Provvedimenti di impegno dell’AGCM: inammissibile l’impugnazione se allegata solo l’assenza di pregiudizio alla concorrenza nella condotta indagata dall’autorità

Redazione Scientifica Processo amministrativo
28 Dicembre 2023

Il TAR Lazio, sull'interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di impegni adottati dall'AGCM ai sensi dell'art. 14-ter l. 10 ottobre 1990, n. 287 afferma che un vantaggio futuro e ipotetico rappresentato dalla parte è inidoneo a sorreggere l'interesse a ricorrere .

È inammissibile, per carenza dell'interesse, l'impugnazione del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, di accettazione degli impegni formulati dalla società in asserita posizione dominante e ritenuti idonei a risolvere le criticità concorrenziali, ipotizzate in via preliminare, e di chiusura del medesimo procedimento istruttorio, senza accertare l'infrazione.

Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di interesse sollevata dall'Autorità, a cui consegue l'inammissibilità del ricorso, non essendo individuabile un interesse concreto ed attuale dall'eventuale sentenza favorevole di annullamento del provvedimento di accettazione dei predetti impegni, atteso che la parte ricorrente si è limitata ad allegare l'assenza di pregiudizio alla concorrenza nella condotta oggetto di indagine da parte dell'Autorità.

Le deduzioni difensive evidenziano un vantaggio meramente ipotetico e indiretto, mediato dall'annullamento del provvedimento e condizionato dalla contestuale condotta di altro soggetto privato non governabile, dunque,  è inidoneo a supportare l'interesse al ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

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