Conflitto di giurisdizione: effetti della pronuncia con cui le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia
18 Dicembre 2023
Il caso in esame riguarda un giudizio che veniva riassunto, ai sensi degli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 c.p.a, avanti il T.a.r per la Liguria, dalla ricorrente società concessionaria di un compendio demaniale destinato a porto turistico, avverso la società concessionaria per la gestione del servizio idrico integrato, l'Amministrazione comunale nonché l'Amministrazione provinciale. La ricorrente società domandava l'accertamento della illiceità della gestione dello scarico a mare. Invero, la controversia inizialmente veniva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Genova, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Quindi, il Ta.r., con ordinanza, sospendeva il giudizio e sollevava il conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riferimento alla domanda di accertamento dell'assunta gestione illecita e alla condanna delle Amministrazioni convenute al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. Successivamente, le Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione dichiaravano che rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare, promossa nei confronti delle Amministrazioni convenute e della società sua concessionaria. Pertanto, il T.a.r., sulla base dell'art. 59, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, che dispone che la decisione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo, ha affermato che al giudice amministrativo non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dunque, considerata l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione per cui la società ricorrente aveva fin dall'inizio incardinato correttamente il giudizio avanti il giudice ordinario, il T.a.r. per la Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. |