Opposizione alle sanzioni del Garante Privacy nel regime transitorio
27 Dicembre 2023
Nel caso sotteso alla pronunzia in esame l'atto dell'opponente è risultato tardivo perché il dies a quo per proporre opposizione era stato erroneamente individuato nella data di notifica della cartella di pagamento anziché nella data in cui il verbale di contestazione era diventato titolo esecutivo. Il fatto Una società sanzionata per violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 (essendo risultata assente, nell'ambito del form di prenotazione per il Pinco Pallino Hotel, – gestito dalla società sanzionata – presente sul sito web www.pippo.com, l'informativa del trattamento dei dati personali di cui alla citata norma) attiva l'opposizione alla cartella esattoriale considerando il giorno della notifica della stessa il dies a quo per la decorrenza del termine del ricorso oppositivo. Viene adito il Tribunale di Bari che, con sentenza n. 3483/2021 pubblicata il 5 ottobre 2021, respinge l'opposizione perché tardiva. La corte territoriale fonda la propria tesi sull'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 che stabilisce la disciplina transitoria per quei procedimenti che non sono ancora stati definiti alla data di applicazione del GDPR. Il regime transitorio stabilito dall'art. 18 d.lgs. n. 101/2018 Il regime transitorio per il periodo intercorrente dalla vigenza del Codice Privacy d.lgs. n. 196/2003 all'applicazione del GDPR, nonché del d.lgs. n. 101/2018, viene disciplinato dall'art. 18 d.lgs. n. 101/2018. Questa disposizione prevede l'ammissione al pagamento, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (19 settembre 2018), in misura ridotta pari a 2/5 del minimo edittale, dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (25 maggio 2018). La ridetta disposizione normativa ha stabilito che, ove la definizione agevolata non sia andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta, l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore di ordinanza ingiunzione (ex art. 18 l. n. 689/1981), senza l'obbligo di ulteriore notificazione. La decisione della Corte di Cassazione La società non accoglie di buon grado la sentenza del Tribunale di Bari e decide di ricorre in Cassazione sulla scorta della seguente tesi: si contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte in cui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo e quello di decorrenza del termine per proporvi opposizione. La Suprema Corte però conferma la pronunzia barese e respinge il ricorso. Una volta ricordata la cornice normativa del caso in esame (regime transitorio ex art. 18 d.lgs. n. 101/2018 visto sopra), la Corte di Cassazione spiega la propria decisione di rigetto ripercorrendo le date salienti del caso esaminato:
Secondo la progressione temporale stabilita dall'art. 18 d.lgs. n. 101/2018, dopo 90 giorni dalla relativa entrata in vigore ovvero entro il 18 dicembre 2018 la società avrebbe dovuto decidere se – entro il termine di ulteriori 60 giorni (16 febbraio 2019) – pagare in misura ridotta (2/5 del minimo edittale) oppure se presentare nuove memorie difensive. Decorso invano questo termine di ulteriori 60 giorni (16 febbraio 2019) il verbale di contestazione n. 1901/2015 sarebbe diventato titolo esecutivo al pari di un'ordinanza-ingiunzione senza la necessità di una nuova notifica. Pertanto, il contravventore avrebbe dovuto presentare opposizione entro 30 giorni dalla data del 16 febbraio 2019 ovvero entro il 14 marzo 2019. Invece il contravventore ha depositato l'opposizione in data 15 gennaio 2020 e quindi ampiamente in ritardo rispetto al termine decadenziale di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo. Principio di diritto La Corte di Cassazione Sez.1 civ. n. 35568 del 20 dicembre 2023 all'esito della valutazione eseguita stabilisce il seguente principio di diritto: «In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria». (Fonte: Diritto e Giustizia) |