Legge di bilancio 2024: novità in tema di agevolazioni per la FamigliaFonte: L. 30 dicembre 2023 n. 213
05 Gennaio 2024
Nella legge di Bilancio per il 2024 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” approvata nella seduta del 29 dicembre 2023,), sono presenti numerosi provvedimenti a favore delle famiglie e dei genitori lavoratori, (con particolare riferimento alle donne lavoratrici). Gli interventi vanno a integrare e modificare quelli già presenti nella norma dello scorso anno, la quale aveva introdotto il cosiddetto “Pacchetto Famiglia”. Di seguito si un sintetico riepilogo di alcune delle più significative e attese misure introdotte, che sono in vigore dal 1° gennaio 2024. Le più rilevanti sono, ad esempio, la proroga del taglio del cuneo contributivo, i fringe benefits detassati, gli sgravi per le madri lavoratrici, l’estensione di un mese ulteriore di congedo parentale retribuito all'80%, l'Indennità ISCRO per i lavoratori autonomi in Gestione separata ed altro. Conferma del taglio del cuneo contributivo Uno dei provvedimenti più attesi è la proroga per il 2024 del taglio del cuneo fiscale e contributivo per i redditi sino a 35.000 euro annui. Viene infatti confermato, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). In pratica per il 2024 il taglio del cuneo contributivo a carico dei dipendenti sarà pari al
Si ricorda che la misura non riguarda la tredicesima mensilità: pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria. La misura peserà sui conti dello Stato per circa 10 miliardi nel 2024. Detassazione dei Fringe Benefits Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: la soglia di fringe benefit esenti da tassazione viene innalzata a 1.000,00 euro, (rispetto al tetto ordinario attuale di 258,23 euro previsti dalla normativa fiscale “ordinaria”), per la generalità dei lavoratori dipendenti senza figli. Per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), la soglia è fissata a 2.000,00 euro. Nella soglia posso essere ricompresi rimborsi dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas ed energia elettrica) e spese per l'affitto o il mutuo della prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame, (vigente attualmente solo per il 2024), concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. La nuova disposizione, si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico. Detassazione dei premi di risultato Così come per il 2023, anche per il 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000. Incremento Bonus Asili Nido Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con con ISEE fino a 40.000 euro che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni è riconosciuto, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, un bonus innalzato a 3.600 euro. La novità è strutturale, cioè, resterà in vigore anche in futuro, a meno di nuove modifiche. Tutele per la genitorialità: novità sul congedo parentale Aumentata al 60% della retribuzione, (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale, fino al sesto anno di vita del bambino. Solo per il 2024 l’indennità sarà elevata dal 60 all’80 per cento della retribuzione, relativamente al secondo mese, (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese). La novità si aggiunge a quella introdotta lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2023, portando di fatto a due il numero di mesi indennizzabili all’80 per cento. Per gli altri 4 mesi l'indennità rimane pari al 30%. Il nuovo periodo di congedo potrà essere richiesto sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino. Per poter accedere alla misura, il periodo di congedo di maternità o paternità deve terminare dopo il 31 dicembre 2023. Purtroppo, per contro, non si conferma il taglio dell'IVA sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile che passa al 10%. Decontribuzioni per lavoratrici con figli Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore. Quindi in sostanza la decontribuzione ha una durata differenziata:
Assunzioni di donne vittime di violenza: esonero contributi previdenziali Per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023), si prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La durata va da 12 mesi per i contratti a termine a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato. Carta spesa “Dedicata a TE”: rinnovata anche nel 2024 Tra i sostegni alle fasce economiche meno abbienti la manovra prevede un incremento della dotazione di 600 milioni di euro per il 2024 per l'erogazione della carta “Dedicata a TE”, per la spesa dei beni di prima necessità, riservata a chi ha ISEE sotto i 15.000 euro. Un decreto del ministero dell'agricoltura definirà il nuovo importo e le modalità di erogazione Conferma a regime con modifiche della ISCRO per lavoratori autonomi In riferimento ai lavoratori con partita Iva, è inoltre rafforzato il sussidio di disoccupazione denominato “ISCRO” (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), operativo in via sperimentale per gli anni 2021-2023. A decorrere dal 2024 l’ammortizzatore in oggetto diviene misura strutturale, e dunque continuativo nel tempo, con alcune modificazioni di seguito indicate. In particolare, dal 1° gennaio 2024, l’indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, che presentano i seguenti requisiti: a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione; c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% (era 50%); della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti; d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro; euro (era 10.000 euro). e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO. L’indennità sarà erogata per 6 mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. Non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione. Agevolazioni varie
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