Deposito telematico delle impugnazioni: tempestivo se effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza
18 Dicembre 2023
Massima In tema di deposito telematico degli atti, così come disciplinato dalla normativa transitoria contenuta nell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, il termine perentorio ad impugnare si considera rispettato se, nel caso di deposito a mezzo PEC dell'atto di impugnazione, questo sia avvenuto entro la ventiquattresima ora del giorno di scadenza, a nulla rilevando che l'accettazione da parte del sistema sia avvenuta in orario di chiusura al pubblico degli uffici. Il caso Il tribunale della libertà messinese dichiarava inammissibile per tardività il riesame presentato dal difensore di un indagato, depositato telematicamente a mezzo PEC. Quest'ultima era accettata dal sistema informatico (così come emergeva dalla relativa ricevuta di accettazione) alle ore 19:02 dell'ultimo giorno utile. Per tale motivo, i giudici della libertà ritenevano di dover applicare il principio secondo cui nessun atto processuale può essere depositato in cancelleria fuori dall'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. Il difensore, preso atto della decisione del tribunale, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità. La questione La questione oggetto del ricorso era incentrata sul metodo col quale va computato il termine ad impugnare nel caso di deposito a mezzo PEC degli atti processuali. Più in particolare, se esso debba intendersi spirato una volta superato l'orario di apertura al pubblico della cancelleria, oppure se possa considerarsi rispettato laddove il deposito intervenga entro le 24 ore del giorno di scadenza. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, nell'accogliere le doglianze spiegate con il ricorso, ha colto l'occasione per ripercorrere la complessa disciplina riguardante il deposito telematico degli atti processuali, così come regolato dalla c.d. “riforma Cartabia”. Si premette innanzitutto che la disciplina contenuta oggi nel codice di rito all'art. 111-bis c.p.p., da leggersi in combinato disposto, quanto al calcolo del termine perentorio, con l'art. 172, comma 6-bis, c.p.p. Quest'ultimo stabilisce il principio secondo cui il termine di deposito di atti e documenti si intende rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. Si premette inoltre che l'art. 87 delle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico ha condizionato l'entrata in vigore della suesposta disciplina all'emanazione dei regolamenti ministeriali che consentiranno al sistema di deposito degli atti tramite portale di poter concretamente funzionare. Tuttavia, la normativa concretamente applicabile – nell'attesa che il sistema di deposito a mezzo portale possa entrare in funzione – è quella offerta dalla disciplina transitoria contenuta nel d.l. n. 162/2022, convertito nella l. n. 199/2022: essa, in buona sostanza, non fa altro che riprodurre il sistema normativo che era in vigore durante l'emergenza COVID, consentendo il deposito telematico degli atti a mezzo PEC, e ritenendolo tempestivo se avvenuto entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine perentorio. Per fondare la propria decisione, gli Ermellini richiamano un precedente di legittimità – sent. 46827/2021 – con cui hanno già affrontato la questione durante il periodo emergenziale, affermando che la disciplina allora vigente e quella attuale hanno medesima ratio. Per tale ragione, l'ordinanza impugnata veniva annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale dalla libertà di Messina per il giudizio. Osservazioni In un contesto ancora magmatico ed in via di assestamento è normale che sorgano dubbi operativi su come intendere rispettata la disciplina codicistica in materia di processo penale telematico. Negli anni abbiamo assistito al sorgere di numerose questioni di rilievo marcatamente pratico, che la cassazione volta per volta è intervenuta a dirimere: si pensi ai dubbi in merito alla forma degli atti, alle perplessità sull'utilizzo della sottoscrizione digitale e sulla sua decrittazione da parte degli uffici giudiziari, eccetera. Era prevedibile che anche con riguardo al rispetto del termine perentorio a impugnare sorgessero incertezze: fino ad oggi (o comunque fino al recente passato) siamo stati abituati a depositare gli atti su supporto analogico presso gli uffici di cancelleria, ovvero a inviarli con posta raccomandata. La questione del termine vista in relazione all'orario di apertura degli uffici non era prospettabile nemmeno in via teorica. La decisione che vi abbiamo oggi offerto costituisce senza dubbio un caposaldo che occorrerà tenere ben presente nello svolgimento quotidiano della professione forense: essa, per il rigore al quale ispira la propria soluzione, non sembra esporsi al rischio di un revirement. |