Esecuzione del MAE: per il rifiuto della consegna della persona ricercata non può essere addotto il solo motivo che sia madre di minori in tenera età
27 Dicembre 2023
Una donna è stata condannata in Belgio, in esito ad un procedimento svoltosi in sua assenza, a una pena di cinque anni di reclusione per reati di tratta di esseri umani e di agevolazione dell'immigrazione clandestina. Un giudice belga ha emesso un MAE nei suoi confronti ai fini dell'esecuzione di tale pena. Alcuni mesi dopo, la donna è stata arrestata a Bologna (Italia). Al momento del suo arresto, era incinta ed in compagnia di suo figlio di quasi tre anni. Il giudice italiano incaricato dell'esecuzione del MAE non ha ottenuto, da parte del giudice belga, informazioni relative alle modalità di esecuzione, in Belgio, di una pena a carico di madri conviventi con figli minorenni. Esso ha rifiutato la consegna. Investita della causa, la Corte di cassazione italiana ha chiesto alla Corte di giustizia se, ed eventualmente a quali condizioni, il giudice italiano possa rifiutare l'esecuzione del MAE in un'ipotesi di questo tipo, che non è menzionata, nella decisione quadro sul MAE fra i motivi di non esecuzione di un MAE [1]. La Corte di giustizia risponde che il giudice non può rifiutarsi di dare esecuzione a un MAE per il solo motivo che la persona ricercata è la madre di minori in tenera età con lei conviventi. Tenuto conto del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sussiste, infatti, una presunzione secondo la quale le condizioni di detenzione di una madre di minori in tenera età nello Stato membro emittente del MAE siano adeguate a una situazione di questo tipo. La consegna della persona interessata può tuttavia essere rifiutata, a titolo eccezionale, qualora vi siano elementi atti a dimostrare:
[1] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. |