Quando è ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta non censito nell’elenco DGSIA?

La Redazione
20 Dicembre 2023

L’'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del DGSIA, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dall'imputato avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Macerata, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal medesimo GIP, perché proposta in violazione dell'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, comma 7, lett. c).  Il ricorrente avrebbe invero inviato l'opposizione all'indirizzo p.e.c. gipgup.tribunale.macerata@giustiziacertit, quest'ultimo ritenuto errato, piuttosto che al corretto indirizzo p.e.c. depositoattipenali.tribunale.macerata@ giustiziacertit.

Avvero tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, ritenendo violati i seguenti dati oggettivi: 1) il GIP presso il Tribunale di Macerata non disponeva di un indirizzo p.e.c. “dedicato” per il deposito degli atti penali allo stesso indirizzati; 2) l'indirizzo p.e.c. depositoattipenali.tribunale.nnacerata@giustiziacert. it era utilizzato promiscuamente per la ricezione degli atti inviati tanto al Tribunale Penale (dibattimento) tanto al G.I.P., cosicché il predetto indirizzo, che apparentemente è immediatamente riferibile solamente al Tribunale (dibattimentale), è fuorviante poiché non consente immediatamente di riferire lo stesso anche al Giudice per le Indagini Preliminari; 3) sul sito internet del Tribunale di Macerata, nella sezione “Posta elettronica certificata” era chiaramente indicato quale indirizzo p.e.c. della Sezione GIP/GUP l'indirizzo gipgup.tribunale.macerata(giustiziacertit).

La Corte ha dichiarato i motivi di ricorso infondati, osservando che l'esistenza di un indirizzo e-mail dell'ufficio GIP del Tribunale di Macerata, non compreso in quell'elenco, evincibile dalla pagina web del Tribunale non poteva ingenerare equivoci, tanto da invocare la forza maggiore, stante la chiara indicazione normativa, che prevede una disciplina tassativa a pena di inammissibilità per cui la fonte ministeriale doveva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per un soggetto qualificato e tecnico del diritto qual è il difensore (cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2023, n. 44368, Vitale, Rv. 285266).

Secondo la Corte risultava poi inconferente rispetto al thema decidendi la giurisprudenza che il ricorrente richiamava a favore della tesi che, comunque, l'atto di impugnazione, aveva raggiunto il suo scopo. Come ricordato nel ricorso, la sezione quinta n. 26465/2022, al 2.5 della motivazione, afferma che « l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione, o casi nei quali vi è prova che, nei termini, il giudice dell'impugnazione fosse venuto a conoscenza della stessa». L'invocato principio del raggiungimento dello scopo, dunque, vuole che, nei termini, l'atto di impugnazione sia comunque pervenuto al giudice cui era destinato.

Non è così, invece, nel caso che ci occupa, nel quale non vi è alcuna prova che l'atto inviato il 24 giugno 2023, ultimo giorno utile, sia venuto a conoscenza del giudice dell'impugnazione nei termini. La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato vergato in calce a quello tardivamente inviato, il 26 giugno 2023, all'indirizzo PEC depositoattipenali.tribunale.macerata@giustiziacertit., al contrario, lascia invece intendere che al giudice dell'impugnazione sia pervenuto, ormai fuori termine, esclusivamente l'atto inviato al corretto indirizzo indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

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