificazione dovrebbe avvenire nelle forme ordinarie previste dagli artt. 137 c.p.c. ss. A ben vedere, però, come efficacemente rammentato, la possibilità di procedere al deposito in cancelleria (ex art. 16, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) riguarderebbe esclusivamente le notificazioni e comunicazioni effettuale dalla cancelleria stessa (Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758). Il problema, evidentemente, è destinato ad assumere particolare importanza nell'attuale realtà normativa (A. Parente, La mancata notifica del ricorso per casella PEC piena obbliga il mittente alla sua ripetizione?, in Ius Processo Telematico, 2023), caratterizzata da plurime disposizione, spesso non efficacemente coordinate; e, ciò, anche a seguito della riformulazione dell'art. 366 c.p.c., nella parte in cui non impone più l'elezione del domicilio fisico alternativamente a quello digitale. Rispetto ad una breve e concisa nota, ovviamente, molti dei problemi non possono che rimanere sullo sfondo: pertanto, attraverso i principali riferimenti e segmenti giurisprudenziali richiamati a supporto dei vari orientamenti, si è solo provato a chiarire il senso dell'ineludibile tema posto all'attenzione delle Sezioni Unite. |