Indagini transfrontaliere della Procura europea: la CGUE chiarisce la portata del controllo giurisdizionale sui provvedimenti investigativi dei giudici nazionali

Valentina Pirozzi
27 Dicembre 2023

Con sentenza sulla causa C-281/22, la CGUE si è pronunciata sulla prima questione pregiudiziale in un procedimento della Procura Europea (EPPO) inerente alle misure investigative da adottare in uno Stato diverso da quello in cui opera il procuratore di EPPO che sta svolgendo l'indagine. Per la Corte, il controllo giurisdizionale del procuratore europeo delegato (PED) assistente deve limitarsi alle questioni relative all'attuazione delle misure investigative transfrontaliere poiché l'adozione e la giustificazione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del PED incaricato del caso, mentre la relativa esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro del PED assistente. Tuttavia, nel caso di misure investigative che comportino ingerenze gravi nei diritti fondamentali, lo Stato membro cui appartiene il PED incaricato del caso deve prevedere nel diritto nazionale garanzie adeguate e sufficienti, quali un controllo giurisdizionale preventivo, per assicurare la legittimità e la necessità di tali misure.

Dopo le conclusioni rese dall'Avvocato Generale Tamara Ćapeta il 22 giugno scorso, è stata data lettura oggi, 21 dicembre 2023, della prima pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia in una causa EPPO (C-281/22).

Si ricorda che nella questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiedeva ai giudici di Lussemburgo quale organo od organi giurisdizionali nazionali fossero competenti ad autorizzare una misura investigativa in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge l'indagine principale dell'EPPO. Nella ipotesi in cui i giudici avessero riconosciuto l'autorizzazione agli organi giurisdizionali dello Stato del PED assistente, si poneva poi l'ulteriore questione di quale dovesse essere la portata del relativo controllo giurisdizionale e se l'eventuale preventiva autorizzazione giudiziaria in un altro Stato membro svolgesse un ruolo in tale processo.

Nella causa principale si contestava a diverse persone fisiche e giuridiche di aver creato un esteso sistema di importazione dalla Bosnia-Erzegovina verso l'Unione di biodiesel, che esse affermano fosse prodotto a partire da oli da cucina esausti che sarebbero stati precedentemente importati dagli Stati Uniti verso la Bosnia-Erzegovina. Vi era, tuttavia, il sospetto che il biodiesel fosse già stato prodotto negli Stati Uniti senza alcuna fase intermedia di trasformazione o di produzione in Bosnia-Erzegovina.

La Procura europea, per il tramite del suo procuratore europeo delegato (PED) incaricato del caso (in Germania), ha condotto le  indagini preliminari su queste presunte false dichiarazioni, che avrebbero comportato un ingente danno agli interessi finanziari dell'Unione. 

Sebbene l'indagine principale  avesse avuto luogo in Germania, il PED tedesco incaricato del caso aveva ritenuto necessaria un'indagine transfrontaliera in Austria. Di conseguenza, egli assegnava la perquisizione e il sequestro dei beni dell'imputato a un procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza in tale Paese.

Tuttavia, prevedendo il diritto austriaco una previa autorizzazione giudiziaria per  una misura investigativa del genere, il procuratore europeo delegato assistente chiedeva ed otteneva ordini giudiziari di perquisizione e di sequestro di documenti e materiali potenzialmente incriminanti.

Per tale motivo gli imputati proponevano appello dinanzi al Tribunale superiore del Land, Vienna (Austria), contro gli ordini di perquisizione approvati da quattro organi giurisdizionali austriaci, sostenendo che le misure di perquisizione e di sequestro autorizzate non erano né necessarie né proporzionate.

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale, dopo aver valutato le opzioni interpretative di cui dispone la Corte, e tenendo conto dell'efficacia della Procura europea, nonché́ della tutela dei diritti fondamentali, proponeva alla Corte di statuire che il regolamento sulla Procura europea dovrebbe essere interpretato nel senso che esso autorizza l'organo giurisdizionale del procuratore europeo delegato assistente (nel caso di specie in Austria) a valutare solo gli aspetti connessi all'esecuzione di una misura investigativa, e ad accettare la valutazione operata dal procuratore europeo delegato incaricato (in questo caso in Germania) secondo la quale la misura è giustificata.

Rispondendo alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice austriaco volte a stabilire se esso fosse autorizzato a esercitare un controllo completo (comparabile a quello che svolgerebbe in una situazione puramente interna) sulle misure o se il suo controllo dovesse invece limitarsi alle solo questioni procedurali connesse all'attuazione delle misure investigative transfrontaliere, i Giudici di Lussemburgo hanno oggi affermato che quando la Procura europea svolge un'indagine in più Stati membri dell'Unione europea, solo i giudici dello Stato membro del procuratore che è responsabile dell'indagine sono competenti a verificare l'adozione e la giustificazione delle misure investigative mentre il controllo giurisdizionale sulle misure investigative in altri Stati membri può vertere solo sugli elementi relativi all'esecuzione di tali misure. 

Tuttavia, per quanto riguarda le misure investigative che interferiscono gravemente con i diritti fondamentali, come le misure che comportano perquisizioni, spetta allo Stato membro che condotto le indagini  prevedere, nel diritto nazionale, garanzie adeguate e sufficienti, come un controllo giurisdizionale preventivo, al fine di garantirne la legittimità̀ e la necessità le misure. 

Particolarmente rilevante appare infine il punto 64 della sentenza ove, richiamati i principi ispiratori della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e della direttiva sull'ordine europeo di indagine, si afferma che nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, basata sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproco, l'autorità di esecuzione non è tenuta a controllare il rispetto da parte dell'autorità di emissione delle condizioni in cui è stata emessa la decisione giudiziaria che deve eseguire.