Anche nello scioglimento dell’unione civile rileva la pregressa convivenza, pur se iniziata prima dell’entrata in vigore della l. 76 / 2016

28 Dicembre 2023

Con sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969, la Corte di cassazione a sezioni unite ha espresso un importante principio di diritto: in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, contemplata dall’art. 5 comma 6 della l. 898/1970, richiamato dall’art. 1 comma 25 della l. 76/2016 quale criterio per il riconoscimento dell’assegno periodico in favore della parte più “debole”, si estende anche al periodo di convivenza di fatto, che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione; ciò pure ove detto periodo si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca antecedente l’entrata in vigore della l. 76/2016 stessa.

Tale pronuncia si ricollega strettamente ad un'altra, resa sempre dalle stesse Sezioni Unite solo alcuni giorni or sono (Cass. n. 35385/2023), con cui si è affermato doversi tenere conto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, di una convivenza prematrimoniale, connotata da stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, che abbia conformato le scelte di vita all'interno del matrimonio.

Come è noto, la l. 76/2016 (in tema di unioni civili e convivenze di fatto) richiama, ai fini dello scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le norme della l. 898/1970 sul divorzio, tra cui l'art. 5, comma sesto, quanto all'assegno per il coniuge privo di mezzi adeguati ed incapace di procurarseli per ragioni oggettive. Non è certo questa la sede per ricordare l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile (ben riassunta nella sentenza in esame), culminata nella nota pronuncia delle Sezioni Unite 18287/2018. La dichiarata natura perequativa/compensativa dell'assegno (insieme con quella assistenziale) ha condotto ad attribuire rilevanza alle scelte condivise dai coniugi per la gestione della vita domestica, che abbiano dato luogo, al momento del divorzio, a sperequazioni reddituali e patrimoniali, meritevoli di essere riequilibrate. I vari criteri “equiordinati” contemplati nel citato art. 5 comma sesto, rilevanti ai fini sia dell'an che del quantum debeatur dell'assegno divorzile devono essere valutati in rapporto alla durata del matrimonio, ed in oggi anche di un pregresso periodo di convivenza prematrimoniale, quando abbiano consolidato il menage coniugale.

Se per la coppia eterosessuale, la decisione di instaurare una convivenza di fatto prima della celebrazione delle nozze ha sempre rappresentato frutto di una libera scelta, espressione del più ampio principio di autodeterminazione delle parti, ben diversa è stata la situazione per la coppia same sex. Fino all'entrata in vigore della l. 76/2016, tale coppia non poteva infatti in alcun modo formalizzare in Italia il vincolo affettivo, mentre i vincoli contratti all'estero (sotto forma di matrimonio ugualitario o unione civile) non erano riconosciuti nel nostro Paese, in quanto inefficaci, se non nulli. Solo nel 2016, dopo varie condanne della Corte di Strasburgo, è stato riconosciuto ai partner dello stesso sesso il diritto di ufficializzare il rapporto tramite l'istituto dell'unione civile, strutturato, in buona parte, sulla falsariga del matrimonio. È dunque logicamente ipotizzabile che coppie consolidate, che abbiano deciso di costituire un'unione civile, abbiano già iniziato a convivere prima dell'entrata in vigore della legge, così affrontando sacrifici o modificando la propria vita (come accaduto proprio nella fattispecie, oggetto della pronuncia in esame). Non sussistono valide ragioni per un trattamento deteriore alle coppie dello stesso sesso rispetto a quelle di sesso diverso, al momento dello scioglimento del vincolo (tenendo altresì conto che per le unioni civili non è previsto l'istituto della separazione personale).

Osserva con precisione la Suprema Corte a sezioni unite che, quando l'unione civile sia stata preceduta da un periodo di convivenza di fatto, quest'ultima “non può essere riguardata come un segmento a sé stante della vita familiare, distinto da quello successivo alla formalizzazione del vincolo e produttivo di autonome conseguenze giuridiche”. Il periodo di convivenza, infatti, rappresenta espressione di “un unico rapporto, iniziato in via di fatto e proseguito senza soluzione di continuità in una veste diversa”. Correttamente, il presupposto per l'attribuzione dell'assegno non si individua nella cessazione della convivenza di fatto, che non è mai avvenuta (e che, in base all'art. 1 comma 65 della l. 76/2016, darebbe se mai luogo solo ad un'obbligazione alimentare), ma nello scioglimento di un vincolo formale, che potrebbe essere sorto prima del riconoscimento normativo. Si impone dunque un'adeguata valorizzazione della pregressa convivenza, quale modello familiare autonomo, cui la stessa l. 76/2016 ha dedicato una speciale disciplina, senza che possa adombrarsi alcuna applicazione retroattiva delle norme in tema di unioni civili. Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione abbia avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell'art. 8 della CEDU, oltre che in un'ingiustificata discriminazione  a danno delle coppie same sex, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi, se non a seguito dell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della mancanza di un quadro normativo idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

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