Riforma Cartabia: la querela “tardiva” rileva per la sussistenza della condizione di procedibilità
29 Dicembre 2023
La vicenda trae origine dall'ordinanza di rigetto del sequestro preventivo del Tribunale di Rovigo in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. Il reato di truffa aggravata a seguito della novella del d.lgs. n. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia, è divenuto procedibile a querela e, a parere del giudice di prime cure, questa era stata presentata tardivamente e che comunque «la condizione di procedibilità [non era] integrata dalla querela proposta “tardivamente” quando il reato era procedibile ex officio». Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione affermando che «la manifestazione di volontà punitiva, sebbene espressa attraverso querela “tardiva” con riguardo alla normativa vigente all'epoca in cui il reato era procedibile d'ufficio, avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità». I Giudici di legittimità trovano il ricorso fondato. Infatti, la Corte di Cassazione dà continuità giurisprudenziale rilevando che «ai fini della rilevanza della condizione di procedibilità valorizza la “volontà punitiva” espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela». Richiamando un precedente giurisprudenziale, i Giudici affermano che anche la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela nel caso di reati che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 erano perseguibili d'ufficio poiché la volontà della persona offesa può essere desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 27147/2023). Già in diverse pronunce era stato affermato che la volontà punitiva della persona offesa non richiede particolari forme particolari e può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione di volontà. Questo impianto interpretativo era stato condiviso anche dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., n. 40150/2018) con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36/2018. Infatti «i titolari del diritto di querela di reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per poter esercitare il loro “nuovo” diritto», ma tale avviso non deve esser dato nel caso in cui la persona offesa abbia manifestato la propria volontà di voler continuare nella prosecuzione del giudizio avverso l'imputato, ovvero anche quando si costituisce parte civile. Quindi la querela proposta tardivamente quando non era richiesta ai fini della procedibilità non far venire meno il diritto a ricevere l'avviso; anche se il regime di procedibilità muta, la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il reo deve essere comunque valorizzata. Nel caso che ha condotto alla pronuncia la querela era stata proposta, seppur tardiva, quando la condizione di procedibilità non era richiesta e come la costituzione di parte civile anche la proposizione tardiva di querela va valorizzata affinché venga integrata la condizione di procedibilità. *Fonte: DirittoeGiustizia |