Ostensione degli atti a seguito del giudizio amministrativo: illegittima la limitazione della stazione appaltante salvo, in caso di dubbio, il ricorso all'ottemperanza “di chiarimenti”
18 Dicembre 2023
Il caso. La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione di una procedura negoziata, con contestuale istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2 C.P.A. di accesso ai documenti afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica della partecipante risultata vincitrice, a cui la S.A. aveva in precedenza reso disponibile solo una parte della documentazione richiesta. Nella complessa vicenda giudiziaria e amministrativa che ne seguiva, si succedevano una serie di provvedimenti interinali, fino all'emissione di ordinanza cautelare in cui veniva accolta in parte l'istanza formulata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 116, comma 2 C.P.A Nell'ambito del ricorso principale, la ricorrente lamentava poi che, in esecuzione della sopra citata ordinanza di accoglimento parziale dell'istanza ex art. 116, comma 2 C.P.A., la S.A. non avrebbe osteso in maniera integrale tutta la pertinente documentazione, provvedendo a oscurare i dati personali dei soggetti indicati nei certificati del casellario giudiziale e le generalità dei lavoratori menzionati nell'accordo sindacale concernente il piano di riassorbimento, negli UNILAV e nelle certificazioni relative ai dipendenti non riassunti, asseritamente in un'ottica di protezione dei dati sensibili contenuti nella predetta documentazione. La soluzione. Con la sentenza in commento, i Giudici Amministrativi preliminarmente censurano di irritualità la decisione della S.A. di procedere, in via del tutto autonoma, all'oscuramento di una parte della documentazione che è stata ostesa in attuazione della propria ordinanza cautelare. Ciò in quanto nella richiamata pronuncia non è stata individuata alcuna limitazione all'accesso in forma integrale della predetta documentazione. Il punto centrale della questione, su cui insistono i Giudici, è che laddove la S.A., onerata dal provvedimento giudiziale, avesse un qualsivoglia dubbio sulle modalità di esecuzione della decisione giurisdizionale, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al medesimo organo giudicante, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 5, c.p.a. I giudici amministrativi adìti richiamano una consolidata giurisprudenza sulla c.d. ottemperanza di chiarimenti (ex multiis, Cons. Stato, IV, 27 maggio 2022, n. 4276; Cass., sez. un., ord. 29 luglio 2021, n. 21762), secondo cui la stessa costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per l'Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l'intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l'esatta interpretazione della sentenza di ottemperanza. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l'oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l'Amministrazione In conclusione, si può affermare che la S.A., onerata da un provvedimento giudiziale di ostensione di documenti ex art. 116 co. 2 c.p.a., non può autonomamente decidere di limitare l'ostensione soltanto ad una parte della documentazione richiesta, dovendo eventualmente in caso di dubbio far ricorso alla azione di ottemperanza c.d. “di chiarimenti”. |