L’efficacia probatoria degli allegati di posta elettronica certificata

Giovanni Rocchi
08 Gennaio 2024

La decisione in commento, dalla quale non è agevole estrarre una completa ricostruzione della fattispecie, consente però alcuni interessanti spunti di riflessione in ordine alla disciplina dei messaggi PEC e, più in generale, dei documenti informatici.

Massima

La circostanza che un documento informatico, non firmato digitalmente, sia allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, non garantisce la sua provenienza dall’apparente autore, né, trattandosi di una copia informatica che il suo contenuto sia conforme all’originale dal quale è stata tratta.

Il caso

La Società A proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, eccependo che il credito azionato dalla creditrice Società B fosse stato ceduto da quest’ultima a un terzo soggetto, nei rapporti con il quale la debitrice Società A aveva estinto il proprio debito per compensazione.

A comprova della circostanza, la Società A produceva in giudizio un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) recapitatole dalla Società B, in allegato al quale era stata trasmessa la dichiarazione di cessione del credito al terzo cessionario. Tale documento era privo di sottoscrizione digitale.

La Società B, a fronte della produzione del messaggio PEC, disconosceva il documento allegato, mentre la Società A non ne chiedeva la verificazione, così che il Tribunale lo escludeva dal materiale probatorio, rigettando l’opposizione sul punto.

Il rigetto veniva confermato anche dalla Corte di Appello.

Avverso tale decisione proponeva ricorso principale la Società A.

La questione

La Società A reputa erronee le decisioni di merito sostenendo – tra l'altro e per quanto qui rileva – che il documento allegato al messaggio PEC essendo attratto al regime di tale modalità di trasmissione informatica facesse fede e, quindi, fosse atto opponibile a terzi e vincibile solo con consulenza tecnica volta a dimostrare che lo stesso, dal punto di vista informatico, non provenisse da chi ne aveva certificato l'invio.

I giudici di merito, quindi, avrebbero errato nell'applicare la regola racchiusa nell'art. 216 c.p.c. escludendo la rilevanza del documento a seguito della mancata proposizione della relativa istanza di verificazione da parte della Società A.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione rileva che la funzione della PEC è quella di attestare: (1) la provenienza del messaggio dal mittente, (2) che il suo contenuto è quello che appare e (3) il momento della sua ricezione, escludendo però che la PEC valga ad attestare la veridicità dei documenti informatici che siano eventualmente trasmessi in allegato. La certificazione della PEC, infatti, non comporterebbe assunzione di paternità questi ultimi.

Da queste premesse fa discendere la infondatezza del primo motivo di ricorso della Società A, rilevando che la Società B abbia correttamente disconosciuto tale documento e che la mancata richiesta di verificazione della parte che lo aveva prodotto, avrebbe correttamente indotto i giudici di merito alla sua esclusione dal materiale probatorio ed al rigetto in punto dell’opposizione.

Osservazioni

La decisione in commento, dalla quale non è agevole estrarre una completa ricostruzione della fattispecie, consente però alcuni interessanti spunti di riflessione in ordine alla disciplina dei messaggi PEC e, più in generale, dei documenti informatici.

L'art.1, lett. v-bis) del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), definisce la posta elettronica certificata come un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Ciò avviene mediante l'invio al mittente: (1) da parte gestore di posta elettronica di cui egli si serve, della ricevuta di accettazione che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio e (2) da parte del gestore di posta elettronica di cui si serve il destinatario, della ricevuta di avvenuta consegna che contiene i dati di certificazione che provano che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario ed il momento della consegna (in punto art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).

Il sistema della PEC non è un sistema “qualificato” secondo l'accezione che ne viene data dal Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), con particolare riferimento ai requisiti di identificazione del mittente e del destinatario. Infatti, al momento dell'attivazione della casella PEC il soggetto che ne chiede l'istituzione non viene identificato secondo procedure che ne garantiscano l'identità come avviene, ad esempio, per il rilascio dei certificati di firma digitale. Inoltre, non sono applicate tecniche informatiche di autenticazione “forte” del soggetto che accede al servizio come, ad esempio, quelle a doppio fattore o sistemi analoghi; l'autenticazione avviene per lo più mediante l'utilizzo di una semplice coppia di credenziali costituite da identificativo utente e password.

La carenza di una identificazione “forte” dei soggetti che attivano una casella PEC ha comportato la creazione del noto sistema degli indici pubblici – ora disciplinato nel CAD agli artt. 3-bis e da 6 a 6-quinquies – attraverso i quali viene garantita una corrispondenza biunivoca tra gli indirizzi PEC e i rispettivi titolari attraverso il meccanismo dell'istituzione del domicilio digitale da iscrivere, a seconda della natura del soggetto titolare, obbligatoriamente nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INIPEC), nell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni (Indice PA) o facoltativamente nell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).

Date le caratteristiche del sistema PEC come sopra descritte, il principio affermato nella decisione in commento, secondo il quale la PEC non attesta la veridicità dei documenti informatici che vi sono allegati, è senz'altro corretto. La semplice allegazione di un documento ad un messaggio PEC, infatti, nulla prova in ordine a chi lo abbia formato o, per il caso si tratti di una copia informatica, alla sua corrispondenza al relativo originale, informatico o analogico che sia.

L'ordinanza in commento non consente di comprendere la natura del documento allegato alla PEC del quale si controverte, limitandosi ad affermare che «non risulta che il documento allegato alla PEC fosse una copia (altra cosa è il duplicato informatico)», nonché ad escludere che la mancanza di firma digitale possa consentire di desumere che si trattasse di una copia o di una riproduzione fotografica.

Dalla circostanza che la Società B abbia disconosciuto tale scrittura privata, si può però inferire che la stessa fosse una copia informatica per immagine di una dichiarazione portante la sottoscrizione analogica del suo legale rappresentante, ovvero una sua scrittura olografa priva di sottoscrizione. Va rammentato, infatti, che oggetto del disconoscimento a mente dell'art. 214 c.p.c. possono essere la scrittura o la sottoscrizione del soggetto contro il quale la scrittura privata è prodotta. Cioè gli elementi oggettivi attraverso i quali può essere attribuita ad un determinato soggetto la paternità della dichiarazione.

Se tale inferenza è corretta, però, la soluzione adottata dalla Corte appare opinabile.

A mente dell'art. 22, comma 3, CAD, le copie per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Trattandosi di riproduzioni informatiche che, per la loro natura, sono prive di una sottoscrizione (o della scrittura) analogica suscettibile di verificazione, il regime del disconoscimento è quello di cui all'art. 2712 c.c.; norma che si applica espressamente alle riproduzioni informatiche.

Ne segue che non trova applicazione l'istituto della verificazione ed il giudice può accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Tribunale di Roma, 22 aprile 2008, n. 8481; Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, n.11445). In tale prospettiva merita evidenziare che nella fattispecie la stessa Corte di Cassazione rigettando il secondo motivo di ricorso, afferma come non sia controverso che la PEC sia stata inviata dalla Società A e ricevuta dalla Società B, così che apparirebbe senz'altro singolare che il documento riprodotto nell'allegato a quella PEC non fosse stato formato proprio dalla Società B e che non corrispondesse al relativo originale.

La rilevata inapplicabilità della verificazione esclude anche l'automatica conseguenza della inutilizzabilità del documento disconosciuto in carenza della relativa istanza da parte del soggetto che intenda avvalersene. Ne deriva che le decisioni di merito, che invece hanno ritenuto di escludere il documento e per tale motivo rigettare l'opposizione, non appaiono convincenti, così come la conferma di tale impostazione nella decisione in commento.

Merita segnalare che ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire anche nel caso in cui la dichiarazione di cessione allegata al messaggio PEC non fosse una copia per immagine di documento analogico, ma un documento informatico di altra natura. Anche in quel caso, infatti, la carenza di firma digitale avrebbe imposto al giudice di valutarne liberamente il valore probatorio in relazione alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità a mente dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD, senza far ricorso al procedimento innescato dal disconoscimento ex art.214 c.p.c. e dal relativo giudizio di verificazione.

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