Oblio oncologico: pubblicata in G.U. la legge

La Redazione
21 Dicembre 2023

Il testo integrale della legge sull’oblio oncologico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 2 gennaio 2024.

Negli scorsi mesi molto si è discusso riguardo al c.d. oblio oncologico, ovvero al »diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica» (vedi L'oblio oncologico è legge). Le legge 7 dicembre 2023 n. 293 recante "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" è stata pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il prossimo 2 gennaio.

In cinque articoli, la legge si pone la finalità di tutelare le persone guarite da pregresse patologie oncologiche da qualsiasi forma di discriminazione in ossequio tanto alla Costituzione (artt. 2,3, e 32) quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7,8,21,35 e 38), nonché del Piano europeo della lotta contro il cancro.

- Il diritto all'oblio oncologico

L'art. 1 l. n. 193/2023 così definisce il diritto all'oblio oncologico: «il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica».

- Servizi bancari, finanziari, assicurativi e di investimento

All'art. 2 si precisa che nel caso in cui vengano stipulati o rinnovati contratti di servizi bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, ma anche nell'ambito di conclusione di qualsiasi altro tipo di contratto anche tra privati, «non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta».

Il periodo di dieci anni viene ridotto alla metà nel caso in cui la persona guarita dalla patologia oncologica sia stata diagnosticata prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Il comma 3 dell'art. 2 precisa, inoltre, che «non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente».

Durante la fase delle trattative o di stipula di tali contratti, le banche e gli altri soggetti identificati dalla legge, non possono richiedere al soggetto stipulante di sottoporsi a visite mediche di controllo né di effettuare accertamenti sanitari.

Per quanto concerne il regime di invalidità del contratto in caso di violazione delle disposizioni, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è prevista la nullità delle singole clausole contrattuali difformi e di quelle alle stesse connesse, ma non la nullità dell'intero contratto; «la nullità opera solamente a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

- Adozione

Le novità in tema di adozione sono contenute nell'art. 4 e vanno a modificare gli artt. 22,29-bis e 57 della l. n. 184 del 1983, ovvero le disposizioni in tema di affido preadottivo.

In particolare, l'art. 22, comma 4, l. n. 184 del 1983 viene così modificato: «[…] Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età […]».

(fonte: Diritto e Giustizia)

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